Ordinanza n. 228/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 20 novembre 2023 sul ricorso iscritto al n. 4108/2023 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari, oggetto di ricorso per ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ente debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il creditore ha promosso un procedimento di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari il 20 novembre 2023. Nel corso del giudizio, il Consorzio resistente è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, n. 341, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria il 28 luglio 2025. Il Prefetto di Cosenza ha depositato una nota relativa alla sopravvenuta sottoposizione dell'ente alla procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza. Ha ritenuto applicabile alla liquidazione coatta amministrativa l'art. 51 del r.d. n. 267/1942, richiamato dall'art. 194 dello stesso testo normativo, secondo cui dalla dichiarazione della procedura non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva. Poiché il divieto è divenuto operativo con la pubblicazione della deliberazione regionale di apertura della liquidazione coatta amministrativa, l'azione individuale di ottemperanza non poteva proseguire. Dal testo non emerge una specifica regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
La disposizione estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome, prevedendo che essa sia disposta con deliberazione della rispettiva Giunta, competente anche alla nomina del commissario.
art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Prevede l'applicazione alla liquidazione coatta amministrativa dell'art. 51 dello stesso testo normativo.
art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni
Dalla dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa è vietato iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva; tale divieto impedisce la prosecuzione del procedimento individuale di ottemperanza.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina, dalla data in cui il provvedimento diviene operativo, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva.
- Il divieto di azioni esecutive individuali derivante dalla liquidazione coatta amministrativa rende improcedibile il procedimento di ottemperanza promosso dal creditore per l'esecuzione individuale di un titolo giudiziale nei confronti dell'ente sottoposto alla procedura.
Come è indicizzato
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