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Sentenza

Sentenza n. 538/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 1807/2025, emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 24 marzo 2025 (R.G. n. 3133/2025), dichiarato esecutivo in data 20 maggio 2025, notificato in data 1 aprile 2025 e rinotificato dopo la dichiarazione di definitiva esecutività il 22 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202502011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'ASP, di un decreto ingiuntivo passato in giudicato relativo al pagamento di € 6.180,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace, con il quale l'ASP era stata condannata a pagarle € 6.180,00 oltre interessi e spese. Il credito originario, maturato dalla madre della ricorrente a titolo di provvidenze per disabilità gravissima, era passato per successione alle due figlie in parti uguali. Le eredi avevano delegato la sorella della ricorrente alla riscossione, indicando il relativo IBAN. Dopo aver rilevato un debito fiscale della sorella, l'ASP aveva ricevuto un pignoramento presso terzi e aveva versato all'agente della riscossione l'intero importo di € 12.360,00, anziché soltanto la quota spettante alla debitrice esecutata. La ricorrente ha dedotto che la delega all'incasso non aveva trasferito la titolarità del proprio credito alla sorella e che il pagamento dell'intero importo non aveva quindi estinto l'obbligazione dell'ASP nei suoi confronti. L'ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse gli effetti del pignoramento e spettasse al giudice ordinario, e nel merito ha sostenuto di aver agito obbligatoriamente ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del d.P.R. 602/1973. Ha inoltre dedotto che, dopo il decesso della beneficiaria, gli arretrati avessero perso la natura assistenziale e fossero integralmente aggredibili dai creditori dell'erede. La ricorrente ha anche chiesto la condanna per lite temeraria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che il giudizio non contestava la validità del pignoramento o della riscossione coattiva, ma riguardava l'inottemperanza dell'ASP a un giudicato civile; la relativa cognizione appartiene al giudice amministrativo dell'ottemperanza. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione, aveva accertato in modo vincolante il diritto della ricorrente al pagamento di € 6.180,00 oltre accessori; il giudice dell'ottemperanza non poteva riesaminare né modificare tale accertamento, ma doveva assicurarne l'attuazione. Il giudice ha accertato che ciascuna erede era divenuta titolare di un autonomo credito pari al 50% dell'importo originario. La delega alla riscossione conferita alla sorella attribuiva soltanto la legittimazione a incassare in nome e per conto della ricorrente, senza trasferire la titolarità del credito. L'ASP, quale terzo pignorato, avrebbe dovuto dichiarare con precisione l'importo dovuto alla sola debitrice esecutata; dichiarando invece di essere debitrice dell'intera somma verso quest'ultima, aveva consentito l'apprensione anche della quota spettante alla ricorrente. Il pagamento all'agente della riscossione, per tale quota, era privo di efficacia liberatoria verso la vera creditrice. L'obbligatorietà delle verifiche e degli adempimenti previsti dagli artt. 48-bis e 72-bis del d.P.R. 602/1973 non esonerava l'amministrazione dall'obbligo di individuare correttamente l'entità del debito verso il soggetto esecutato. L'ASP è stata quindi ordinata a dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo entro 60 giorni. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catania, o un suo delegato, con termine di 90 giorni e spese a carico dell'amministrazione. È stata respinta la domanda di condanna per lite temeraria, non essendo provati dolo o colpa grave. L'ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione del comando contenuto in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    Impone alle amministrazioni verifiche preliminari sulla posizione debitoria del beneficiario del pagamento, ma non le esonera dall'individuare correttamente il credito effettivamente spettante al soggetto esecutato.

  • art. 72-bis d.P.R. 602/1973

    Disciplina il pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione; il terzo pignorato deve rendere una dichiarazione precisa sull'entità delle somme dovute al debitore esecutato.

  • D.M. 40/2008

    È richiamato quale disciplina attuativa della procedura di verifica e pagamento in presenza di debiti erariali.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede dolo o colpa grave, non ravvisati nella controversia.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione è destinataria di una domanda di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile passato in giudicato, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dell'ottemperanza se riguarda il comportamento dell'amministrazione rispetto al comando giudiziale, anche qualora tale comportamento sia connesso a un pignoramento presso terzi; resta invece distinta la contestazione della legittimità della procedura esecutiva, devoluta al giudice competente per essa.
  • Il giudice dell'ottemperanza è vincolato al contenuto del giudicato civile e può adottare le misure necessarie alla sua concreta esecuzione, ma non può riesaminare il merito della pretesa accertata né modificarne l'estensione soggettiva o oggettiva.
  • La delega all'incasso attribuisce al delegato la sola legittimazione a riscuotere per conto del delegante e non trasferisce la titolarità del credito; pertanto, il credito del delegante non può essere aggredito per i debiti personali del delegato.
  • Il terzo pignorato deve dichiarare in modo chiaro, certo e preciso le somme effettivamente dovute al debitore esecutato. L'adempimento degli obblighi procedurali previsti per la riscossione coattiva non esonera il terzo dall'obbligo di individuare correttamente la quota di credito spettante al debitore.
  • Il pagamento effettuato a un soggetto non legittimato a ricevere la quota di credito del vero titolare non ha efficacia liberatoria nei confronti di quest'ultimo; l'amministrazione resta obbligata a eseguire il titolo giudiziale, salva la possibilità di agire per la ripetizione delle somme indebitamente versate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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