Cassazione Penale, Sentenza n. 11947/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare (pena superiore a 2 anni) e ha respinto l'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di 3 anni e 6 mesi per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente censura il Tribunale per aver valutato prevalentemente i titoli di reato in esecuzione e alcune segnalazioni/pendenze di polizia senza considerare adeguatamente i comportamenti successivi alla condanna e, soprattutto, la relazione UEPE del 14/06/2024 che esprimeva parere favorevole all'affidamento, né ha aggiornato la valutazione sulla effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro (contratti prorogati fino al 31/12/2024). Inoltre contesta l'uso della mancata predisposizione di un programma terapeutico per presunta alcol-dipendenza come elemento ostativo, sostenendo che non sussiste una dipendenza accertata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione rispetto alla relazione UEPE e per insufficiente valutazione della condotta post-condanna e degli elementi positivi emersi. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per un nuovo esame, con l'obbligo di valutare e confrontarsi motivatamente con la relazione UEPE del 14/06/2024, aggiornare e verificare la situazione lavorativa e ponderare correttamente la rilevanza delle segnalazioni/pendenze non definitive ai fini della prognosi di recidiva.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma quarto
Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve valutare non solo la gravità dei reati ma, soprattutto, il comportamento successivo del condannato per verificare la concreta evoluzione della personalità e la possibilità di reinserimento; la relazione UEPE va considerata e motivatamente valorizzata o contrastata.
Codice della Strada, art. 186
Riguarda la guida in stato di ebbrezza; violazioni isolate e non definite processualmente non possono da sole determinare una prognosi negativa di pericolosità sociale se non adeguatamente contestualizzate e accertate.
Codice Penale, art. 342
Norma citata nei fatti (oltraggio); le segnalazioni per fatti non definitivamente accertati non devono essere trattate come prove definitive di una persistente pericolosità senza adeguata verifica e motivazione.
Massime di principio
- Per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve prioritariamente valutare la condotta tenuta dopo la commissione del reato e le evidenze di un processo di recupero, oltre alla gravità del fatto.
- Le relazioni degli organi di osservazione (UEPE) non vincolano il giudice, ma devono essere esplicitamente considerate e, se si assume una decisione contraria, il giudice è tenuto a motivare puntualmente il diverso apprezzamento.
- Segnalazioni di polizia non definite in sede processuale e violazioni stradali isolate non possono di per sé escludere il beneficio; occorre verificarne l'entità, la ripetitività e l'effettiva rilevanza per la prognosi di recidiva.
- La mancanza di un programma terapeutico non è automaticamente ostativa se non risulta una dipendenza accertata; il giudice deve basare la valutazione su elementi oggettivi e aggiornati.
- Se il Tribunale omette di considerare documenti rilevanti o non aggiorna fatti essenziali (es. situazione lavorativa), la decisione può essere annullata e il provvedimento rinviato per nuovo esame motivato.
Testo integrale
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