Sentenza n. 337/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 810 del 22 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, nel giudizio iscritto al n. 370/2023 R.G., divenuta definitiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 810 del 22 novembre 2023 del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, divenuta definitiva. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente all’ottenimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e aveva condannato il Ministero al rilascio della Carta per l’intero periodo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 marzo 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, secondo le istruzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Nonostante la definitività della pronuncia e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la rituale notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine di centoventi giorni e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il Commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Compensi e spese dell’attività commissariale sono posti a carico dell’Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
La disposizione consente di agire in ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR l’ha ritenuta applicabile a fronte dell’inadempimento ministeriale.
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l’esecuzione e nominare un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001
La regola secondo cui compensi e spese dell’attività commissariale rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015
La disposizione è indicata quale norma introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato per la disciplina dei compensi commissariali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’inadempimento dell’amministrazione a una sentenza definitiva del giudice ordinario quando siano decorsi i termini previsti per l’adempimento, compreso il termine di moratoria applicabile.
- La rituale notificazione all’amministrazione della sentenza definitiva, con gli elementi necessari a individuare il beneficiario e il contenuto dell’obbligo amministrativo, unitamente al decorso del termine di adempimento e alla persistente inerzia, legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione sostitutiva deve adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al giudicato, comprese, ove occorrenti, le modifiche di bilancio.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente; le spese e i compensi dell’eventuale attività commissariale possono essere posti a carico dell’amministrazione secondo la disciplina applicata analogicamente dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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