Cassazione Penale, Sentenza n. 49547/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 31/05/2022 del Tribunale di Brescia che aveva confermato il rigetto, da parte del G.I.P. del Tribunale di Brescia (29/04/2022), della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) per mancata indicazione di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, lamentando che non fosse sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali e che mancasse motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari; inoltre deducono violazione degli artt. 274 lett. c), 275, 125 c.p.p. e, specificamente, del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. per non avere il Tribunale valutato l'adeguatezza degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, nonostante la richiesta e la documentazione allegata (es. documentazione lavorativa).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione da parte dei ricorrenti. La Corte ha richiamato la natura irrevocabile e recettizia della rinuncia e la giurisprudenza relativa, ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 1.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione di una copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., poiché la pronuncia non comporta la rimessione in libertà dei detenuti.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Gli articoli indicati sono richiamati come i motivi di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte non entra nel merito perché ha dichiarato inammissibili i ricorsi per rinuncia; tuttavia i motivi denunciavano carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione e altre censure di diritto.
art. 274 c.p.p.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla motivazione delle misure cautelari; la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta rinuncia.
art. 275 c.p.p.
e art. 275, comma 3 c.p.p.
Riguarda le misure cautelari e le modalità di applicazione (arresti domiciliari, controlli elettronici). I ricorrenti lamentavano che il Tribunale non avesse motivato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; la Corte non ha deciso sul punto per inammissibilità.
art. 125 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella censura sulla motivazione; anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
È la norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi a causa della rinuncia all'impugnazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione irrevocabile e recettizia che rende l'impugnazione inammissibile: una volta dichiarata la rinuncia, il giudice la rileva e dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure.
- In procedimenti cautelari, per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) è necessario motivare specificamente l'assenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati: il richiamo ai soli precedenti penali, senza elementi aggiornati e specifici, è generalmente insufficiente.
- Se si contesta l'adeguatezza di misure alternative (es. braccialetto elettronico), è opportuno allegare documentazione che dimostri la fattibilità e la legittimità della misura (residenza idonea, legami familiari, occupazione, riferimenti lavorativi e ogni elemento che riduca il rischio di fuga o reiterazione).
- La sopravvenuta rinuncia all'impugnazione può comportare oltre all'inammissibilità la condanna alle spese processuali e, se ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
- Quando una pronuncia non determina la rimessione in libertà, il giudice deve inviare copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att.; chi impugna deve essere consapevole dell'effetto esecutivo delle decisioni sulle situazioni detentive.
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