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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45706/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Primo motivo: errore di qualificazione giuridica, poiché la condotta (serrare con catena e lucchetto un cancello di confine e sostituire la serratura) sarebbe stata diretta all'esercizio del diritto di proprietà e quindi inquadrabile nell'art. 392 c.p. e non nell'art. 610 c.p. Secondo motivo: vizi di motivazione per mancata valutazione delle argomentazioni difensive e dell'assenza del dolo specifico richiesto per violenza privata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo il secondo). Ha stabilito che il primo episodio (serratura e catena) va riqualificato da violenza privata (art. 610 c.p.) a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), perché l'agente ha agito con l'intento di affermare un diritto di proprietà. Per tale reato, commesso il 10 maggio 2013, è intervenuta la prescrizione; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali limitatamente a quel fatto. È stato disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ragione della continuazione fra i reati originariamente contestati, dato che il reato più grave è ormai estinto per prescrizione. Il ricorso è stato invece rigettato quanto agli effetti civili (la condanna generica al risarcimento non è stata incisa dalla riqualificazione).

Norme richiamate

  • art. 610 c.p. (violenza privata)

    Il reato di violenza privata richiede l'elemento della violenza o minaccia alla persona; i giudici del merito avevano originariamente qualificato il primo episodio in base a questa norma, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie fosse meglio ricondotta all'art. 392 c.p. per la presenza dell'elemento intenzionale finalizzato all'esercizio di un diritto.

  • art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)

    Secondo la Corte, questa norma si distingue dall'art. 610 c.p. per l'elemento intenzionale: l'agente deve agire con lo scopo di esercitare un diritto ritenuto spettantegli. Nel caso, la condotta (chiudere il cancello e sostituire serratura) è stata compiuta con l'intento di affermare la titolarità dell'accesso al proprio fondo, motivo per cui si è preferita la riqualificazione in art. 392 c.p.

  • art. 81 c.p. (concorso di reati), comma secondo

    I giudici di merito avevano indicato il secondo comma dell'art. 81 c.p. nell'imputazione, ma la Corte ha chiarito che non si è trattato di un concorso formale tra i due reati, bensì della necessità di risolvere una concorrenza apparente di norme a favore della fattispecie speciale (art. 392 c.p.).

Massime di principio

  • La distinzione tra violenza privata (art. 610 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) dipende soprattutto dall'elemento soggettivo: se l'agente è mosso dall'intento di esercitare un diritto che ritiene spettargli, la fattispecie corretta è l'art. 392 c.p.
  • Quando una condotta materiale è identica, occorre valutare l'elemento intenzionale per scegliere la norma applicabile; in presenza di concorrenza apparente di norme prevale la fattispecie speciale.
  • L'intervento di un terzo (es. un operaio incaricato) che subisce l'ostruzione può essere considerato come esercizio delle facoltà del proprietario che lo ha incaricato; la vittima materiale non deve essere necessariamente il titolare del diritto per configurare l'art. 392 c.p.
  • La riqualificazione del fatto può avere effetti processuali rilevanti, compresa la maturazione della prescrizione: in caso di reato estinto per prescrizione la condanna penale può essere annullata senza rinvio per quella fattispecie.
  • La riqualificazione penalistica non incide automaticamente sugli esiti civili: la pronuncia generica di condanna al risarcimento può restare confermata anche se cambia la qualificazione penale di un fatto.
  • In presenza di più fatti collegati (continuità), la dichiarazione di estinzione per prescrizione di uno di essi può rendere necessaria la rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

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