Sentenza del 02/04/2015 n. 6710 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione aveva rettificato sinteticamente il reddito imponibile degli anni 1989 e 1990, utilizzando i parametri del redditometro previsti dai D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992. Contestava in particolare l'applicazione del redditometro a periodi d'imposta anteriori alla sua elaborazione e deduceva di non essere tenuto a dimostrare una diversa capacità contributiva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre quella regionale aveva ritenuto legittimo l'utilizzo del redditometro anche per annualità precedenti al 1992.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la legittimità dell'accertamento sintetico. Ha confermato l'estinzione del giudizio già dichiarata con decreto presidenziale, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva depositato l'istanza di fissazione dell'udienza oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto: il decreto era stato comunicato il 25 marzo 2013, mentre l'istanza era stata depositata il 31 maggio 2013. L'effetto estintivo si era quindi consolidato. Le spese sono state compensate, in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico del reddito, fondato sulla capacità di spesa del contribuente.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
Contengono i parametri del cosiddetto redditometro utilizzati dall'Amministrazione per stimare sinteticamente il reddito; nel merito, la sentenza d'appello ne aveva ritenuto possibile l'applicazione anche a periodi anteriori alla loro emanazione.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
Prevede il meccanismo di definizione o estinzione dei giudizi tributari cui si riferisce il decreto presidenziale emesso nel procedimento.
L. n. 289 del 2002, art. 16
È richiamato quale ulteriore disposizione collegata alla definizione agevolata e all'estinzione del processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 391
Disciplina il decreto presidenziale che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione e il rimedio dell'istanza di fissazione dell'udienza collegiale. Tale istanza deve essere depositata entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto; il termine è perentorio.
Codice di procedura civile, art. 391-bis
È richiamato dalle Sezioni Unite per distinguere la revocazione prevista contro sentenze o ordinanze dal diverso rimedio dell'istanza collegiale previsto contro il decreto presidenziale di estinzione.
Massime di principio
- Quando viene comunicato un decreto presidenziale che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione, l'eventuale istanza per ottenere la trattazione collegiale deve essere depositata entro dieci giorni dalla comunicazione.
- Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 391 c.p.c. è perentorio: il suo mancato rispetto consolida l'effetto estintivo e impedisce alla Corte di esaminare il merito della controversia.
- L'istanza di fissazione dell'udienza non è un'impugnazione ordinaria, ma uno specifico rimedio processuale contro il decreto presidenziale di estinzione.
- In presenza di una domanda di definizione agevolata riferita solo ad alcune annualità, occorre verificare tempestivamente quali parti del giudizio siano effettivamente estinte e rispettare comunque i termini processuali per contestare il decreto.
- La pronuncia non stabilisce in via definitiva se il redditometro possa essere applicato a periodi anteriori alla sua emanazione, perché la Corte ha deciso esclusivamente sulla tardività dell'iniziativa processuale e sull'estinzione del giudizio.
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