Cassazione Civile, Ordinanza n. 27724/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di due proprietari di un fondo che, dopo il rigetto di un precedente ricorso per denunzia di nuova opera, convenivano i vicini per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di vedute dirette aperte sul loro fondo da un fabbricato vicino. Gli attori sostenevano che le vedute fossero state realizzate a distanza inferiore sia a quella minima di cui all'art. 905 c.c. sia a quella prevista dallo strumento urbanistico comunale, e chiedevano la chiusura o eliminazione delle vedute. I convenuti resistevano, deducendo che tra i fondi interponesse una strada di proprietà comunale e chiedendo anche l'accertamento, con efficacia di giudicato, del diritto di passaggio vantato su quella strada in forza di precedente sentenza o di usucapione. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello, in primo grado di appello, riteneva decisivo il fatto che lo stradello fosse di proprietà pubblica, applicando l'art. 905, ultimo comma, c.c. In sede di legittimità la Cassazione aveva cassato tale decisione perché non basta la proprietà pubblica del suolo: occorre che la strada abbia effettiva destinazione all'uso pubblico. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di rinvio respingeva nuovamente la domanda, ritenendo che la porzione asfaltata della particella comunale fosse in concreto ad uso pubblico, perché utilizzata da tutti coloro che accedevano alla cabina elettrica e al deposito comunale. Con il nuovo ricorso per cassazione gli attori deducevano, da un lato, la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato al principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza rescindente; dall'altro, la violazione dell'art. 905, comma 3, c.c., sostenendo che la porzione di terreno considerata dal giudice di rinvio non fosse in realtà una strada pubblica, ma un'area chiusa e accessibile solo ad alcuni soggetti. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio può procedere a una nuova valutazione dei fatti già acquisiti nei limiti segnati dalla cassazione, e che nella specie non vi era stata violazione del principio di diritto, perché il giudice di merito aveva accertato un uso pubblico della porzione di strada. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a contestare la valutazione della documentazione e delle prove compiuta dal giudice di rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto al principio di diritto già enunciato: ai fini dell'esonero dall'art. 905 c.c. non conta la mera proprietà pubblica del suolo, ma la sua effettiva destinazione all'uso pubblico; e ha considerato legittimo l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale sulla base del materiale probatorio già acquisito, che aveva descritto una porzione di strada effettivamente aperta al passaggio della collettività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, tendeva a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 905 c.c.
terzo comma; richiamo anche al limite di un metro e mezzo e alla disciplina delle vedute
L'esonero dal divieto di aprire vedute a distanza inferiore si applica solo quando tra i fondi vi sia una strada pubblica in senso sostanziale, cioè destinata all'uso pubblico; non basta che il suolo sia di proprietà pubblica, né che sia utilizzato solo da un gruppo ristretto di soggetti. La strada pubblica rileva perché consente a chiunque di affacciarsi liberamente sui fondi adiacenti.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia, nei limiti del dictum rescindente, può riesaminare i fatti già acquisiti e compiere la loro nuova sussunzione nella norma.
art. 34 c.p.c.
Richiamato dai convenuti a sostegno della richiesta di accertamento incidentale con efficacia di giudicato sulla reale estensione del diritto di proprietà degli attori.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal Tribunale per dare efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 1088/1985 in favore dei soggetti chiamati in causa.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con argomentazioni specifiche e non può essere usato per contestare soltanto l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile se non indica in modo intelligibile e puntuale in che cosa consista il contrasto tra la sentenza impugnata e la norma applicata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 905 c.c., la nozione di strada pubblica va intesa in senso funzionale: occorre una destinazione all'uso pubblico, non la sola appartenenza del suolo a un ente pubblico.
- La destinazione all'uso pubblico può risultare da titolo legale, provvedimento dell'autorità, convenzione o usucapione, ma richiede un uso riferibile alla collettività e non a singoli soggetti uti singuli.
- Nel giudizio di rinvio, quando la Cassazione abbia cassato la decisione per violazione di legge e vizio motivazionale, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto ma può rivalutare i fatti già acquisiti e compiere la nuova sussunzione della fattispecie concreta.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, sotto la sua veste, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove.
- La strada idonea a escludere il rispetto delle distanze per le vedute è quella che consenta un effettivo affaccio verso i fondi confinanti da parte di una pluralità indeterminata di persone, cioè la libera indiscrezione del pubblico.
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