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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS11564B del 19/02/2026

ENEL/SEN-PRESCRIZIONE BIENNALE - NUOVO PROCEDIMENTO

AGCMPS11564B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. hanno gestito in modo inadeguato e ingiustificatamente restrittivo le istanze di prescrizione biennale relative a consumi di energia elettrica e gas fatturati in ritardo, rigettandole spesso sulla base delle sole dichiarazioni del distributore e senza un effettivo accertamento della responsabilità del consumatore. La condotta ha interessato consumatori e microimprese ed è stata ritenuta idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. L’Autorità ha qualificato la pratica come scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 Codice del consumo e ha irrogato sanzioni pecuniarie rispettivamente pari a 4 milioni e 3,5 milioni di euro.

Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.: gestione inadeguata delle istanze di prescrizione biennale su maxi-conguagli energetici, pratica scorretta accertata con sanzioni

Gestione inadeguata delle istanze di prescrizione biennale nel settore energetico

L’AGCM ha esaminato la condotta di Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. nella gestione delle istanze di prescrizione biennale relative a consumi di energia elettrica e gas fatturati tardivamente. Il procedimento è stato avviato dopo numerose segnalazioni di consumatori, associazioni e microimprese e si colloca nel solco del precedente PS11564.

Professionisti coinvolti e contesto normativo

Enel Energia opera nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero, mentre Servizio Elettrico Nazionale opera nella fornitura di energia elettrica sul mercato tutelato. La vicenda riguarda l’applicazione della prescrizione biennale introdotta dalla legge di bilancio 2018 per i crediti energetici relativi a consumi risalenti a oltre due anni rispetto alla fatturazione, disciplina poi modificata dalla legge di bilancio 2020 con l’abrogazione della clausola che consentiva il rigetto dell’eccezione in caso di responsabilità accertata dell’utente.

Condotte contestate

Le denunce hanno riguardato:

  • il rigetto di numerose istanze di prescrizione sulla base di dichiarazioni generiche del distributore;
  • la mancata considerazione delle contestazioni dei clienti, spesso supportate da elementi contrari;
  • l’adozione di una procedura interna che privilegiava i dati trasmessi dal distributore rispetto ai riscontri forniti dal consumatore;
  • l’immediato incasso di importi prescrivibili nei casi di domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito, nonostante le contestazioni degli utenti.

L’Autorità ha ritenuto che tali modalità fossero inidonee a verificare in modo serio e imparziale l’eventuale responsabilità del cliente per la mancata o tardiva lettura dei contatori.

Quadro istruttorio e rilievi numerici

Dalle informazioni acquisite è emerso che, nel periodo considerato, Enel ha gestito un numero molto elevato di fatture contenenti importi prescrivibili e ha rigettato una quota significativa di istanze ammissibili; analogamente SEN ha rigettato una parte rilevante delle istanze presentate. L’Autorità ha valorizzato la diffusione nazionale della pratica, la standardizzazione delle procedure e il pregiudizio economico derivante ai consumatori.

Valutazioni dell’AGCM

L’AGCM ha respinto le difese delle società fondate su:

  • pretesa decadenza dell’Autorità e ne bis in idem;
  • asserita impossibilità per il venditore di accertare la responsabilità del cliente;
  • conformità della procedura alla regolazione ARERA.

Secondo l’Autorità, il venditore è il soggetto tenuto a gestire il rapporto con il cliente e a verificare, con diligenza professionale, se sussistano gli estremi per rigettare l’eccezione di prescrizione. Il mero richiamo alle dichiarazioni del distributore non è stato ritenuto sufficiente a fondare il diniego.

Esito finale

La pratica è stata dichiarata scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo e ne è stata vietata la reiterazione. L’AGCM ha applicato le seguenti sanzioni:

  • Enel Energia S.p.A.: 4.000.000 euro;
  • Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.: 3.500.000 euro.

È stato inoltre disposto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con gli ulteriori effetti previsti in caso di ritardo o inottemperanza.

Punti principali

Professionisti coinvolti e origine del procedimento

Il procedimento riguarda Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., società del gruppo Enel attive nella fornitura di energia elettrica e gas. Il nuovo procedimento PS11564B è stato avviato il 30 luglio 2025 in relazione alle criticità già emerse nel precedente procedimento PS11564 sulla prescrizione biennale dei crediti energetici, a seguito di numerose denunce di consumatori, associazioni e microimprese.

Condotta contestata

La contestazione riguarda l’inadeguata trattazione delle istanze di prescrizione biennale e dei reclami connessi a consumi pluriennali fatturati in ritardo, nonché i conseguenti dinieghi delle richieste e l’attivazione delle procedure di morosità. Secondo l’Autorità, i Professionisti hanno spesso rigettato le istanze sulla base di generiche dichiarazioni del distributore, senza un reale accertamento della responsabilità dell’utente.

Valutazione dell’Autorità sulla scorrettezza

L’AGCM ha ritenuto che la procedura adottata invertisse di fatto l’onere della prova a carico del consumatore, in contrasto con la disciplina della prescrizione breve introdotta dalla legge di bilancio 2018. La condotta è stata qualificata come contraria alla diligenza professionale e idonea a indebitamente condizionare i clienti, che venivano esposti alla richiesta di pagamento di somme potenzialmente non dovute e alla minaccia di sospensione/distacco della fornitura.

Esito e sanzioni

La pratica è stata dichiarata scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo e ne è stata vietata la reiterazione. Sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie pari a 4.000.000 euro per Enel Energia S.p.A. e 3.500.000 euro per Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., con obbligo di pagamento entro 30 giorni dalla notifica.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevolepratica aggressivaomissioni informativesettore energeticosanzioni

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