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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1398

Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32017R1398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2017/127, adeguando TAC, contingenti nazionali e condizioni di cattura sulla base di nuovi pareri scientifici e di decisioni di organizzazioni regionali e internazionali della pesca. Interviene su specie e aree specifiche, tra cui cicerello, gamberello boreale, spratto, scorfano e pesce spada del Mediterraneo, e chiarisce inoltre il regime derogatorio per la spigola in caso di sostituzione del peschereccio. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2017, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) 2017/127 aggiornando per il 2017 varie possibilità di pesca, TAC e ripartizioni nazionali per diversi stock ittici.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell'Unione e, per gli stock interessati, alle attività di pesca nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione previste dal regolamento (UE) 2017/127. Riguarda in particolare le possibilità di pesca per cicerello, gamberello boreale, spratto, scorfano e pesce spada del Mediterraneo, nonché la disciplina della deroga per la pesca della spigola. Le modifiche incidono sui contingenti e sulle condizioni di esercizio della pesca per il 2017; il regolamento si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2017, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2017

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/127 per aggiornare alcune possibilità di pesca dell'Unione per il 2017 alla luce di nuovi pareri scientifici, di consultazioni con Stati terzi e di decisioni di organizzazioni internazionali competenti. Le modifiche riguardano diversi stock ittici e incidono sia sui TAC complessivi sia sulla ripartizione tra Stati membri, con alcune precisazioni sulle condizioni di esercizio della pesca.

Ambito e finalità della modifica

L'atto è adottato sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e modifica il quadro già fissato per il 2017 dal regolamento (UE) 2017/127. I considerando evidenziano che l'intervento si rende necessario per allineare le misure dell'Unione a dati aggiornati del CIEM, a consultazioni con la Norvegia, alle raccomandazioni NEAFC e ICCAT e a esigenze di coordinamento temporale dei TAC con i periodi di valutazione scientifica.

Spigola: chiarimento della deroga per i pescherecci sostitutivi

L'articolo 9, paragrafo 2, viene riformulato per precisare che la deroga relativa alla cattura della spigola si applica ai pescherecci dell'Unione che abbiano registrato catture nel periodo 1o luglio 2015-30 settembre 2016. La norma distingue le catture effettuate con ami e palangari e quelle effettuate con reti da posta fisse. Se un peschereccio viene sostituito, lo Stato membro può estendere la deroga al nuovo mezzo solo a condizione che non aumentino né il numero delle imbarcazioni beneficiarie né la capacità di pesca complessiva.

Cicerello: aggiornamento dei limiti e delle zone di gestione

Per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV, la tabella dell'allegato IA è sostituita. Il TAC è fissato a 486 115 tonnellate, ripartite tra Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia, con un contingente dell'Unione coincidente con il TAC. La disciplina introduce inoltre una ripartizione per zone di gestione del cicerello, includendo anche le acque dell'Unione della zona di gestione 3r, così da garantire accesso ai banchi transzonali presenti tra le zone 2r e 3r.

Gamberello boreale: contingentamento nello Skagerrak e nella fossa norvegese

La tabella relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita fissando il contingente dell'Unione a 3 856 tonnellate, con quote assegnate a Danimarca e Svezia e TAC totale pari a 7 221 tonnellate. La modifica recepisce il parere del CIEM del 27 marzo 2017 e le consultazioni con la Norvegia. Per le acque norvegesi a sud di 62° N viene altresì aggiornata la tabella dei contingenti, con un contingente dell'Unione pari a 334 tonnellate.

Spratto: allineamento del periodo di TAC al parere scientifico

Il regolamento armonizza il periodo del TAC dello spratto nel Mare del Nord con quello del parere del CIEM, che copre dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo. In ragione della transizione, il TAC viene fissato per diciotto mesi, fino al 30 giugno 2018. Nell'allegato IA la tabella è sostituita: il TAC complessivo è pari a 176 411 tonnellate, di cui 165 411 attribuite all'Unione; sono inoltre previsti contingenti per Norvegia e Isole Færøer e una clausola sulla durata di pesca dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2018. La nota relativa alle catture accessorie in zona IIIa viene pure aggiornata, consentendo per merlano ed eglefino catture accessorie fino al 5% del contingente, con limiti sulla flessibilità interspecie.

Scorfano: apertura della pesca e regole di chiusura

Per lo scorfano nelle acque internazionali delle zone I e II, la tabella è sostituita per consentire l'avvio delle attività di pesca per tutto il 2017. Il testo richiama la raccomandazione della CPANE/NEAFC e chiarisce che la pesca deve essere chiusa quando il TAC è integralmente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. Dopo la chiusura, gli Stati membri devono vietare la pesca diretta da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera; le catture accessorie devono essere limitate all'1% del totale delle catture detenute a bordo. Il TAC è indicato come provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti NEAFC.

Pesce spada del Mediterraneo: recepimento della raccomandazione ICCAT 16-05

Nell'allegato ID il regolamento recepisce la raccomandazione ICCAT 16-05 sul pesce spada del Mediterraneo. Il TAC è fissato a 10 500 tonnellate e la quota dell'Unione a 7 410,48 tonnellate, ripartita tra Croazia, Cipro, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Malta. Viene inoltre introdotto il fermo di pesca dal 1o gennaio al 31 marzo, già confermato dall'Unione all'ICCAT, e si stabilisce che il contingente può essere pescato solo dal 1o aprile 2017 al 31 dicembre 2017.

Disposizioni finali, efficacia e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le disposizioni sostanziali relative ai limiti di cattura si applicano tuttavia dal 1o gennaio 2017, con efficacia retroattiva giustificata dal fatto che le possibilità di pesca interessate non erano ancora esaurite.

Disposizioni principali

Aggiornamento della deroga per la spigola

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/127 è modificato per chiarire che le deroghe per la cattura della spigola si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture nel periodo 1o luglio 2015-30 settembre 2016, distinguendo tra catture con ami e palangari e catture con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio, lo Stato membro può trasferire la deroga ad altra imbarcazione solo se non aumenta il numero di pescherecci interessati né la capacità di pesca complessiva.

Modifica dei contingenti per cicerello, gamberello boreale, spratto e scorfano

Gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2017/127 sono sostituiti per aggiornare le possibilità di pesca. Per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV il TAC resta pari a 486 115 tonnellate, con ripartizione tra Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia e con limiti per zone di gestione. Per il gamberello boreale nella zona IIIa il contingente dell'Unione è fissato a 3 856 tonnellate, con TAC totale pari a 7 221 tonnellate; nelle acque norvegesi a sud di 62° N il contingente dell'Unione è pari a 334 tonnellate. Per lo spratto nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV il TAC è portato a 176 411 tonnellate, di cui 165 411 per l'Unione, con contingenti per Stati membri e per Norvegia e Isole Færøer. Per lo scorfano nelle acque internazionali delle zone I e II il contingente dell'Unione è indicato come da fissare, mentre il TAC provvisorio è pari a 8 000 tonnellate.

Allineamento temporale del TAC per lo spratto

Il regolamento adegua il periodo di riferimento del TAC dello spratto al periodo del parere del CIEM, che va dal 1o luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. In via eccezionale, per la transizione, il contingente copre diciotto mesi fino al 30 giugno 2018. Le note di allegato prevedono che il contingente per lo spratto nelle zone IIa e IV possa essere pescato solo dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2018.

Eliminazione di riferimenti alla limanda e modifica di note tecniche

Poiché il regolamento (UE) 2017/595 ha soppresso la tabella relativa a limanda e passera pianuzza per le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona IV, viene eliminato anche il riferimento alla limanda dalle note a piè di pagina dell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127.

Apertura della pesca dello scorfano nelle acque internazionali

Viene eliminata la limitazione che impediva la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II, consentendone l'avvio per tutto il 2017. La nota dell'allegato precisa che la pesca si chiude quando il TAC è esaurito dalle parti contraenti NEAFC e che, da tale data, gli Stati membri devono vietare la pesca diretta da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera; le catture accessorie devono inoltre essere limitate all'1% del totale delle catture detenute a bordo.

Pesce spada del Mediterraneo: TAC, ripartizione e fermo

Nell'allegato ID il TAC del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 10 500 tonnellate, in coerenza con la raccomandazione ICCAT 16-05. La quota dell'Unione è pari a 7 410,48 tonnellate, ripartita tra Croazia, Cipro, Spagna, Francia, Grecia, Italia e Malta. Il regolamento recepisce anche il fermo per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo dal 1o gennaio al 31 marzo e stabilisce che il contingente può essere pescato solo dal 1o aprile 2017 al 31 dicembre 2017.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2017. Il legislatore chiarisce che l'effetto retroattivo non pregiudica la certezza del diritto e il legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca interessate non erano ancora esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse ittichecontingenti e quote di pescarelazioni con organizzazioni internazionali della pesca

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