Sentenza del 06/10/2015 n. 4641 - Consiglio di Stato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la modifica dell'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, che consentiva di conferire incarichi dirigenziali, anche reiterati nel tempo, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, per coprire posizioni vacanti. Dirpubblica contestava la legittimità di tale meccanismo e, successivamente, anche un bando per il reclutamento di 175 dirigenti, che riservava il 50% dei posti al personale interno e valorizzava incarichi dirigenziali precedentemente conferiti ai funzionari. L'Agenzia sosteneva invece di poter esercitare una propria autonomia regolamentare e che gli incarichi fossero giustificati dalla carenza di dirigenti, dai blocchi assunzionali e dall'urgenza di garantire la funzionalità degli uffici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato tutti gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento della modifica regolamentare e del bando, con precisazioni. Ha ritenuto illegittimo utilizzare incarichi dirigenziali conferiti a funzionari non dirigenti come ordinario strumento di copertura delle posizioni vacanti, poiché si trattava di mansioni superiori non riconducibili alla temporanea reggenza e attribuite senza pubblico concorso. Ha inoltre confermato l'illegittimità del bando nella parte in cui consentiva di valutare, come titoli o nel percorso professionale, gli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti. I funzionari interessati non erano esclusi dalla selezione, ma tali incarichi non potevano essere valorizzati. La Corte costituzionale, con sentenza n. 37/2015, aveva dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012 e successive proroghe, che avevano tentato di salvare e prolungare gli incarichi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
Norma sulla "copertura provvisoria di posizioni dirigenziali"
È stata annullata nella parte in cui consentiva di conferire incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale, trasformando una soluzione provvisoria in uno strumento ordinario e reiterato di copertura dei posti vacanti.
Art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 300/1999
Il regolamento di amministrazione è emanato "in conformità ai principi" di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993
L'autonomia regolamentare delle Agenzie fiscali non consente di derogare ai principi costituzionali e legislativi in materia di accesso alla dirigenza, concorso pubblico, imparzialità e buon andamento.
Art. 19, D.Lgs. n. 165/2001
Disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali e non può essere eluso mediante incarichi sostanzialmente dirigenziali attribuiti a funzionari privi della relativa qualifica.
Art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
L'assegnazione di mansioni superiori fuori dai casi previsti dalla legge è illegittima; il conferimento di vere funzioni dirigenziali a funzionari non dirigenti non può essere giustificato qualificandolo semplicemente come reggenza.
Articoli 3, 51 e 97 della Costituzione
Impongono rispettivamente ragionevolezza ed eguaglianza, parità di accesso agli uffici pubblici e accesso mediante concorso, oltre a imparzialità e buon andamento. Tali principi impediscono progressioni o attribuzioni sostanzialmente dirigenziali senza una procedura concorsuale aperta, pubblica e non meramente interna.
Art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012
Nelle more dei concorsi le Agenzie "potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari" e sono fatti salvi gli incarichi "già affidati"
La Corte costituzionale ha dichiarato la norma illegittima perché consentiva il protrarsi indefinito di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico e non garantiva un termine finale certo, preciso e sicuro.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
La regola del concorso "non è certo soddisfatta" da una procedura selettiva interna non aperta e pubblica
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012 e delle successive proroghe, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Art. 1, comma 530, L. n. 296/2006 e art. 2, comma 2, D.L. n. 203/2005
Prevedono modalità speciali per il reclutamento presso le Agenzie fiscali, ma tali modalità non possono comunque legittimare la valorizzazione di incarichi dirigenziali illegittimi né derogare ai principi costituzionali.
Massime di principio
- La carenza di personale, i blocchi assunzionali o l'urgenza organizzativa non consentono a una pubblica amministrazione di utilizzare stabilmente funzionari privi della qualifica per svolgere funzioni dirigenziali.
- La temporanea reggenza è ammissibile solo se realmente provvisoria e nei limiti previsti dalla legge; la reiterazione o proroga sistematica può trasformarla in un conferimento sostanziale di incarico dirigenziale illegittimo.
- L'autonomia regolamentare di un ente pubblico è subordinata ai principi costituzionali di concorso, imparzialità, buon andamento e parità di accesso agli uffici pubblici.
- Una procedura selettiva riservata o prevalentemente interna non equivale necessariamente a un pubblico concorso aperto e non può essere utilizzata per sanare automaticamente situazioni pregresse illegittime.
- Gli incarichi ottenuti in violazione delle regole di accesso alla dirigenza non possono essere valutati come titoli, esperienza professionale o prova delle capacità manageriali in un successivo concorso finalizzato alla copertura dei medesimi posti.
- Il dipendente che abbia svolto mansioni superiori in forza di un incarico illegittimo può eventualmente partecipare al concorso, ma l'esperienza derivante da quell'incarico deve essere esclusa dalla valutazione comparativa.
- Una legge successiva non può normalmente rendere conforme alla Costituzione una prassi amministrativa illegittima quando la sanatoria eluda il concorso pubblico e consenta il protrarsi indefinito degli incarichi.
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