Cassazione Penale, Sentenza n. 42275/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il ricorrente sosteneva che il procedimento era stato inizialmente iscritto presso il Giudice di Pace (che non aveva potuto notificare l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.), quindi trasmesso al Tribunale a seguito di decreto di citazione a giudizio; perciò, secondo il ricorrente, non essendovi stato alcun precedente avviso, il Tribunale avrebbe dovuto rinnovarne la notifica prima di procedere, pena la lesione del diritto al contraddittorio (impossibilità per l'imputato di essere interrogato e di depositare documenti/memorie). In secondo luogo il ricorrente censurava la motivazione che parlava di "rinnovazione" di un avviso che non era mai esistito davanti al Giudice di Pace.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione non riguarda una mancata rinnovazione dell'avviso perché, secondo la giurisprudenza, la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è obbligatoria solo quando sono state svolte ulteriori indagini o vengono contestati nuovi reati o diverse circostanze aggravanti; non è invece necessaria quando il pubblico ministero si limita ad attribuire al medesimo fatto una diversa qualificazione giuridica e perciò a trasferire la competenza (caso di riqualificazione o trasmissione dal Giudice di Pace al Tribunale). Inoltre la Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di proponibilità autonoma dell'impugnazione: le ordinanze emesse nella fase degli atti preliminari, salvo eccezioni previste dalla legge, sono impugnabili in via principale con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586 c.p.p. collegato all'art. 591 c.p.p.). Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
Riferimento normativo sull'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ricorda che l'obbligo di rinnovazione della notifica non opera automaticamente in caso di mera riqualificazione del fatto senza nuove indagini o nuovi contestati reati/aggravanti
art. 585 c.p.
Richiamato in giurisprudenza citata come esempio di ipotesi in cui il Giudice di Pace, nel rilevare aggravanti, trasmette gli atti al Tribunale; la Corte distingue questa ipotesi (riqualificazione con aggravante) dalle ipotesi in cui non sussistono nuove contestazioni tali da imporre rinnovazione dell'avviso
art. 586 c.p.p.
Stabilisce che le impugnazioni contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari possono essere proposte, salvo diversa previsione, solo con l'impugnazione contro la sentenza; la Corte ha richiamato questa preclusione procedurale per dichiarare inammissibile il ricorso autonomo
art. 591 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione della regola di proponibilità (art. 586); la Corte l'ha applicata per sanzionare processualmente il ricorso autonomo
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione al criterio per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla parte che propone ricorso manifestamente inammissibile; la Corte ha ritenuto mancante la colpa del ricorrente ma tuttavia ha comunque irrogato una somma equitativa (3.000 euro) per la Cassa delle ammende
Cass. Sez. 5, n. 10288 del 05/11/2018 (El Kaisi), Rv. 275634
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è necessaria solo se sono svolte ulteriori indagini o vengono contestati altri reati o aggravanti; non è necessaria in caso di mera riqualificazione giuridica del fatto con trasferimento di competenza
Massime di principio
- La notifica/rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini è obbligatoria quando il pubblico ministero ha svolto nuove indagini o ha aggiunto nuovi reati o circostanze aggravanti rispetto a quanto già noto; non è invece richiesta se cambia solo la qualificazione giuridica del medesimo fatto senza indagini nuove
- Se un procedimento viene trasmesso dal Giudice di Pace al Tribunale per riqualificazione del fatto, l'omessa notifica precedente davanti al Giudice di Pace non obbliga automaticamente il Tribunale a rinnovare l'avviso, salvo che siano state effettuate ulteriori indagini o siano state introdotte nuove contestazioni
- Le ordinanze adottate nella fase degli atti preliminari non sono normalmente impugnabili autonomamente: la censura deve essere esercitata, a pena di inammissibilità, con l'impugnazione contro la sentenza (art. 586 c.p.p. e sanzione per inammissibilità ex art. 591 c.p.p.)
- In fase preventiva, se si ritiene leso il diritto al contraddittorio per omessa notifica, è consigliabile conservare e prospettare la questione nel giudizio di merito e, se necessario, impugnare unitamente alla sentenza definitiva piuttosto che proporre rimedi interlocutori non ammessi
- Per evitare sanzioni economiche, valutare prima di proporre ricorsi innanzi alla Corte di Cassazione la proponibilità e la rilevanza processuale della questione; ove vi siano dubbi sulla proponibilità autonoma, sollevare l'eccezione nel giudizio o impugnare con la sentenza
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