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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13837/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata (art. 628 c.p.), deducendo: 1) errore di applicazione della legge penale e vizi della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.), sostenendo che la refurtiva fosse di modesto valore (bigliotteria, non oro); 2) mancato accoglimento della proposta di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 c.p.p. dopo la chiusura del dibattimento, per incongruità della pena proposta dovuta al mancato riconoscimento dell'attenuante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e non consentiti: ha confermato che la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (tra cui la testimonianza che indicava l'oggetto come in oro e la descrizione della violenza esercitata) escludeva la sussistenza della particolare tenuità del danno complessivo; ha altresì affermato che, pur non essendo in astratto incompatibile l'attenuante con i reati patrimoniali, nei delitti plurioffensivi come la rapina occorre valutare il danno complessivo (compresi gli effetti sulla persona) e che qui tale danno non era di speciale tenuità. È stata poi confermata l'incongruità della proposta di patteggiamento e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

    Può essere applicata anche nei delitti contro il patrimonio, ma la sua operatività richiede una valutazione complessiva del danno subito dalla persona offesa; nei reati plurioffensivi (es. rapina) non basta il modesto valore del bene, occorre che il pregiudizio complessivo sia di speciale tenuità.

  • art. 628 cod. pen.

    Delitto di natura plurioffensiva che ledere non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica/morale della persona; tale natura influisce negativamente sulla possibilità di riconoscere l'attenuante se l'offesa alla persona non è di speciale tenuità.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    patteggiamento dopo la chiusura del dibattimento

    Il patteggiamento post dibattimento è possibile solo se la pena proposta è congrua; se la congruità si fonda su un'attenuante poi esclusa, la richiesta può essere rigettata per incongruità.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti del sindacato sulla motivazione: questioni di fatto e di valutazione probatoria sono tipicamente riservate al giudice di merito e non rivedibili in Cassazione se non emerge un vizio giuridico.

  • art. 192, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione delle testimonianze: la valutazione della credibilità e del contenuto probatorio è di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura della motivazione come motivo di ricorso; la Corte precisa che il sindacato di legittimità è limitato ai vizi giuridici e non può rimettere in discussione libero apprezzamento probatorio immune da vizi logico-giuridici.

  • Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (Rossi) e giurisprudenza citata

    Principio che in Cassazione si valuta la correttezza della decisione di diritto, mentre la motivazione fattuale di merito non può essere sostituita salvo vizi di diritto; conferma della limitazione del sindacato sulla valutazione probatoria.

  • Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017 (Calvio) e altra giurisprudenza

    Affermata necessità di valutare il danno complessivo nelle fattispecie patrimoniali e, specificamente per rapina/estorsione, di considerare anche gli effetti lesivi sulla persona per riconoscere l'attenuante di speciale tenuità.

Massime di principio

  • Nei reati plurioffensivi (es. rapina) l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità può essere riconosciuta solo se il danno complessivo subito dalla persona offesa (patrimoniale, fisico, morale) risulta di speciale tenuità; il modesto valore venale del bene da solo non è sufficiente.
  • La valutazione della prova e della gravità complessiva del fatto è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione non rivede le valutazioni fattuali e probatorie se non sussistono vizi giuridici o logico-giuridici evidenti.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante in casi simili è necessario documentare in modo solido e convincente sia il modesto valore effettivo del bene (prove oggettive, perizie, documentazione) sia l'esiguità degli effetti sulla persona offesa (assenza o minima violenza, danno morale/psicologico trascurabile).
  • La proposta di patteggiamento presentata dopo la chiusura del dibattimento richiede una pena congrua e fondata; se la congruità si basa su attenuanti poi escluse dai giudici, la proposta può essere rigettata.
  • In impugnazioni in Cassazione concentrate su motivi di fatto è essenziale inquadrare le doglianze come questioni di diritto (es. vizio logico-giuridico nella motivazione) per superare il limite del sindacato di merito.

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