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Risoluzione

Risoluzione n. 309 del 21/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nel mandato senza rappresentanza per l’acquisto di servizi telefonici, il limite di deducibilità dell’art. 102, ultimo comma, Tuir non si applica alla mandataria, ma alle società mandanti che sopportano effettivamente il costo.

Deducibilità delle spese telefoniche nel mandato senza rappresentanza

Deducibilità delle spese telefoniche nel mandato senza rappresentanza

La risoluzione esamina il trattamento ai fini IRES delle spese per servizi telefonici sostenute da una società che opera come mandataria senza rappresentanza per conto delle società del proprio gruppo. Il punto centrale è stabilire a chi si applichi la limitazione di deducibilità prevista dall’articolo 102, ultimo comma, del Tuir.

Quesito posto dalla società

La società istante, operante nel settore informatico, gestisce anche la telefonia per le società appartenenti al gruppo. Riceve le fatture dal gestore telefonico e poi riaddebita i costi alle singole società del gruppo, maggiorandoli di una quota destinata a coprire le spese di gestione.

La società chiede se il limite di deducibilità previsto dall’articolo 102, ultimo comma, del Tuir per le spese telefoniche debba operare:

  • direttamente in capo alla mandataria che sostiene materialmente i costi;
  • oppure in capo alle società del gruppo che ricevono il riaddebito e sono, di fatto, i soggetti per conto dei quali il servizio è acquistato.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

La società ritiene che la limitazione alla deducibilità delle spese telefoniche debba applicarsi alle società del gruppo beneficiarie del servizio e non alla mandataria, poiché quest’ultima sostiene i costi solo in nome proprio ma per conto altrui.

Quadro normativo richiamato

La Direzione ricorda che l’articolo 102, ultimo comma, del Tuir, come modificato dall’articolo 1, comma 401, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che:

  • le quote di ammortamento;
  • i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio;
  • le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

sono deducibili nella misura dell’80 per cento.

La risoluzione evidenzia inoltre l’evoluzione del regime:

  • in origine, la limitazione riguardava solo la telefonia mobile, con deducibilità al 50 per cento;
  • successivamente la percentuale è stata elevata all’80 per cento;
  • con la Finanziaria 2007 la disciplina è stata estesa anche ai costi per telefonia fissa, prima integralmente deducibili.

Secondo l’Amministrazione, tale intervento legislativo ha introdotto una presunzione legale di utilizzo promiscuo dei servizi telefonici, uniformando il trattamento di telefonia fissa e mobile.

Valutazione della fattispecie concreta

Nel caso esaminato, la società agisce come mandataria senza rappresentanza, acquistando i servizi telefonici in nome proprio ma per conto delle società del gruppo.

La risoluzione richiama il principio del “mandato all’acquisto” secondo cui il costo è effettivamente imputabile al mandante, che è il soggetto realmente inciso dall’esborso. Ne deriva che:

  • il costo dell’acquisto, sostenuto provvisoriamente dalla mandataria, costituisce un componente negativo deducibile solo in capo al mandante, nei limiti e alle condizioni previste dal Tuir;
  • le somme pagate dalla mandataria non rappresentano costi propri, ma mere movimentazioni finanziarie;
  • i successivi rimborsi delle società del gruppo non costituiscono ricavi per la mandataria.

La risoluzione precisa che i componenti positivi rilevanti per la mandataria sono invece le provvigioni o il compenso pattuito per l’attività svolta.

Principio di diritto affermato

La Direzione conclude che la società mandataria, non essendo effettivamente gravata dal costo delle spese telefoniche sostenute nell’interesse delle altre società del gruppo, non subisce la limitazione di deducibilità prevista dall’articolo 102, ultimo comma, del Tuir.

La limitazione si applica invece in capo alle società mandanti, ossia ai soggetti che sostengono effettivamente il costo per il servizio telefonico.

Indicazioni finali

La risoluzione richiama infine le Direzioni regionali a vigilare affinché gli uffici osservino correttamente i principi espressi nel documento.

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