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Ordinanza

Ordinanza n. 48/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. 16 del 4 novembre 2025 del Comune di Paola (CS), avente ad oggetto “Ripristino stato dei luoghi mediante rimozione ringhiera metallica realizzata in Via San Leonardo n. 20 in difformità del titolo abilitativo presentato (CILA)”, nonché della nota del 15 dicembre 2025 del Responsabile del Settore 1, recante il preannuncio di annullamento in autotutela della CILA prot. 18503/2020 nonché della determinazione n. 344 del 16 dicembre 2025, con la quale il Comune ha annullato in autotutela la CILA del 2020; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di una ringhiera metallica, nonché atti comunali di preannuncio e annullamento in autotutela della CILA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, l'ordinanza comunale che le imponeva la rimozione di una ringhiera metallica realizzata in Via San Leonardo in difformità dalla CILA presentata nel 2020. L'ordinanza si fondava sulla proprietà comunale dell'area e sulla difformità dell'opera rispetto al titolo edilizio, che prevedeva la realizzazione di un muretto a protezione dell'ingresso di proprietà. La ricorrente ha inoltre contestato la nota comunale recante il preannuncio di annullamento in autotutela della CILA e la successiva determinazione di annullamento della stessa. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo necessaria una valutazione sommaria, ha escluso il fumus boni iuris perché la ricorrente non aveva prodotto, allo stato, evidenze documentali idonee a dimostrare la proprietà dell'area e a superare le risultanze delle banche dati catastali, sulle quali si fondava l'ordinanza comunale. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato era meramente patrimoniale e non presentava gravità e irreparabilità: la ringhiera era di modesta entità, facilmente amovibile e riposizionabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il fumus boni iuris e il periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'asserita proprietà privata dell'area interessata da un intervento edilizio deve essere sostenuta da evidenze documentali idonee a superare le risultanze catastali poste a fondamento dell'azione amministrativa; in mancanza, può essere escluso il fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'ordine di rimozione abbia natura meramente patrimoniale e l'opera sia di modesta entità, facilmente amovibile e riposizionabile, con conseguente assenza dei requisiti di gravità e irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoria

Testo integrale

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