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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12974 del 23/03/2026

REVOLUT-SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO

AGCMPS12974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato tre pratiche commerciali scorrette poste in essere dal gruppo Revolut nel settore bancario e finanziario fintech. La prima riguardava la presentazione dei servizi di investimento, con omissioni sulle azioni frazionate e sui costi effettivi; la seconda concerneva la gestione ingannevole e aggressiva dei blocchi dei conti di pagamento; la terza la comunicazione carente sui requisiti e sui tempi per ottenere un IBAN italiano invece di quello lituano. Il procedimento si è concluso con il divieto di prosecuzione delle condotte e con sanzioni pecuniarie per complessivi 11,5 milioni di euro.

Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB: presentazione ingannevole di servizi di investimento, blocchi di conti e informativa sull’IBAN italiano; accertata scorrettezza con sanzioni

Revolut: servizi di investimento, blocchi dei conti e IBAN italiano

L’AGCM ha esaminato tre pratiche commerciali poste in essere dal gruppo Revolut nel settore bancario e finanziario fintech, a seguito di segnalazioni di consumatori e associazioni. Il procedimento ha coinvolto Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB, con accertamenti ispettivi, richieste di informazioni e pareri di Banca d’Italia, CONSOB e AGCOM.

Origine del procedimento e quadro generale

Il PS12974 è stato avviato il 1° luglio 2025 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. L’Autorità ha esaminato la condotta del professionista tenendo conto dell’uso di internet e app come canali principali di promozione e gestione del rapporto, nonché della particolare asimmetria informativa del settore bancario e degli investimenti online.

Pratica A: presentazione ingannevole dei servizi di investimento

L’AGCM ha ritenuto scorretta la comunicazione relativa ai servizi di investimento offerti da Revolut Securities Europe UAB. I messaggi pubblicitari presentavano la possibilità di investire in "azioni" a partire da 1 euro e con "0% di commissioni", ma omettevano di chiarire subito che l’investimento poteva riguardare anche azioni frazionate e che queste hanno caratteristiche diverse dalle azioni intere.

In particolare, l’Autorità ha valorizzato che:

  • le azioni frazionate non attribuiscono il diritto di voto;
  • presentano limiti di trasferibilità;
  • possono esporre a maggiore rischio di controparte e di liquidità;
  • non sono negoziate direttamente sui mercati regolamentati.

Quanto ai costi, è stato ritenuto fuorviante il claim "0% di commissioni", perché gli investimenti esenti da commissioni erano limitati per numero e soggetti a ulteriori costi e condizioni, non evidenziati con pari immediatezza nella pagina promozionale. L’informazione utile era reperibile solo in sezioni ulteriori del sito, in modo frammentato e non immediato.

L’Autorità ha quindi qualificato la pratica come ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 Codice del consumo.

Pratica B: blocco dei conti e gestione aggressiva delle restrizioni

Per i servizi bancari di Revolut Bank UAB, l’AGCM ha accertato una pratica insieme ingannevole e aggressiva. Dalle segnalazioni e dagli atti ispettivi è emerso che numerosi conti di pagamento sono stati bloccati o sospesi senza adeguata motivazione, senza informativa chiara sulle ragioni e sulla durata della restrizione, e senza un contraddittorio effettivo con il cliente.

L’Autorità ha rilevato che i clienti:

  • spesso venivano a conoscenza del blocco solo quando non riuscivano a effettuare un pagamento;
  • ricevevano risposte generiche o ripetitive dall’assistenza;
  • restavano privati della disponibilità delle somme per periodi anche molto lunghi;
  • subivano conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana, come impossibilità di pagare affitti, rate, spese correnti o ricevere accrediti.

È stata criticata anche la clausola contrattuale che consentiva blocchi e chiusure per circostanze eccezionali o altri motivi, ritenuta troppo ampia, generica e poco trasparente. L’Autorità ha ritenuto che Revolut avesse privilegiato le proprie scelte di risk appetite e i controlli AML senza adottare misure adeguate a salvaguardare i diritti basilari della clientela, e senza fornire un’informazione compatibile con gli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 Codice del consumo.

Pratica C: IBAN italiano e aspettative create nei clienti

L’AGCM ha inoltre accertato una pratica ingannevole relativa alla migrazione verso l’IBAN italiano. Revolut aveva promosso l’idea che i nuovi clienti avrebbero ottenuto automaticamente un IBAN italiano e che i clienti esistenti avrebbero potuto migrare dal codice LT a quello IT, ma l’informativa sui criteri di idoneità e sulle tempistiche era generica e incompleta.

In concreto, la migrazione dipendeva da una valutazione caso per caso e da requisiti non resi chiaramente noti sin dall’inizio. L’Autorità ha ritenuto che ciò avesse generato aspettative fuorvianti, inducendo alcuni clienti ad aprire o mantenere il conto confidando nell’arrivo dell’IBAN italiano. È stata inoltre considerata decettiva la comunicazione che non chiariva adeguatamente che l’IBAN italiano non era destinato a tutti i clienti, né che alcuni conti business sarebbero stati esclusi.

Valutazione finale dell’AGCM

L’Autorità ha respinto gli impegni proposti dal professionista, ritenendo necessario l’accertamento dell’infrazione. Ha poi concluso che le tre pratiche integravano violazioni degli artt. 20, 21 e 22 Codice del consumo; per la pratica B ha aggiunto anche gli artt. 24 e 25.

L’AGCM ha ordinato la cessazione e il divieto di diffusione o continuazione delle pratiche e ha imposto a Revolut di comunicare entro 60 giorni le iniziative assunte per adempiere alla diffida.

Sanzioni

Sono state irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, in solido:

  • € 5.000.000 a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Securities Europe UAB per la pratica A;
  • € 5.000.000 a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB per la pratica B;
  • € 1.500.000 a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB per la pratica C.

L’importo complessivo delle sanzioni è pari a € 11.500.000. L’Autorità ha considerato la gravità, la durata delle condotte, la dimensione internazionale del gruppo, la diffusione online dei messaggi e l’impatto sui risparmi di consumatori e microimprese.

Punti principali

Professionisti coinvolti e origine del procedimento

Il procedimento PS12974 ha riguardato Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB, attive nei servizi bancari e di investimento fintech. L’istruttoria è stata avviata il 1° luglio 2025 sulla base di segnalazioni di consumatori e associazioni, con accertamenti ispettivi presso la succursale italiana di Revolut Bank UAB e interlocuzioni con Banca d’Italia, CONSOB e AGCOM.

Pratica A: servizi di investimento, azioni frazionate e costi

L’Autorità ha ritenuto ingannevole la presentazione dei servizi di investimento offerti da Revolut Securities Europe UAB, promossi come acquisto di "azioni" a partire da 1 euro, senza chiarire sin dal primo contatto che potevano trattarsi di azioni frazionate. Ha inoltre ritenuto fuorviante il claim "0% di commissioni", perché gli investimenti senza commissioni erano limitati e gravati da ulteriori costi non evidenziati con sufficiente chiarezza. La pratica è stata qualificata ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 Codice del consumo.

Pratica B: blocco dei conti e carenze informative/aggressive

Per Revolut Bank UAB l’AGCM ha accertato una pratica ingannevole e aggressiva nella gestione delle restrizioni e dei blocchi dei conti: informazioni vaghe o assenti sulle ragioni e sui tempi del blocco, assenza di contraddittorio, assistenza inadeguata, e blocchi prolungati che impedivano ai clienti di disporre delle somme e di esercitare i diritti contrattuali. La clausola contrattuale di sospensione/chiusura del conto è stata ritenuta eccessivamente ampia e ambigua. La violazione è stata ricondotta agli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 Codice del consumo.

Pratica C: IBAN italiano e informativa sulla migrazione

L’Autorità ha accertato che Revolut Bank UAB e Revolut Group Holdings Ltd non hanno fornito informazioni chiare ed esaustive sui requisiti e sulle tempistiche per ottenere un IBAN italiano. La comunicazione lasciava intendere una disponibilità ampia e quasi automatica del servizio, mentre la migrazione era riservata solo a clienti selezionati secondo criteri interni e con possibili ritardi o esclusioni. La pratica è stata qualificata come ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 Codice del consumo.

Esito e sanzioni

L’AGCM ha vietato la diffusione e la continuazione di tutte e tre le pratiche. Ha irrogato in solido a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Securities Europe UAB una sanzione di 5 milioni di euro per la pratica A; in solido a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB 5 milioni di euro per la pratica B; e in solido a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB 1,5 milioni di euro per la pratica C. È stato inoltre imposto di comunicare entro 60 giorni le iniziative adottate per ottemperare alla diffida.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevolepratica aggressivaomissioni informativeservizi bancariservizi di investimento

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