Cassazione Penale, Sentenza n. 8900/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi: (1) vizio di motivazione sull'entità della pena, ritenuta dal Tribunale congrua ma apodittica e sproporzionata (multa di euro 600, oltre il triplo del minimo edittale di euro 103); (2) inosservanza ed erronea applicazione di norme penali per mancata valutazione e motivazione in ordine a quanto dedotto in appello circa il rapporto tra l'imputato e il compagno attuale della persona offesa e la questione della comunicazione di sms a terzi (presunta diffusione da parte della parte civile), con riferimento al requisito della comunicazione in presenza di più persone
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, nel frattempo, la persona offesa Marco La Rocca ha rimesso la querela (in data 4/11/2020) con formale accettazione da parte dell'imputato; le formalità previste dall'art. 340 cod. proc. pen. sono state rispettate, determinando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del reato e ha annullato la condanna senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità siano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Citato nella qualificazione del reato congiuntamente all'art. 595; dal testo non emerge un'interpretazione approfondita della norma, è presente come parte della formula accusatoria
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di diffamazione, per il quale l'imputato era stato condannato in prime cure
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma invocata per inquadrare i motivi di ricorso in cassazione (regime dei motivi di ricorso); la Procura ha contestato la genericità di uno dei motivi in base alla corrispondenza col contenuto della sentenza impugnata
art. 340 cod. proc. pen.
Disciplina le formalità per la remissione della querela e per la sua accettazione; la Corte ha rilevato che tali formalità sono state rispettate e perciò la remissione è valida
art. 152 cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato in caso di remissione della querela quando la legge lo consente; la Corte ha rilevato l'intervenuta estinzione del reato ai sensi di questa norma
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che le spese del procedimento di impugnazione sono a carico del querelato in caso di remissione della querela, salvo diverso accordo; la Corte ha applicato questa previsione
Massime di principio
- La remissione della querela, validamente effettuata e accettata nelle forme previste dall'art. 340 cod. proc. pen., estingue il reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e determina l'improcedibilità dell'azione penale anche in sede di legittimità
- Quando il reato si estingue per remissione della querela, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio senza esaminare i profili di merito del ricorso
- Le formalità previste dall'art. 340 devono essere rigorosamente rispettate (remissione notificata/consignata negli uffici competenti e accettazione formale dell'imputato); la loro mancanza può impedire l'effetto estintivo
- Le spese del giudizio di impugnazione, in caso di remissione della querela, sono di regola a carico del querelato salvo diverso patto, ai sensi dell'art. 340, comma 4
- Nei ricorsi per cassazione è importante che i motivi corrispondano al contenuto dell'impugnazione e siano formulati con sufficiente specificità; motivi generici o non corrispondenti a quanto riportato nell'impugnata possono essere censurati come inammissibili
- L'intervenuta remissione della querela può intervenire anche dopo le decisioni di merito e produrre comunque l'effetto estintivo rilevabile d'ufficio in sede di legittimità
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