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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27253/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in cui, con sentenza del 2017, l'ente locale era stato condannato a rifondere le spese processuali in favore del difensore antistatario del contribuente. Dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, il difensore ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di quella statuizione sulle spese. L'ente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto l'ottemperanza, deducendo violazione degli artt. 248, comma 2, e 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 e dell'art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, essendo il credito riferibile a fatti/atti anteriori al 31 dicembre 2016 e rientrante nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione, non poteva essere azionata un'ottemperanza idonea a soddisfare individualmente il creditore, essendo preclusa l'iniziativa esecutiva nei confronti dell'ente dissestato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto che, in caso di dissesto dell'ente locale, l'art. 248, comma 2, TUEL impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione e che tale preclusione opera anche per i crediti derivanti da fatti anteriori alla dichiarazione di dissesto, ancorché liquidati giudizialmente dopo. Poiché la domanda di ottemperanza aveva ad oggetto una condanna al pagamento di somme determinate per spese processuali, la stessa era inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del creditore. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di norme processuali come vizio di legittimità per la cassazione della sentenza

  • art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

    la norma preclude le azioni esecutive individuali verso l'ente dissestato per i debiti di competenza della procedura liquidatoria; tale preclusione si estende anche all'ottemperanza avente contenuto satisfattivo individuale quando il credito sia di natura pecuniaria determinata e riferibile a fatti anteriori al dissesto

  • art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    i debiti relativi ad atti o fatti di gestione anteriori al 31 dicembre 2016 rientrano nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione

  • art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004

    richiamato nel ricorso come norma violata, in collegamento con il divieto di azioni esecutive nei confronti dell'ente dissestato

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale base del giudizio di ottemperanza nel processo tributario

  • art. 244 d.lgs. n. 267/2000

    individua la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale

  • art. 256 d.lgs. n. 267/2000

    indicato come termine di riferimento fino all'approvazione del rendiconto nel regime di dissesto

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 168 L. Fall., comma 1

    Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore

    richiamato in via analogica per affermare che il divieto di azioni esecutive riguarda anche crediti derivanti da fatti anteriori, ancorché accertati successivamente, e include gli accessori come le spese di lite

  • art. 2697 c.c.

    non richiamato espressamente, ma il ragionamento sulla causalità delle spese di lite si collega al principio per cui l'obbligo di rifusione deriva dalla causa del processo

  • art. 2051 c.c.

    non citato

  • art. 2932 c.c.

    non citato

Massime di principio

  • Nel dissesto degli enti locali, la preclusione alle azioni esecutive opera per tutti i debiti anteriori al dissesto rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, anche se il credito venga accertato o liquidato giudizialmente solo in un momento successivo.
  • Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario, pur avendo natura mista cognitivo-esecutiva, non può essere utilizzato per conseguire una soddisfazione individuale in contrasto con la disciplina concorsuale del dissesto quando il titolo imponga il pagamento di una somma di denaro determinata.
  • La rilevanza decisiva, ai fini dell'applicazione del divieto concorsuale, è la collocazione temporale del fatto generatore dell'obbligazione, non il momento in cui interviene l'accertamento giudiziale del credito.
  • Le spese processuali seguono il principio di causalità: il relativo diritto nasce con la sentenza che le liquida, ma ciò non impedisce che il credito, se originato da fatti anteriori e soggetto a una procedura concorsuale, sia assoggettato al medesimo regime di preclusione dell'obbligazione principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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