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Risoluzione

Risoluzione n. 307 del 21/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il rimborso della maggiore IVA addebitata sulle forniture di energia elettrica per il periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007 va effettuato con nota di variazione ex art. 26, comma 2, senza applicare il limite annuale del comma 3, salvo il rispetto dei termini di detrazione dell’art. 19. Per le forniture successive alla risoluzione n. 183/E, la rettifica resta soggetta al termine ordinario di un anno.

IVA su forniture di energia elettrica ai consorzi di bonifica e note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972

IVA agevolata per energia elettrica ai consorzi di bonifica e rettifica dell’imposta

La risoluzione affronta il caso delle forniture di energia elettrica destinate ai consorzi di bonifica per il funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. L’Agenzia chiarisce come debba essere gestito il recupero della maggiore IVA applicata in misura ordinaria nel periodo in cui l’agevolazione è stata poi riconosciuta operativa con effetto retroattivo.

Contesto normativo e quesito

La fattispecie riguarda l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista dal n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, introdotta dall’art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dal 1° gennaio 2006. La società istante aveva applicato l’aliquota ordinaria del 20% alle forniture rese nel periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007 e chiede se debba rimborsare la maggiore IVA, nonostante sia decorso il termine di un anno previsto dall’art. 26, terzo comma, per l’emissione delle note di variazione.

Posizione dell’istante

La società sostiene che il rimborso sia dovuto perché, fino alla risoluzione n. 183/E del 24 luglio 2007, l’agevolazione non era di fatto applicabile per mancanza della pronuncia comunitaria richiesta dalla norma. Secondo l’istante:

  • i consorziati non avrebbero potuto chiedere l’agevolazione nel periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007;
  • dovrebbe quindi essere consentita una dichiarazione di responsabilità “ora per allora” attestante l’uso dell’energia per finalità agevolate;
  • il limite di un anno dell’art. 26, terzo comma, non dovrebbe operare, poiché non si tratterebbe di errore di fatturazione ma di applicazione cautelativa dell’aliquota ordinaria. La società richiama inoltre il rinvio dell’art. 26 all’art. 19, sostenendo che resterebbero comunque applicabili i termini ivi previsti per la detrazione.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la precedente risoluzione n. 212/E del 22 maggio 2008, che aveva già affrontato la questione. In tale sede è stato precisato che, ai fini della fruizione dell’aliquota ridotta, è necessario che l’effettiva destinazione dell’energia elettrica alle finalità agevolate sia dichiarata al fornitore anteriormente alla fatturazione, se non già indicata nel contratto. Per le forniture effettuate dal 1° gennaio 2006 al 24 luglio 2007, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione di responsabilità “ora per allora”.

Procedura di recupero della maggiore imposta

La restituzione della maggiore IVA addebitata per il periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007 deve avvenire mediante la procedura di variazione di cui all’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. L’Agenzia esclude l’applicazione del limite temporale di un anno previsto dal terzo comma, perché nella fattispecie non vi è stato un errore di fatturazione: l’IVA ordinaria è stata applicata correttamente in via cautelativa. Resta però fermo che la variazione deve essere effettuata entro i termini di cui all’art. 19, richiamato dallo stesso art. 26, secondo quanto già affermato dalla risoluzione n. 89 del 18 marzo 2002.

Regime per le forniture successive al 24 luglio 2007

Per le forniture effettuate dopo l’emanazione della risoluzione n. 183/E, qualora sia stata applicata l’aliquota ordinaria del 20%, la rettifica resta possibile ai sensi dell’art. 26, ma entro e non oltre il termine ordinario di un anno dall’effettuazione dell’operazione previsto dal terzo comma della norma.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude confermando che:

  • per il periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007 il rimborso della maggiore IVA spetta mediante nota di variazione ex art. 26, comma 2, senza il limite annuale del comma 3;
  • per le operazioni successive si applica invece il termine ordinario di un anno;
  • le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione dei principi enunciati.

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