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Ordinanza

Ordinanza n. 3486/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento del provvedimento, giusto avviso del 22/9/2025 sul sito della “inPA”, con cui l'amministrazione resistente valuta la prova scritta sostenuta in data 15/9/2025 dall'odierna ricorrente nel concorso pubblico, per titoli ed esami, di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale da assumersi con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto funzioni locali - area dei funzionari dell'elevata qualificazione presso gli ambiti territoriali sociali - n. 297 funzionari con il profilo di pedagogista ( codice E1), codice concorso MLPS-E1 indetto con Decreto del DG Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n 159 del 20/6/2025, attribuendogli il punteggio di 20,90, inferiore al punteggio minimo per il superamento della prova pari a 21.00 e per la correzione del relativo punteggio da attribuire alla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale compresi gli eventuali provvedimenti di aggiornamento e rettifica delle valutazioni; (I m.a.) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sopravvenuta graduatoria pubblicata in data 23/12/2025 dall’amministrazione resistente sul portale di reclutamento INPA gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e segnatamente nella sezione Bandi e Avvisi afferente alla graduatorie del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.839 unità da assumere nel profilo E1 – pedagogisti – codice territoriale E.1 SIC, che riguarda proprio l’ambito territoriale della Regione Sicilia in cui la ricorrente ha presentato domanda, nella parte in cui non include tra gli idonei al concorso l’odierna ricorrente, nella posizione utile di graduatoria alla stessa spettante, in funzione del corrispondente punteggio connesso alla corretta valutazione della prova scritta espletata e dei titoli studio e di servizio posseduti e per l’inserimento della ricorrente nella corrispondente posizione utile di graduatoria con il punteggio di 23.50 o di quell’altro che verrà determinato in corso di giudizio dall’intestato Tribunale.

Giustizia amministrativa202514472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 20,90/30 alla prova scritta e mancato inserimento nella graduatoria regionale degli idonei al concorso per pedagogisti presso gli ambiti territoriali sociali della Regione Siciliana

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, il punteggio di 20,90/30 attribuito alla prova scritta del concorso pubblico per 3.839 unità di personale non dirigenziale, contestando la valutazione come errate delle risposte ai quesiti nn. 12, 21, 31 e 44. Ha inoltre impugnato la graduatoria sopravvenuta, chiedendo l'attribuzione del punteggio corretto, indicato in 23,50 o nella diversa misura accertata in giudizio, e il conseguente inserimento nella posizione utile della graduatoria relativa alla Sicilia. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo che il concorso fosse organizzato su base regionale, con graduatorie distinte e effetti limitati alla Regione Sicilia, dove la ricorrente aveva sostenuto la prova e presentato domanda.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Sicilia. Il Collegio ha applicato l'art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., ritenendo che, quando gli effetti diretti dell'attività amministrativa siano esclusivamente limitati all'ambito territoriale di un TAR periferico, il criterio dell'efficacia spaziale prevalga sul criterio generale della sede dell'autorità emanante. Sebbene gli atti fossero stati adottati a livello centrale, il bando prevedeva l'organizzazione del concorso su base regionale e la formazione di graduatorie per ciascuna regione; gli atti impugnati producevano quindi effetti limitati alla graduatoria degli ambiti territoriali sociali della Regione Siciliana. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., la causa dovrà essere riassunta davanti al TAR Sicilia entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase sono state compensate, anche in considerazione dell'indicazione contenuta nel bando circa il giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    Il criterio dell'efficacia spaziale integra e, quando gli effetti diretti dell'atto siano esclusivamente limitati al territorio di un TAR periferico, prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, il giudice indica il tribunale competente davanti al quale la causa deve essere riassunta entro il termine perentorio stabilito; nel caso concreto, il termine è stato fissato in 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

  • art. 4 del bando di concorso

    Il concorso è organizzato su base regionale, con la definizione di una graduatoria per ogni singolo profilo e per ciascuna regione

    La struttura regionale del concorso e delle graduatorie dimostra la limitazione territoriale degli effetti degli atti impugnati alla Regione Sicilia.

Massime di principio

  • Nel riparto della competenza territoriale tra TAR, il criterio generale della sede dell'autorità che ha adottato l'atto e quello dell'efficacia spaziale degli effetti diretti sono tra loro complementari; il secondo prevale quando l'attività amministrativa produce effetti esclusivamente limitati all'ambito territoriale di un TAR periferico.
  • Anche quando gli atti di una procedura concorsuale siano adottati da un'amministrazione centrale, la competenza territoriale può spettare al TAR della regione interessata se il bando prevede graduatorie regionali distinte e gli effetti della procedura sono limitati ai posti e alla graduatoria di quella regione.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta l'indicazione del TAR competente e la possibilità di riassumere la causa entro il termine perentorio previsto dal giudice ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDecadenza e tardività

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