Tribunale, Sentenza T-62/23
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 10 April 2024. — Maxeon Solar Pte. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing part of solar panels – Earlier design – Ground for invalidity – No individual character – Informed user – No different overall impression – Article 6 of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-62/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Maxeon Solar contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno comunitario relativo a una parte di pannelli solari per mancanza di carattere individuale. Ha ritenuto corretta l’esclusione, dal confronto, degli elementi non rivendicati e rappresentati in tratteggio, nonché l’irrilevanza delle differenze di colore rispetto a un disegno registrato in bianco e nero. Ha inoltre affermato che l’eventuale invalidità del disegno anteriore non impedisce di utilizzarlo come termine di paragone ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.
Disegno comunitario registrato relativo a una parte di pannelli solari: la Corte conferma la nullità per mancanza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002
La questione giuridica
Se il disegno comunitario contestato relativo a una parte di pannelli solari avesse carattere individuale rispetto al disegno anteriore invocato e, in via preliminare, se l’Ufficio avesse erroneamente escluso dal confronto taluni elementi rappresentati in linee tratteggiate; inoltre, se la validità del disegno anteriore potesse incidere sulla valutazione della nullità del disegno contestato.
Principio di diritto
Un disegno comunitario registrato può essere dichiarato nullo se, rispetto a un qualsiasi disegno anteriore reso accessibile al pubblico, non produce sull’utente informato un’impressione generale diversa; nel valutare il carattere individuale non si considerano gli elementi non rivendicati, rappresentati in linee tratteggiate, né differenze di colore irrilevanti quando il disegno contestato è registrato in bianco e nero. La circostanza che il disegno anteriore sia asseritamente invalido non impedisce di usarlo come termine di confronto ai fini dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Pertanto, il Tribunale ha confermato la decisione dell’EUIPO e ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 3(a) del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25(1)(a) del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25(1)(b) del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
Disegno comunitario su parti di pannelli solari e nullità per mancanza di carattere individuale
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Maxeon Solar Pte. Ltd avverso una decisione della Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO. Oggetto del contenzioso era la validità di un disegno comunitario registrato relativo a una �parte di pannelli solari�, dichiarato nullo per assenza di carattere individuale ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002.
Fatti e procedimento amministrativo
Il procedimento di nullità era stato avviato da ZO il 11 novembre 2019 nei confronti del disegno registrato con domanda del 17 aprile 2015 e priorità del 20 ottobre 2014. Il bene al quale il disegno era destinato apparteneva alla classe 23-03 dell’Accordo di Locarno ed era descritto come �Solar panels (part of)�. La domanda di nullità si fondava sull’articolo 25(1)(b) del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6.
La Divisione di nullità aveva accolto la domanda; la Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello, ritenendo che il disegno contestato fosse privo di carattere individuale rispetto al disegno anteriore invocato.
Primo motivo: presunta violazione dell’articolo 3(a) del regolamento n. 6/2002
Maxeon sosteneva che la Commissione di ricorso avesse omesso di verificare se la cornice del disegno fosse stata presa in considerazione nella valutazione del carattere individuale. A suo avviso, le motivazioni della decisione erano contraddittorie, perché da un lato escludevano dal confronto la cornice rappresentata in linee tratteggiate, dall’altro richiamavano comunque la �frame� nel ragionamento sull’impressione generale.
Il Tribunale ha respinto tale censura. Ha chiarito che, dalla lettura dei paragrafi 66-68 della decisione impugnata, risultava che la Commissione di ricorso aveva inteso considerare solo la cornice interna delle due configurazioni, escludendo la cornice esterna del disegno contestato, poiché non rivendicata e rappresentata in tratteggio. Il riferimento alla �frame� al paragrafo 71 non era quindi contraddittorio, ma riguardava la cornice interna. Non vi era pertanto violazione dell’articolo 3(a).
Secondo motivo: carattere individuale e comparazione con il disegno anteriore
Il Tribunale ha richiamato il quadro normativo: ai sensi dell’articolo 25(1)(b), un disegno può essere dichiarato nullo se non soddisfa, tra l’altro, i requisiti di novità e carattere individuale; ai sensi dell’articolo 6(1)(b), esso ha carattere individuale se l’impressione generale che produce sull’utente informato differisce da quella prodotta da ogni disegno divulgato anteriormente. L’articolo 6(2) impone inoltre di tener conto del grado di libertà del creatore.
Il Tribunale ha ricordato che la valutazione si svolge in quattro fasi: individuazione del settore di riferimento; definizione dell’utente informato; determinazione del grado di libertà del progettista; confronto delle impressioni generali. Ha anche ribadito che le differenze irrilevanti non incidono sull’impressione complessiva, mentre assumono rilievo le differenze sufficientemente marcate.
Utente informato e grado di libertà del progettista
La Commissione di ricorso aveva individuato l’utente informato nel soggetto che acquista e utilizza pannelli solari, non in un esperto o specialista. Il Tribunale ha confermato tale impostazione, osservando che l’utente informato non è una figura tecnica capace di cogliere differenze minime. Anche l’eventuale esistenza di ulteriori gruppi di utenti non esclude la correttezza dell’analisi, se almeno uno di essi percepisce le due configurazioni come equivalenti sul piano dell’impressione generale.
Quanto al grado di libertà del progettista, la Commissione di ricorso aveva rilevato che esso era limitato da vincoli tecnici connessi alla produzione di energia, ma lasciava comunque margini per forme, colori e disposizione delle celle. Il Tribunale ha condiviso questa impostazione.
Valutazione delle differenze invocate dalla ricorrente
Il Tribunale ha esaminato e respinto, una per una, le differenze invocate da Maxeon:
- Elementi in tratteggio: il bordo esterno del disegno contestato, rappresentato in linee tratteggiate, non era oggetto di protezione e non poteva essere considerato nel confronto.
- Cornice esterna del disegno anteriore: non potendo essere presa in considerazione la corrispondente parte del disegno contestato, la ricorrente non poteva valorizzare la diversa presenza della cornice esterna nel disegno anteriore.
- Colore: il disegno contestato era registrato in bianco e nero; di conseguenza, i colori del disegno anteriore erano irrilevanti ai fini del confronto. Anche la diversa tonalità di taluni elementi non era idonea a modificare l’impressione generale.
- Superficie riflettente: il Tribunale ha ritenuto che tale caratteristica derivasse da un pannello trasparente normalmente presente nei pannelli solari e non fosse tale da incidere sull’impressione complessiva.
- Forma e proporzioni: le differenze tra cornice interna, barre superiori e inferiori, e proporzioni dei rettangoli non erano sufficienti a conferire al disegno contestato un carattere individuale. La diversa forma delle celle era difficilmente percepibile dall’utente informato.
Irrilevanza della presunta invalidità del disegno anteriore
La ricorrente sosteneva anche che il disegno anteriore fosse invalido ai sensi dell’articolo 25(1)(a), in combinato con l’articolo 3(a), perché le due viste rappresentavano parti di pannelli diversi. Il Tribunale ha respinto l’argomento affermando che, ai fini dell’articolo 6, il confronto può avvenire con �qualsiasi disegno reso accessibile al pubblico�, a prescindere dal fatto che sia registrato o meno. Dunque, l’asserita invalidità del disegno anteriore non era rilevante.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale ha confermato che la Commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto il disegno contestato privo di carattere individuale. Ha quindi respinto il ricorso integralmente, senza esaminare l’ammissibilità di una delle conclusioni formulate da EUIPO. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, ha condannato Maxeon Solar Pte. Ltd a sopportare le spese.
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