Sentenza n. 1587/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 1537 del 3 novembre 2025, pronunciata sul ricorso R.G. n. 1744/2025 proposto dal -OMISSIS-, con la quale è stato annullato il diniego opposto con nota-OMISSIS- della Provincia di Alessandria all’istanza di accesso presentata in data -OMISSIS- ed è stato ordinato all’Amministrazione intimata di esibire nelle forme indicate in motivazione i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della sentenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento tenuto nella fase di ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1537 del 2025, relativa all'esibizione e alla pubblica disponibilità di documentazione ambientale
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 1537 del 3 novembre 2025, che aveva annullato il diniego della Provincia di Alessandria a un'istanza di accesso e ordinato all'amministrazione di esibire i documenti richiesti entro venti giorni dalla comunicazione della sentenza. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la Provincia ha comunicato, con nota dell'8 maggio 2026, che nulla ostava alla pubblica disponibilità della documentazione nella versione già trasmessa a un soggetto controinteressato, senza ulteriori vincoli. L'associazione ha quindi dichiarato il 27 maggio 2026 che era venuto meno l'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell'associazione e della condotta collaborativa della Provincia e della controinteressata nella fase di ottemperanza. Ai fini delle spese, il Collegio ha ritenuto corretto e collaborativo il comportamento delle parti, diretto a rendere leggibili tutte le informazioni ambientali, comprese quelle relative alle emissioni in aria, acqua e suolo, e ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie o comunque assume una condotta idonea a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e quest'ultimo dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, la condotta collaborativa dell'amministrazione e degli eventuali controinteressati rende non più necessaria una pronuncia sull'esecuzione del giudicato.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata quando la condotta delle parti nella fase di ottemperanza sia stata corretta e collaborativa e abbia condotto al venir meno dell'interesse alla decisione.
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