Sentenza del 28/05/2020 n. 10108 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del credito IRPEF (ritenute su interessi) riportato nella dichiarazione UNICO 2005 dalla cedente. I giudici di merito avevano ritenuto che, per le procedure concorsuali, il periodo rilevante ai fini della certezza del credito fosse l'intera durata della procedura (cd. "maxiperiodo concorsuale") e che il recupero del credito potesse avvenire solo alla chiusura della procedura concordataria. La ricorrente ha invece dedotto che l'art. 183 TUIR (che determina il maxiperiodo) si applica solo a fallimento e liquidazione coatta amministrativa, non al concordato preventivo, sicché le ritenute sugli interessi formatesi nell'anno d'imposta 2005 dovevano potersi scomputare o rimborsare nel periodo in cui si sono prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi. Ha affermato il principio secondo cui l'art. 183 TUIR (che crea il maxiperiodo tra apertura e chiusura della procedura) è riferito esclusivamente alle procedure concorsuali di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e non si applica al concordato preventivo. Nel concordato l'imprenditore non è completamente spossessato dei beni e rimane soggetto passivo degli obblighi tributari; pertanto le ritenute a titolo d'acconto sugli interessi possono essere scomputate nel periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti e, se eccedenti, possono essere richieste a rimborso secondo le regole ordinarie. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR della Puglia, Sezione Staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 26, comma 2
Prevede l'obbligo per i sostituti di imposta di operare ritenute sugli interessi attivi. Per i contribuenti in bonis tali ritenute si scomputano nel periodo d'imposta in cui si sono prodotte; il giudice distingue tra questo regime ordinario e il regime speciale delle procedure concorsuali liquidatorie.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 183 (comma 2)
Stabilisce il regime speciale per fallimento e liquidazione coatta amministrativa: la tassazione avviene sul 'maxiperiodo concorsuale' (dall'apertura alla chiusura) e la base imponibile è determinata patrimonialmente (residuo attivo finale rispetto al patrimonio iniziale). La Corte ha però affermato che tale disciplina si applica solo a fallimento e LCA e non si estende al concordato preventivo.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 79
Regola lo scomputo dei versamenti e delle ritenute a titolo d'acconto dall'imposta dovuta; principio cui il giudice affianca l'eccezione relativa alle ritenute sugli interessi disciplinate da DPR 600/1973 art.26.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 80
Consente il computo in diminuzione dell'imposta successiva o la richiesta di rimborso per eccedenze da ritenute; utilmente richiamato per il trattamento ordinario delle eccedenze d'imposta.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 76
Richiamato in relazione al principio ordinario di tassazione per singoli periodi d'imposta (anno), che viene derogato dall'art. 183 solo per fallimento e LCA.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-bis
Disciplina speciale IVA per fallimento/LCA (due dichiarazioni IVA distinte e legittimazione del curatore). La Corte usa questa norma a supporto della distinzione tra fallimento (spossessamento) e concordato (spossessamento attenuato) e per dimostrare che il legislatore ha previsto regimi speciali solo per le procedure liquidatorie.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 5
Norma citata nella domanda ma non determinante nella motivazione; richiamata nell'elencazione delle disposizioni di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 43-bis
Norma richiamata nella corposa esposizione delle doglianze e delle regole di riscossione e composizione delle controversie, ma non determinante per il principio di diritto enunciato.
Decreto Ministeriale 30 settembre 1997, n. 384, articolo 1, comma 2
Citato tra le norme richiamate nella doglianza; il giudice non lo ritiene decisivo rispetto al tema centrale dell'applicabilità dell'art. 183 TUIR al concordato.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 40 e ss.
Raggruppamento di disposizioni sul reddito e ritenute richiamate nel quadro normativo; non costituiscono fonte del regime speciale applicabile al concordato, secondo la Corte.
Massime di principio
- L'art. 183 TUIR (maxiperiodo concorsuale e determinazione patrimoniale della base imponibile) si applica esclusivamente alle procedure liquidatorie (fallimento e LCA) e non al concordato preventivo.
- Nel concordato preventivo l'imprenditore non viene pienamente spossessato; rimane il soggetto passivo d'imposta e mantiene l'obbligo di presentare dichiarazioni per ciascun anno d'imposta secondo le regole ordinarie.
- Le ritenute a titolo d'acconto sugli interessi (DPR 600/1973, art. 26) possono essere scomputate nel periodo d'imposta in cui si sono prodotte e, se eccedenti, possono essere chieste a rimborso anche in caso di concordato preventivo.
- Per capire se si applica un regime speciale va verificata la natura della procedura: se comporta spossessamento pieno (fallimento/LCA) è possibile il maxiperiodo; se no (concordato) valgono le regole ordinarie salvo le specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR.
- Le deroghe alla tassazione ordinaria nel concordato sono quelle espressamente previste dal TUIR (es. esclusione di plusvalenze da cessione a creditori, esclusione di sopravvenienze attive da riduzione concordataria dei debiti), non una riorganizzazione generale del periodo d'imposta.
- In casi simili, il contribuente deve conservare la documentazione delle ritenute e chiedere lo scomputo o il rimborso nel periodo d'imposta di produzione; in caso di diniego o silenzio-rifiuto la via giurisdizionale può basarsi sull'assenza di applicabilità dell'art. 183 TUIR al concordato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 33 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 34 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 37 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 40 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 28 mag 2020Sentenza del 28/05/2020 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Parma
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →