Ordinanza n. 113/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Ancona il 23 febbraio 2026 e notificato il 2 marzo 2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 aprile 2026: del provvedimento di assegnazione SAI n. Procollo -OMISSIS- del 18 marzo 2026, notificato il 24 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza e successivo provvedimento di assegnazione a una struttura SAI territorialmente distante
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
Più componenti di un nucleo familiare hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Ancona che disponeva la cessazione delle misure di accoglienza e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di assegnazione a una struttura SAI. La domanda cautelare è stata fondata, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sulla particolare vulnerabilità di alcuni componenti del nucleo, sull'esigenza di preservare il percorso di inserimento sociale già avviato e sulla necessità di tenere conto delle esigenze di cura medica e di reciproca assistenza familiare. È stata inoltre prospettata l'inadeguatezza dello spostamento in un contesto territoriale distante e diverso dall'attuale centro di interessi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, senza definire il merito del ricorso. Ha ordinato all'Amministrazione un riesame, da svolgersi in contraddittorio con gli interessati entro trenta giorni, volto a valutare la possibilità di inserire il nucleo familiare in una struttura più vicina all'attuale centro di interessi, tra le località indicate dai ricorrenti o comunque nell'ambito regionale. Nel riesame l'Amministrazione dovrà considerare la particolare vulnerabilità di alcuni componenti, il percorso di inserimento sociale, le esigenze di cure mediche e di reciproca assistenza, bilanciando gli interessi coinvolti. Potrà inoltre valutare l'assegnazione dei componenti a strutture diverse, qualora la numerosità del nucleo impedisca il reperimento di un'unica struttura capiente. È stata fissata la prosecuzione cautelare per la camera di consiglio del 9 luglio 2026. Disposta anche la protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'esame e l'accoglimento della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare relativa alla cessazione o alla modifica delle misure di accoglienza, l'Amministrazione deve considerare concretamente la particolare vulnerabilità dei componenti del nucleo familiare, le esigenze di cura medica e di reciproca assistenza, nonché il percorso di inserimento sociale già intrapreso.
- L'assegnazione di un nucleo familiare a una struttura di accoglienza territorialmente molto distante dall'attuale centro di interessi può richiedere un riesame cautelare quando lo spostamento rischi di compromettere l'inserimento sociale e di incidere sulle esigenze di cura e assistenza familiare.
- Il riesame disposto dal giudice amministrativo deve svolgersi in contraddittorio con gli interessati e deve valutare, nel bilanciamento degli interessi, anche soluzioni alternative all'inserimento dell'intero nucleo in un'unica struttura, ove la sua numerosità lo renda impraticabile.
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