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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15275/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. e solleva tre censure principali: 1) mancata esplicita motivazione della Corte d'Appello sul rigetto della richiesta concordata di patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p., con pregiudizio per la possibilità di proporre nuova istanza; 2) violazione dell'art. 49 c.p. per eccessiva evidentia della falsità del documento (sostiene che la carta d'identità fosse macroscopicamente contraffatta e quindi inidonea a ledere il bene giuridico); 3) carenza motivazionale nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il riconoscimento della recidiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Sui motivi: 1) ha confermato che, nel patteggiamento in appello come riformato dalla legge n.103/2017, il giudice di appello non è obbligato a motivare il rigetto della richiesta concordata e può limitarsi a disporre la prosecuzione del dibattimento, per cui non sussiste vizio per omessa motivazione; 2) ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'applicazione dell'art. 49 c.p.: la falsità del documento è stata accertata mediante esami tecnici specialistici (microspia ottica, esami a luce UV e infrarossi, assenza di filigrana, incoerenze nei codici di lettura ottica) che mostrano una falsificazione non riconoscibile ictu oculi da una persona comune, per cui non opera l'esenzione di punibilità; 3) ha ritenuto adeguatamente motivate la negazione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, in considerazione dei precedenti penali, della pluralità di reati, della prossimità temporale delle condanne e della tendenza dell'imputato a dichiarare false generalità. Conclusione: ricorso rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma applicata per il reato contestato (documento di identità falso); la Corte conferma che il fatto integrava il reato poiché la falsificazione è stata accertata con prove tecniche

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento in appello; la Corte ha interpretato che il giudice di appello non è tenuto a motivare il rigetto della richiesta concordata, potendo limitarsi a disporre la prosecuzione del dibattimento

  • art. 602 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'ordine di prosecuzione del dibattimento quando il giudice di appello non accoglie la richiesta concordata

  • art. 49 c.p.

    Principio richiamato sull'inidoneità dell'azione quando la falsificazione è talmente evidente da essere riconoscibile "ictu oculi"; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 49 perché la falsità è stata dimostrata con accertamenti tecnici specialistici e non era immediatamente evidente a una persona comune

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello; la Corte l'ha ritenuta rilevante per affermare che il rigetto della richiesta concordata non richiede motivazione dettagliata

  • art. 23 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020, comma 8

    Richiamato in relazione alla possibilità di trasmissione delle richieste scritte del Procuratore Generale; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p. e connessi) il giudice di appello non è obbligato a fornire una motivazione estesa del rigetto della richiesta concordata: è sufficiente disporre la prosecuzione del dibattimento o l'ordine di comparizione
  • L'esenzione di punibilità per inidoneità del documento (art. 49 c.p.) opera solo quando la falsificazione è manifestissima e riconoscibile ictu oculi da una persona di comune discernimento; le falsificazioni accertate tramite esami tecnici specialistici non rientrano in questa ipotesi
  • La prova tecnica (esami a luce UV/infrarossi, analisi di stampa, assenza di filigrana, incongruenze nei codici ottici) è idonea a fondare la valutazione di falsità documentale se svolta da soggetti con competenze specialistiche
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio discrezionale del giudice e richiede elementi positivi che attenuino la responsabilità; precedenti penali gravi, pluralità di reati e comportamenti repetuti possono giustificare il diniego
  • La recidiva può essere ragionevolmente contestata quando esistono condanne definitive pregresse, pluralità di reati e prossimità temporale che indicano una continuità di pericolosità; tali elementi sono valutazioni di fatto difficilmente censurabili in cassazione

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