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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35319/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per compensi professionali sulla base di una scrittura di riconoscimento del debito. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo che il professionista fosse stato incaricato di gestire numerosi contenziosi, ma che in realtà non avesse alcuna qualifica professionale e si fosse limitato a mere attività materiali. Ha quindi eccepito la nullità o annullabilità del contratto di consulenza e ha promosso querela di falso, deducendo che la scrittura di riconoscimento del debito fosse stata abusivamente compilata su fogli firmati in bianco; ha inoltre sostenuto di non trovarsi nel luogo e nel giorno indicati come quelli della sottoscrizione. Respinta la querela in primo grado e confermata la decisione in appello, la ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2727-2729 c.c., assumendo che le prove raccolte dimostravano il biancosegno e l'abusivo riempimento; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2727, 2729 e 2730 c.c. e vizio motivazionale, criticando la valorizzazione della deposizione di un testimone e sostenendo che altri documenti comprovavano la sua assenza dal luogo della firma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a far riconoscere la falsità della sottoscrizione e l'abusivo riempimento della scrittura, questioni riservate al giudice di merito. Ha chiarito che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, poiché tali norme attengono all'utilizzo di prove ritualmente acquisite e ai limiti della valutazione legale o libera della prova, non alla rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che il giudice di appello aveva logicamente motivato sulla mancata prova della consegna dei fogli firmati in bianco, elemento ritenuto decisivo per sostenere l'abusivo riempimento. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che esso riproponesse una questione di fatto, non sindacabile in cassazione, e ha escluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado, ricorrendo quindi la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva della controparte. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi su prove ritualmente acquisite; è precluso al giudice utilizzare elementi non introdotti dalle parti o acquisiti d'ufficio fuori dei casi consentiti dalla legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Esprime la regola di valutazione delle prove: il giudice non può attribuire efficacia vincolante a prove liberamente valutabili né valutare liberamente una prova legale.

  • art. 2727 c.c.

    La scelta delle circostanze rilevanti ai fini presuntivi appartiene al giudice di merito e non è sindacabile se logicamente motivata.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono apprezzate dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'eventuale illogicità della motivazione, non la diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della contestazione della prova della sottoscrizione e della ricostruzione fattuale, senza che la Corte ne ricavasse un principio autonomo decisivo.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Le doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è precluso quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sui medesimi fatti, in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c., commi quarto e quinto

    In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito processuale negativo del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: è ammissibile solo quando si alleghi l'utilizzo di prove non acquisite ritualmente o l'erronea attribuzione di valore legale a una prova.
  • La valutazione della portata indiziaria delle circostanze e la scelta tra ricostruzioni fattuali alternative appartengono al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Per sostenere l'abusivo riempimento di un documento sottoscritto in bianco occorre provare il presupposto della consegna dei fogli firmati in bianco; la sola contestazione della presenza della parte nel luogo o nel giorno indicati nel documento non basta, al più, a mettere in dubbio la veridicità di tali indicazioni.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per contestare il fatto storico già esaminato e deciso in modo conforme dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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