Cassazione Penale, Sentenza n. 15275/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. e solleva tre censure principali: 1) mancata esplicita motivazione della Corte d'Appello sul rigetto della richiesta concordata di patteggiamento ex art. 599-bis c.p.p., con pregiudizio per la possibilità di proporre nuova istanza; 2) violazione dell'art. 49 c.p. per eccessiva evidentia della falsità del documento (sostiene che la carta d'identità fosse macroscopicamente contraffatta e quindi inidonea a ledere il bene giuridico); 3) carenza motivazionale nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il riconoscimento della recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo complesso. Sui motivi: 1) ha confermato che, nel patteggiamento in appello come riformato dalla legge n.103/2017, il giudice di appello non è obbligato a motivare il rigetto della richiesta concordata e può limitarsi a disporre la prosecuzione del dibattimento, per cui non sussiste vizio per omessa motivazione; 2) ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'applicazione dell'art. 49 c.p.: la falsità del documento è stata accertata mediante esami tecnici specialistici (microspia ottica, esami a luce UV e infrarossi, assenza di filigrana, incoerenze nei codici di lettura ottica) che mostrano una falsificazione non riconoscibile ictu oculi da una persona comune, per cui non opera l'esenzione di punibilità; 3) ha ritenuto adeguatamente motivate la negazione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, in considerazione dei precedenti penali, della pluralità di reati, della prossimità temporale delle condanne e della tendenza dell'imputato a dichiarare false generalità. Conclusione: ricorso rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
Norma applicata per il reato contestato (documento di identità falso); la Corte conferma che il fatto integrava il reato poiché la falsificazione è stata accertata con prove tecniche
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina del patteggiamento in appello; la Corte ha interpretato che il giudice di appello non è tenuto a motivare il rigetto della richiesta concordata, potendo limitarsi a disporre la prosecuzione del dibattimento
art. 602 c.p.p.
Richiamato in relazione all'ordine di prosecuzione del dibattimento quando il giudice di appello non accoglie la richiesta concordata
art. 49 c.p.
Principio richiamato sull'inidoneità dell'azione quando la falsificazione è talmente evidente da essere riconoscibile "ictu oculi"; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 49 perché la falsità è stata dimostrata con accertamenti tecnici specialistici e non era immediatamente evidente a una persona comune
legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello; la Corte l'ha ritenuta rilevante per affermare che il rigetto della richiesta concordata non richiede motivazione dettagliata
art. 23 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020, comma 8
Richiamato in relazione alla possibilità di trasmissione delle richieste scritte del Procuratore Generale; il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p. e connessi) il giudice di appello non è obbligato a fornire una motivazione estesa del rigetto della richiesta concordata: è sufficiente disporre la prosecuzione del dibattimento o l'ordine di comparizione
- L'esenzione di punibilità per inidoneità del documento (art. 49 c.p.) opera solo quando la falsificazione è manifestissima e riconoscibile ictu oculi da una persona di comune discernimento; le falsificazioni accertate tramite esami tecnici specialistici non rientrano in questa ipotesi
- La prova tecnica (esami a luce UV/infrarossi, analisi di stampa, assenza di filigrana, incongruenze nei codici ottici) è idonea a fondare la valutazione di falsità documentale se svolta da soggetti con competenze specialistiche
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudizio discrezionale del giudice e richiede elementi positivi che attenuino la responsabilità; precedenti penali gravi, pluralità di reati e comportamenti repetuti possono giustificare il diniego
- La recidiva può essere ragionevolmente contestata quando esistono condanne definitive pregresse, pluralità di reati e prossimità temporale che indicano una continuità di pericolosità; tali elementi sono valutazioni di fatto difficilmente censurabili in cassazione
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