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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8267 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta comunale sulla pubblicità, per l'anno 2007, della scritta "Benazzato" apposta sul braccio di una gru installata nel territorio del Comune di Siena. La contribuente sosteneva che la scritta fosse soltanto un marchio identificativo del produttore, apposto anche per adempiere agli obblighi di identificazione del macchinario, e non un messaggio pubblicitario. Contestava inoltre la possibilità per il concessionario, costituitosi tardivamente in primo grado, di sviluppare in appello argomentazioni sulla funzione pubblicitaria del segno, nonché l'omessa pronuncia su censure relative alla sottoscrizione e alla motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le argomentazioni sviluppate dal concessionario in appello costituissero mere difese e qualificazioni giuridiche del fatto già oggetto della controversia, non nuove domande vietate. Ha inoltre stabilito che il marchio, pur svolgendo normalmente una funzione distintiva, è soggetto all'imposta quando, per dimensioni, posizione, visibilità e modalità di esposizione, sia oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di persone il nome, l'attività o i prodotti dell'impresa. La scritta sulla gru, collocata in posizione elevata e visibile, è stata quindi considerata pubblicitaria. I motivi relativi all'omessa pronuncia sulle ulteriori eccezioni sono stati dichiarati inammissibili per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dalla disciplina applicabile. Benazzato Gru è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 510 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5

    Il messaggio pubblicitario attuato "attraverso forme di comunicazione visive o acustiche" è soggetto all'imposizione.

    L'imposta colpisce i messaggi visivi o acustici che, oltre alla funzione meramente identificativa, siano oggettivamente idonei a promuovere o far conoscere a una platea indeterminata il nome, l'attività o i prodotti dell'impresa.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1-bis

    L'esenzione prevista per l'insegna di esercizio opera quando il segno indica il luogo di svolgimento dell'attività economica; non si applica a un marchio collocato su una gru situata altrove rispetto alla sede dell'impresa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 57

    La costituzione tardiva del resistente non determina automaticamente la nullità del giudizio, ma comporta la decadenza dalle attività processuali precluse. In appello sono vietate le domande nuove, mentre restano ammesse mere difese e argomentazioni che non modifichino la pretesa risultante dall'atto impositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; tuttavia, nel caso concreto, le censure di omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili per il mancato rispetto dei requisiti formali allora previsti per il ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La sentenza deve contenere una motivazione sufficiente. La motivazione è stata ritenuta adeguata perché fondata sulla dimensione, sulla posizione e sulla visibilità della scritta apposta sulla gru.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 4, comma 4, lett. a), n. 1

    È stata richiamata dalla contribuente per sostenere la natura meramente identificativa del marchio; la Corte, però, ha ritenuto prevalente l'effetto pubblicitario oggettivamente prodotto dall'esposizione.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    È stata invocata in relazione alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'avviso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Un marchio o una scritta aziendale non è automaticamente esente dall'imposta sulla pubblicità solo perché svolge una funzione identificativa: occorre valutare concretamente l'effetto complessivo dell'esposizione.
  • La funzione pubblicitaria può essere riconosciuta quando il segno, per dimensioni, altezza, posizione, visibilità e contesto, sia astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di potenziali clienti o utenti.
  • Ai fini dell'imposta rileva soprattutto il risultato oggettivo del messaggio e non l'intenzione soggettiva dell'impresa o la sua qualificazione formale come semplice marchio.
  • L'esenzione per l'insegna di esercizio presuppone normalmente che il segno indichi il luogo in cui l'attività viene effettivamente svolta; non copre necessariamente marchi esposti su beni o impianti collocati in luoghi diversi dalla sede aziendale.
  • La tardiva costituzione dell'ente o del concessionario non comporta di per sé l'invalidità del processo, ma può limitare le attività processuali esercitabili; sono comunque ammesse argomentazioni difensive che non cambino la pretesa contenuta nell'atto impositivo.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili al momento della proposizione, inclusa la specifica formulazione del quesito di diritto quando richiesta; la loro omissione può impedire l'esame delle doglianze anche se astrattamente fondate.

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