Cassazione Civile, Ordinanza n. 27253/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui, con sentenza del 2017, l'ente locale era stato condannato a rifondere le spese processuali in favore del difensore antistatario del contribuente. Dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, il difensore ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di quella statuizione sulle spese. L'ente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto l'ottemperanza, deducendo violazione degli artt. 248, comma 2, e 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 e dell'art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, essendo il credito riferibile a fatti/atti anteriori al 31 dicembre 2016 e rientrante nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, non poteva essere azionata un'ottemperanza idonea a soddisfare individualmente il creditore, essendo preclusa l'iniziativa esecutiva nei confronti dell'ente dissestato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, in caso di dissesto dell'ente locale, l'art. 248, comma 2, TUEL impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione e che tale preclusione opera anche per i crediti derivanti da fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto, ancorché liquidati giudizialmente dopo. Poiché la domanda di ottemperanza aveva ad oggetto una condanna al pagamento di somme determinate per spese processuali, la stessa era inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del creditore. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di norme processuali come vizio di legittimità per la cassazione della sentenza
art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
la norma preclude le azioni esecutive individuali verso l'ente dissestato per i debiti di competenza della procedura liquidatoria; tale preclusione si estende anche all'ottemperanza avente contenuto satisfattivo individuale quando il credito sia di natura pecuniaria determinata e riferibile a fatti anteriori al dissesto
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
i debiti relativi ad atti o fatti di gestione anteriori al 31 dicembre 2016 rientrano nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione
art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004
richiamato nel ricorso come norma violata, in collegamento con il divieto di azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale base del giudizio di ottemperanza nel processo tributario
art. 244 d.lgs. n. 267/2000
individua la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale
art. 256 d.lgs. n. 267/2000
indicato come termine di riferimento fino all'approvazione del rendiconto nel regime di dissesto
art. 384 c.p.c., comma 1
consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito
art. 168 L. Fall., comma 1
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore
richiamato in via analogica per affermare che il divieto di azioni esecutive riguarda anche crediti derivanti da fatti anteriori, ancorché accertati successivamente, e include gli accessori come le spese di lite
art. 2697 c.c.
non richiamato espressamente, ma il ragionamento sulla causalità delle spese di lite si collega al principio per cui l'obbligo di rifusione deriva dalla causa del processo
art. 2051 c.c.
non citato
art. 2932 c.c.
non citato
Massime di principio
- Nel dissesto degli enti locali, la preclusione alle azioni esecutive opera per tutti i debiti anteriori al dissesto rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, anche se il credito venga accertato o liquidato giudizialmente solo in un momento successivo.
- Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario, pur avendo natura mista cognitivo-esecutiva, non può essere utilizzato per conseguire una soddisfazione individuale in contrasto con la disciplina concorsuale del dissesto quando il titolo imponga il pagamento di una somma di denaro determinata.
- La rilevanza decisiva, ai fini dell'applicazione del divieto concorsuale, è la collocazione temporale del fatto generatore dell'obbligazione, non il momento in cui interviene l'accertamento giudiziale del credito.
- Le spese processuali seguono il principio di causalità: il relativo diritto nasce con la sentenza che le liquida, ma ciò non impedisce che il credito, se originato da fatti anteriori e soggetto a una procedura concorsuale, sia assoggettato al medesimo regime di preclusione dell'obbligazione principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2024 del 21/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →