Ordinanza n. 205/2026 - Parma, Sezione 1
per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, relativi a procedura di selezione di insegnante di ICT “Classe concorso A041, Scienze e tecnologie informatiche”, presso la Scuola per l’Europa di Parma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riscontro sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura di selezione per insegnante di ICT, classe di concorso A041
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura di selezione di un insegnante di ICT, classe di concorso A041, presso la Scuola per l’Europa di Parma. Il giudice ha rilevato che il ricorso non era stato notificato ai soggetti controinteressati. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito tale omissione e, con memoria del 13 aprile 2026, ha indicato puntualmente i nominativi e i luoghi di residenza dei controinteressati, superando la precedente difficoltà oggettiva derivante dall’oscuramento dei dati necessari alla notificazione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso ai controinteressati Matteo Trombi e Costanza Re. Il ricorrente dovrà effettuare le notificazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento presso la Segreteria entro l’ulteriore termine di dieci giorni dall’effettuazione delle notificazioni. La decisione sulla domanda di accesso è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. L’ordinanza non contiene una decisione sul merito dell’accesso.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La domanda riguarda l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura selettiva.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso deve essere trattato assicurando la partecipazione dei soggetti controinteressati; ove questi non siano stati evocati in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato.
Massime di principio
- Nel giudizio introdotto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la mancata notificazione del ricorso ai controinteressati impone l’integrazione del contraddittorio prima della decisione sulla domanda di accesso.
- Quando i dati identificativi e i luoghi di residenza dei controinteressati sono successivamente resi disponibili in giudizio, viene meno la situazione di oggettiva difficoltà che poteva avere impedito la notificazione ordinaria; il ricorrente deve quindi procedere alla notificazione nei termini fissati dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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