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Sentenza

Sentenza n. 2899/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato sulla base di due notizie di reato per violenza privata, una definita con archiviazione per particolare tenuità del fatto e l’altra pendente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato aveva impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla presenza di due procedimenti penali per il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. In primo grado il TAR aveva ritenuto il reato automaticamente ostativo, in ragione del superamento dei limiti edittali previsti dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992. In appello il cittadino ha dedotto che l’ostatività non potesse derivare dalla mera pendenza di un procedimento o dall’iscrizione nel registro degli indagati, ma richiedesse una sentenza di condanna, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto il disvalore della condotta, anche considerando le modalità non violente del picchettaggio cui aveva partecipato e l’esercizio del diritto di sciopero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il giudice ha rilevato anzitutto che il carattere automaticamente ostativo del reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992 presuppone l’accertamento del reato con sentenza di condanna e non può fondarsi sulla mera pendenza del procedimento penale o sull’iscrizione nel registro degli indagati. Ha inoltre precisato che, anche considerando la situazione esistente alla data di presentazione dell’istanza, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una valutazione concreta della gravità della condotta e della sua effettiva incidenza sul grado di inserimento dello straniero nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali della stessa. Il richiamo formale ai procedimenti penali non era sufficiente, soprattutto in presenza di una condotta collegata alla partecipazione a un’attività di picchettaggio e all’esercizio del diritto di sciopero, senza specifica dimostrazione di modalità violente o minacciose. Le spese del doppio grado sono state compensate, anche in ragione della posteriorità del precedente giurisprudenziale richiamato rispetto al provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

    La domanda di cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione amministrativa dell’inserimento dello straniero e della sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992

    reati automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza

    Il carattere automaticamente ostativo del reato, anche quando siano superati i limiti edittali previsti, presuppone che il reato sia stato accertato con sentenza di condanna; non è sufficiente la mera pendenza del procedimento penale o l’iscrizione nel registro degli indagati.

  • art. 610 c.p.

    La contestazione del reato non consente, da sola, di desumere l’effettivo disvalore della condotta ai fini del diniego della cittadinanza, dovendo l’Amministrazione valutarne in concreto modalità e gravità.

  • art. 40 Cost.

    La partecipazione al picchettaggio, se non accompagnata da modalità violente o minacciose, rientra nell’esercizio del diritto di sciopero e non dimostra di per sé una refrattarietà alle regole della convivenza civile.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione delle cause automaticamente ostative alla concessione della cittadinanza italiana, la mera pendenza di un procedimento penale o l’iscrizione dell’interessato nel registro degli indagati non equivalgono all’accertamento del reato, che richiede una sentenza di condanna.
  • Quando il reato contestato non è automaticamente ostativo in assenza di condanna, l’Amministrazione deve valutare in concreto la gravità e il disvalore della condotta, utilizzando gli elementi disponibili e consentendo il contributo partecipativo dell’interessato.
  • Il diniego della cittadinanza per naturalizzazione non può fondarsi sul solo richiamo formale a una contestazione penale, ma deve spiegare l’effettiva incidenza della condotta sul grado di inserimento dello straniero nella comunità nazionale e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
  • La mera partecipazione a un’attività di picchettaggio non dimostra di per sé una condotta incompatibile con l’integrazione o con le regole della convivenza civile; occorre accertare specifiche modalità violente o minacciose, tenendo conto dell’eventuale esercizio del diritto di sciopero.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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