Cassazione Civile, Ordinanza n. 18760/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente sanitario)
La controversia
L'avvocato della parte vittoriosa nel precedente giudizio ha proposto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza di Cassazione n. 7417/2020, deducendo che nel dispositivo era stata omessa la distrazione delle spese legali a carico dell'ASREM, parte risultata soccombente, in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. La Corte, con precedente ordinanza interlocutoria, aveva disposto la notificazione dell'istanza anche alla parte rappresentata entro termine perentorio, riservandosi di verificare l'adempimento. All'esito, dagli atti non risultava eseguita tale notificazione.
La decisione
La Corte ha rilevato il mancato adempimento dell'onere di notificare l'istanza di correzione anche alla parte rappresentata nel termine perentorio fissato dall'ordinanza interlocutoria; per tale ragione ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 7417/2020. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo la natura del giudizio incompatibile con tale previsione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio utilizzato per chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento della Cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta e la trattazione in camera di consiglio del procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicabilità del contributo unificato aggravato a questo tipo di procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale avverso un provvedimento della Corte di cassazione, l'adempimento degli oneri di notificazione imposti dalla Corte, anche alla parte rappresentata, costituisce condizione necessaria per poter provvedere sulla domanda.
- Se dagli atti non risulta eseguita la notificazione dell'istanza nel termine perentorio fissato con ordinanza interlocutoria, la Corte deve dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla correzione richiesta.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale non comporta, di regola, pronuncia sulle spese del procedimento e non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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