Cassazione Civile, Ordinanza n. 33630/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione di somme addebitate sui conti correnti a titolo di interessi convenzionali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto, deducendo la nullità o illegittimità delle relative clausole e contestando il maggior saldo risultante dai rapporti. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità di alcune pattuizioni relative a interessi e commissioni per determinati periodi, ma con la sentenza definitiva aveva poi rigettato la domanda di ripetizione ritenendo che la mancanza di una parte degli estratti conto non consentisse una ricostruzione attendibile dei saldi. La ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 116, 118 e 210 c.p.c., per il mancato ordine di esibizione degli estratti conto smarriti, pur ritenuti indispensabili; 2) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione ex art. 119 TUB; 3) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte negato la prova pur essendo stati prodotti tempestivamente gli estratti conto poi smarriti e per non aver considerato che, anche in presenza di lacune documentali, il saldo poteva essere ricostruito con il supporto della c.t.u. e con l'azzeramento del saldo iniziale del periodo documentato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valutato la metodologia di raccordo adottata dal c.t.u. nella ricostruzione dei saldi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale e comunque fondata sul rilievo che i documenti erano già nella disponibilità dell’istante e non erano stati riprodotti in appello; analogamente, la richiesta ex art. 119 TUB è stata ritenuta tardiva rispetto al limite decennale. Ha invece accolto il terzo motivo, censurando la Corte d’appello per avere escluso in modo assoluto ogni possibilità di ricostruzione dei rapporti di conto corrente in presenza di estratti conto mancanti, senza verificare in concreto se altri documenti e la c.t.u. consentissero una rideterminazione almeno parziale dei saldi secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di violazione nella valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione autonoma perché il punto decisivo riguardava la ricostruzione del saldo con documentazione incompleta.
Richiamato insieme all'art. 210 c.p.c. per l'ordine di esibizione; la Corte ha ribadito che l'acquisizione d'ufficio di documenti è discrezionale e condizionata ai presupposti di legge.
L'ordine di esibizione è strumento residuale e discrezionale; il diniego non è sindacabile in cassazione se motivato in fatto e se i documenti erano già nella disponibilità della parte richiedente.
Richiamato per l'asserita omessa pronuncia sul mezzo istruttorio ex art. 119 TUB, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993
Il diritto del cliente alla documentazione bancaria ha natura di diritto sostanziale fondato sulla buona fede, ma copre solo la documentazione degli ultimi dieci anni.
Richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito rispetto agli addebiti illegittimi in conto corrente.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: il correntista che agisce per ripetizione deve provare gli indebiti pagamenti, ma la mancanza di documentazione può comportare regole di ricostruzione del saldo secondo i principi giurisprudenziali.
Richiamati nei motivi per contestare la valutazione delle risultanze probatorie e documentali.
Richiamati come possibili fonti probatorie alternative, valorizzabili dal giudice per ricostruire i movimenti del conto insieme ad altri documenti.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione dei provvedimenti istruttori discrezionali.
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario relativo alla ripetizione di addebiti illegittimi su conto corrente, la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda: il giudice deve verificare se, mediante altri documenti e con l'ausilio della c.t.u., sia possibile ricostruire in modo attendibile almeno una parte dell'andamento del rapporto.
- Se mancano estratti conto relativi a periodi intermedi e non è possibile accertare il saldo di tali periodi con altri elementi probatori, il saldo iniziale del primo periodo documentato può essere posto a zero o comunque ricostruito secondo la regola più favorevole/meno pregiudizievole nei limiti delle risultanze processuali, senza negare in via aprioristica ogni rideterminazione.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale: il suo rigetto non è normalmente sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia valutato l'assenza dei presupposti o la non decisività della richiesta.
- Il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB è esercitabile entro il limite decennale e non può essere utilizzato per superare un onere di conservazione e di prova che, fuori da tale ambito, grava in modo paritario sulle parti.
- In presenza di clausole di conto corrente ritenute nulle o inefficaci, l'accertamento della ripetizione dell'indebito deve essere condotto attraverso un esame concreto delle movimentazioni e non mediante un rifiuto astratto fondato sulla sola incompletezza documentale.
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