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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13231/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo istanza ex art. 324 c.p.p. proposta in favore di Guglielmo Stagno D'Alcontres, aveva annullato l'ordine del GIP (31.7.2021) di sequestro preventivo dell'intero "complesso aziendale" della Società Agricola Cascina Pirola S.r.l. in relazione al reato di cui all'art. 603-bis c.p. (assunzione e utilizzazione di manodopera in condizioni di sfruttamento). Il PM deduceva che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il nuovo sequestro una mera duplicazione del precedente provvedimento del Tribunale (29.3.2021, ripristino del sequestro ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.), sostenendo altresì che la pendenza di un ricorso per cassazione sul provvedimento anteriore ne impedirebbe l'esecuzione (riferimento a giurisprudenza). Inoltre il PM denunciava vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe disposto il sequestro anche ai sensi del d.lgs. n.231/2001 (capo 2) mentre il GIP si sarebbe limitato agli artt. 321 e ss. c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale del riesame secondo cui il nuovo decreto di sequestro era una duplicazione del precedente e non fondato su diversa esigenza cautelare, nuova notitia criminis o modificazione dell'ipotesi accusatoria; ha altresì escluso che il provvedimento impugnato fosse privo di motivazione in relazione al capo 2) (illecito amministrativo ex d.lgs. 231/01), osservando però l'assenza di elementi utili a comprovare l'esistenza di beni profitto dell'illecito amministrativo. Infine la Corte ha constatato la sopravvenuta carenza d'interesse del PM, avendo gli stessi atti prodotto l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 29.3.2021. Conclusione: ricorso del PM inammissibile; restano fermi i rilievi del Tribunale del riesame e la successiva esecuzione del sequestro risultante dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Delitto contestato in relazione all'attività aziendale: assunzione e utilizzazione di manodopera in condizioni di sfruttamento; rilevanza ai fini della misura reale ma la decisione si concentra sui presupposti cautelari

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza al tribunale del riesame e il potere di quest'ultimo di riesaminare misure cautelari; base procedurale per l'istanza accolta

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Rinvio all'operatività del tribunale del riesame per la rinnovazione o ripristino del sequestro; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del provvedimento del 29.3.2021 come immediatamente esecutivo ai sensi dell'orientamento giurisprudenziale citato

  • art. 321 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina generale del sequestro preventivo; il Tribunale ha osservato che il GIP avrebbe fondato il sequestro su tali disposizioni mentre il riesame ha valutato anche la rilevanza del d.lgs. 231/2001, constatando però la mancanza di elementi sui beni profitto

  • D.lgs. n. 231/2001 (art. 19, art. 5 comma 1 lett. a), art. 25‑quinquies lett. a) e art. 53)

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che non fossero fornite indicazioni sulla sussistenza di beni profitto riconducibili all'illecito amministrativo, elemento necessario per disporre il sequestro ai sensi del decreto

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'esecutività delle ordinanze del tribunale del riesame: la clausola di compatibilità con art. 310 esclude l'applicazione del differimento di efficacia previsto per le misure sulla libertà personale

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 11204/2016; Sez. 2, n. 18951/2017; Sez. 3, n. 25052/2020)

    Giurisprudenza utilizzata per definire i limiti dell'esecutività delle ordinanze del riesame e per delimitare la nozione di vizio di motivazione e di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure reali

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestri preventivi è ammesso prevalentemente per violazione di legge: sono necessarie censure precise o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile la decisione
  • Un nuovo provvedimento di sequestro è illegittimo se è una semplice duplicazione del precedente e non si fonda su una nuova esigenza cautelare, nuova notitia criminis o su una modifica dell'ipotesi accusatoria
  • Per disporre il sequestro ai sensi del d.lgs. 231/2001 occorre indicare elementi che colleghino i beni a profitto dell'illecito amministrativo; l'assenza di tali indicazioni può rendere la misura infondata
  • Nelle misure reali permane un differente regime di esecutività rispetto alle misure personali: le ordinanze del tribunale del riesame possono essere immediatamente esecutive secondo consolidata giurisprudenza, ma esistono contrasti interpretativi che vanno considerati
  • La sopravvenuta esecuzione del provvedimento impugnato può determinare la carenza d'interesse del ricorrente e portare all'inammissibilità del ricorso
  • Nei ricorsi contro sequestri è essenziale formulare censure concrete sul requisito del periculum e del fumus: critiche procedurali generiche o che non incidono su questi presupposti sono difficilmente ammissibili

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