Sentenza n. 529/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione: 1. del provvedimento del 13 ottobre 2025, notificato il 20 ottobre 2025, con cui il Prefetto di Messina ha confermato il decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni datato 1 agosto 2003, prot. n. -OMISSIS-I/PA. 2. del decreto del 7 novembre 2025, notificato il 14 novembre 2025, con cui il Questore di Messina ha rigettato l'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia presentata da -OMISSIS- in data 11.11.2024, nonché di tutti gli atti connessi (tra i quali le note prefettizie dell'11 giugno 2025 e del 15 luglio 2025, con le quali era stata in parte rigettata l'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni e diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi dal 1989, ha impugnato il provvedimento prefettizio del 13 ottobre 2025, con cui è stato confermato il divieto di detenzione di armi disposto nel 2003, e il conseguente decreto del Questore del 7 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sull’accesso, sulla partecipazione procedimentale e sulla protezione dei dati personali, lamentando che l’oscuramento dei dati relativi ai soggetti con i quali era stato controllato gli avrebbe impedito di individuarli e di esercitare pienamente le proprie difese. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, contestando la rilevanza delle vicende giudiziarie richiamate dall’amministrazione, in gran parte risalenti e definite con archiviazioni, assoluzioni o non luogo a procedere. Ha evidenziato che gli episodi riguardavano violazioni edilizie, omesso versamento di ritenute previdenziali e invasione di terreni, senza connessione con l’uso delle armi né con una personalità violenta. Ha contestato anche la rilevanza di due controlli di polizia nei quali sarebbe stato trovato in compagnia di soggetti controindicati, sostenendo che si trattava di incontri occasionali, che uno dei soggetti era stato assolto in appello ed era titolare di porto d’armi e che l’altro era stato riabilitato prima del controllo. Ha infine dedotto l’omesso esame delle osservazioni presentate in sede di partecipazione procedimentale e l’illegittimità derivata del diniego questorile, fondato sul provvedimento prefettizio.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha accolto il ricorso, annullando entrambi i provvedimenti impugnati e condannando le amministrazioni al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori, alla refusione del contributo unificato e alle spese di lite. Il Collegio ha ribadito che il divieto di detenzione di armi e il diniego della licenza hanno natura cautelare e non sanzionatoria: non occorre provare un abuso effettivo delle armi, essendo sufficiente una valutazione prognostica di inaffidabilità. L’amministrazione può considerare i fatti nella loro obiettiva dimensione storica anche se il procedimento penale si è concluso con archiviazione, assoluzione, non luogo a procedere o estinzione del reato. Tuttavia, nel caso concreto, i fatti richiamati erano in gran parte risalenti e riguardavano violazioni edilizie, omesso versamento di ritenute previdenziali e invasione di terreni, senza evidenziare un’indole violenta, aggressiva o impulsiva né una diretta relazione con l’uso delle armi. Quanto più il fatto ostativo è lontano dall’uso delle armi, tanto più l’amministrazione deve motivare le ragioni della sua concreta significatività ai fini dell’affidabilità nella detenzione e nell’uso delle armi. Tale motivazione è mancata. Anche i due controlli con soggetti controindicati non sono stati ritenuti sufficienti: non risultavano vere e proprie frequentazioni, ma soltanto due controlli occasionali; uno dei soggetti risultava titolare di porto d’armi e l’altro era stato riabilitato prima del controllo. Il diniego questorile, fondato unicamente sul provvedimento prefettizio, è stato annullato per illegittimità derivata.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è ampiamente discrezionale e cautelare; non richiede un abuso effettivo delle armi, ma una valutazione prognostica di inaffidabilità. Quando i fatti non sono direttamente connessi all’uso delle armi, l’amministrazione deve motivare specificamente la loro concreta rilevanza.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
La valutazione dei requisiti per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi è finalizzata alla prevenzione degli abusi e può fondarsi anche su circostanze non penalmente rilevanti, purché adeguatamente valutate e motivate.
art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
È richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti e ai presupposti dei titoli di polizia in materia di armi; la decisione non svolge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione sussiste quando l’amministrazione non spiega per quale ragione fatti privi di diretta connessione con l’uso delle armi dimostrino l’inaffidabilità o la pericolosità del soggetto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente aveva presentato osservazioni al preavviso di diniego; il TAR ha rilevato l’illegittimità sostanziale del provvedimento senza esaminare espressamente la censura relativa al loro omesso esame.
art. 60 c.p.a.
Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e il diniego della licenza di porto d’armi hanno natura cautelare e preventiva: non richiedono l’accertamento di un abuso effettivo delle armi, ma soltanto una valutazione prognostica non inattendibile circa l’inaffidabilità del soggetto.
- L’amministrazione può valutare i fatti nella loro obiettiva dimensione storica anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione, assoluzione, non luogo a procedere o estinzione del reato; tali esiti, tuttavia, non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di motivare la concreta rilevanza dei fatti ai fini del giudizio di affidabilità.
- Quando i fatti valorizzati non sono direttamente connessi all’uso o all’abuso delle armi e non evidenziano di per sé una personalità violenta, aggressiva, instabile o impulsiva, il provvedimento ostativo deve indicare le specifiche circostanze che consentono di desumere l’inaffidabilità nella detenzione, custodia e uso delle armi.
- La mera presenza occasionale del richiedente in compagnia di soggetti controindicati non equivale automaticamente a una frequentazione significativa e non può sorreggere il diniego senza una valutazione concreta della natura, della reiterazione e della rilevanza degli incontri, nonché della situazione attuale dei soggetti coinvolti.
- Il diniego della licenza di porto d’armi fondato unicamente sul divieto prefettizio di detenzione delle armi è viziato per illegittimità derivata quando il provvedimento prefettizio presupposto venga annullato.
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