Cassazione Penale, Sentenza n. 34581/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbato ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra due condanne (sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 15/3/2016 per estorsione e sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 18/12/2015 per associazione camorristica, tentata estorsione e altri reati). Il ricorrente denunciava violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione nella determinazione della pena complessiva: il giudice dell'esecuzione non avrebbe scorporato i reati, non avrebbe enucleato con precisione la pena per il reato più grave e non avrebbe motivato distintamente gli aumenti di pena per i reati satellite, né avrebbe esplicitato se e come fosse stata applicata la riduzione prevista per il rito abbreviato (art.442 c.p.p.) e come fossero state considerate aggravanti e recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Pur confermando il riconoscimento della continuazione, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, per un nuovo giudizio sulla sola quantificazione della pena. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati, individuare il reato più grave e motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, tenendo altresì conto e dichiarando di aver tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza e le funzioni del giudice dell'esecuzione in materia di riconoscimento della continuazione e determinazione della pena; la Corte richiama l'obbligo del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena nei casi di continuazione tra più sentenze.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la continuazione fra reati e la determinazione della pena complessiva; la Corte ricorda che occorre scorporare i reati e motivare gli aumenti distinti per i reati satellite.
art. 81 cod. pen.
Disciplina il cumulo giuridico e l'aumento di pena per il reato continuato; il giudice deve rispettare il rapporto di proporzione fra le pene e non trasformare la continuazione in un cumulo materiale non consentito.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte stabilisce che, se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve specificare di aver tenuto conto della riduzione, che è aritmeticamente determinata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto fondati tali profili relativi alla motivazione sulla determinazione della pena.
art. 132 cod. proc. pen.
Riguarda i criteri di determinazione della pena; richiamata a titolo di principio per l'obbligo di motivazione e proporzionalità nella quantificazione della pena.
art. 7 legge n. 203/1991
Aggravante richiamata nella sentenza di condanna: la Corte richiama che eventuali aggravanti e la recidiva devono essere tenute esplicitamente in considerazione e motivate nella determinazione dell'aumento per la continuazione.
Massime di principio
- Nel riconoscere la continuazione tra reati giudicati con sentenze separate il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutti i reati e individuare il reato più grave prima di rideterminare la pena complessiva.
- Gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere calcolati e motivati distintamente per ciascun reato; la motivazione deve essere tanto più dettagliata quanto maggiore è l'aumento operato, per consentire il controllo della proporzionalità ai sensi dell'art.81 c.p.
- Se uno dei reati satellite è stato giudicato con rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare espressamente di avere tenuto conto della riduzione prevista dall'art.442 c.p.p.; la riduzione è aritmetica e non necessita di motivazione sul "quantum", ma va comunque menzionata.
- Il giudice non può realizzare, mediante riconoscimento della continuazione, un cumulo materiale di pene: la rideterminazione deve rispettare i limiti e i rapporti di proporzione imposti dalla normativa sul cumulo e sulla continuazione.
- Aggravanti e recidiva che abbiano inciso sulle singole sentenze devono essere esplicitamente valutate e indicate nella nuova determinazione della pena, con motivazione che renda verificabile l'incidenza di tali elementi.
- In caso di omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione degli aumenti, la decisione è impugnabile e la Corte di legittimità può annullare l'atto limitatamente alla determinazione della pena disponendo rinvio per nuovo giudizio.
- Il rinvio per nuovo esame deve avvenire a diverso collegio/composizione del giudice dell'esecuzione (per ragioni di terzietà e controllo), come indicato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34401/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34402/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34403/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34404/2022 del 19/09/2022
- Sentenza penale · 19 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34405/2022 del 19/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →