Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28635/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) omissione di motivazione della Corte di appello sull'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, cod. pen., in quanto la ricorrente, obbligata a deporre quale persona offesa, avrebbe mentito per tutelare l'onore e la libertà del proprio figlio esposto a concreto rischio di procedimento/conseguenze per consumo/spaccio di stupefacenti; la Corte d'appello non ha risposto alle doglianze fattuali sull'evento che avrebbe determinato il conflitto interiore della teste; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (la ricorrente non avrebbe agito con coscienza e volontà di favorire l'imputato Pellerani).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo per omessa motivazione circa l'eventuale applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, cod. pen. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al punto relativo all'applicazione dell'art. 384 comma 1, disponendo che il giudice di rinvio verifichi fattualmente e motivatamente se ricorrano i presupposti dell'esimente (inevitabilità del grave nocumento alla libertà personale o all'onore del congiunto, proporzione della diligenza esigibile, ecc.). La Corte ha richiamato il rapporto tra art. 384 cod. pen. e art. 199 cod. proc. pen., la giurisprudenza delle Sezioni Unite e il principio che l'art. 384 integra esclusione della colpevolezza (non dell'antigiuridicità) e deve essere interpretata restrittivamente.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che incrimina la falsa testimonianza; nel caso era il reato per cui la ricorrente era stata condannata in primo grado e confermata in appello.

  • art. 384 cod. pen.

    Causa di non punibilità: il primo comma riguarda il dichiarante che, non essendo in posizione di prossimo congiunto, depone per evitare un inevitabile grave nocumento alla libertà o all'onore proprio o altrui; il secondo comma riguarda i prossimi congiunti avvertiti della facoltà di non rispondere. Le due cause sono alternative e non combinabili; l'art. 384 esclude la colpevolezza e va applicata con rigore.

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Disciplina processuale che attribuisce la facoltà di non deporre al prossimo congiunto; quando opera la disciplina di art. 199 (e il teste è prossimo congiunto avvertito), la causa di non punibilità del secondo comma dell'art. 384 è quella riferibile e l'applicabilità del primo comma è esclusa per non elidere la tutela processuale.

  • Sezioni Unite, sent. n. 7208 del 29/11/2007 (Genovese)

    Giurisprudenza di legittimità citata che ha chiarito la stretta correlazione tra art. 384 e art. 199 c.p.p., affermando l'alternatività delle due cause di non punibilità e la necessità di non estendere in modo analogico l'ambito di applicazione del primo comma nei casi coperti dal secondo.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamato a titolo esemplificativo per dimostrare che anche l'acquisto/modico uso di stupefacenti può comportare gravi pregiudizi amministrativi/penali per il soggetto coinvolto, rilevante nella valutazione del "grave nocumento" all'onore o alla libertà.

Massime di principio

  • Se una teste obbligata a deporre (non prossimo congiunto) afferma il falso per tutelare un congiunto, il giudice deve valutare specificamente se la menzogna è stata dettata dalla necessità di evitare un "inevitabile grave nocumento" alla libertà o all'onore: solo in tal caso può trovare applicazione l'art. 384, comma 1.
  • L'art. 384, comma 1 e comma 2 sono alternativi: quando opera la disciplina di art. 199 c.p.p. (teste prossimo congiunto avvertito), non è possibile invocare il primo comma; viceversa, in assenza dei presupposti di art. 199, il primo comma resta astrattamente disponibile.
  • L'esimente di cui all'art. 384 riguarda l'esclusione della colpevolezza e deve essere interpretata restrittivamente e solo ove, valutate le circostanze secondo la diligenza massima esigibile, la menzogna appaia l'unico mezzo per evitare il grave nocumento.
  • In sede di impugnazione è essenziale dedurre e documentare con precisione i fatti e le ragioni che avrebbero spinto il teste a mentire (conflitto interiore, concrete conseguenze per il congiunto), perché la corte di merito deve rispondere espressamente su tali rilievi.
  • L'omessa o insufficiente motivazione della corte di appello su un punto decisivo (es. applicabilità di art. 384) legittima l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto specifico.
  • Per il difensore: non limitarsi ad affermazioni generiche sulla buona fede o l'assenza del dolo di favorire l'imputato, ma provare il nesso tra la dichiarazione falsa e la situazione di inevitabile grave nocumento per il congiunto; per il giudice: valutare il requisito dell'inevitabilità e la proporzione della condotta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.