Cassazione Civile, Ordinanza n. 05514/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF 2008 con cui l'Ufficio le contestava una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa della propria quota di usufrutto su un terreno sito in Ortona, ritenuto suscettibile di utilizzazione edificatoria, e quindi tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che il fondo non fosse realmente edificabile, perché gravato da vincoli idrogeologici, ambientali e urbanistici tali da escludere ogni concreta possibilità di edificazione; in cassazione ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, lamentando che la CTR avesse considerato edificabile il terreno senza accertarne l'effettiva edificabilità concreta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della plusvalenza tassabile, ciò che rileva è la suscettibilità edificatoria del terreno secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati al momento della cessione, risultante nel caso concreto dal certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di vendita, che qualificava l'area in zona edificabile con indice di fabbricabilità. Ha inoltre osservato che i vincoli idrogeologici e paesaggistici non escludono di per sé l'edificabilità, ma incidono solo sulle modalità di rilascio del titolo edilizio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e con atto della debenza del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese nei confronti del Ministero rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La plusvalenza è imponibile quando deriva dalla cessione a titolo oneroso di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati al momento del trasferimento.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati invocati come basi del ricorso i vizi di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso in cassazione, in assenza di necessità di pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione della plusvalenza da cessione di terreni, la qualificazione edificatoria del bene va accertata con riferimento alla destinazione urbanistica risultante al momento del trasferimento, che costituisce il fatto imponibile a carattere istantaneo.
- L'edificabilità fiscale non richiede che l'area sia immediatamente edificabile in senso materiale o che sia già assistita da tutti i titoli autorizzativi: è sufficiente che lo strumento urbanistico le attribuisca una vocazione edificatoria.
- Vincoli idrogeologici, ambientali o paesaggistici non escludono automaticamente la suscettibilità edificatoria del terreno, quando la destinazione urbanistica resti edificatoria; tali vincoli incidono semmai sulle modalità e sui presupposti del titolo edilizio.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che contesti l'accertamento di fatto sulla destinazione urbanistica del bene non può prevalere se il giudice di merito ha fondato la decisione su documentazione urbanistica specifica e coerente con la qualificazione fiscale applicata.
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