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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30792/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un appalto edilizio relativo alla costruzione di un immobile in cui, dopo la consegna, si erano manifestate fessurazioni di elementi interni e un eccessivo abbassamento del solaio del primo piano. Il committente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore, del tecnico addetto al calcolo strutturale e del direttore dei lavori, oltre che degli eredi del titolare della ditta appaltatrice. In primo grado il tribunale aveva rigettato le domande solo nei confronti di alcuni convenuti e aveva condannato in solido il tecnico dei calcoli e il direttore dei lavori, ripartendo le rispettive responsabilità. In appello il tecnico aveva sostenuto, tra l'altro, che la domanda dovesse essere qualificata come azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., con conseguente prescrizione; aveva contestato la quantificazione del danno, l'utilizzabilità delle consulenze tecniche, il rigetto delle prove orali, la sussistenza stessa di un difetto del solaio, la ripartizione delle responsabilità e le spese. Aveva inoltre chiesto di valorizzare nuovi certificati di agibilità prodotti in appello, asseritamente decisivi per escludere i vizi e il mancato godimento del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla produzione documentale in appello, ma ha accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della corte territoriale era apparente e non spiegava in concreto perché i difetti riscontrati integrassero i gravi difetti dell'art. 1669 c.c. anziché i semplici vizi di cui all'art. 1667 c.c. Restano assorbiti gli altri motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo per vizio di motivazione apparente e per mancata puntuale sussunzione del caso concreto nell'art. 1669 c.c., ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini la fattispecie e motivi adeguatamente sulla riconducibilità dei difetti al regime dell'art. 1669 c.c. e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    invocato dal ricorrente come disciplina della garanzia per i semplici vizi dell'opera, distinta dalla responsabilità per gravi difetti.

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come base della responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore e degli altri soggetti tecnici per rovina e gravi difetti dell'immobile; la Corte ribadisce che i gravi difetti non coincidono necessariamente con un pericolo per la staticità, ma richiedono comunque una puntuale verifica in concreto.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello possono ammettersi solo prove nuove indispensabili nel regime previgente; i documenti nuovi devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo del secondo grado, salvo formazione successiva e necessità sopravvenuta.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzati come parametri dei vizi dedotti in cassazione, in particolare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/motivazione apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per affermare che la motivazione apparente viola il minimo costituzionale richiesto alla sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di una motivazione effettiva e coerente determina nullità della sentenza.

  • art. 61 c.p.c.

    citato nelle censure relative alla consulenza tecnica d'ufficio e alla sua rinnovazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nelle doglianze sull'omessa valutazione delle prove e delle produzioni documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nelle doglianze sulla valutazione delle prove e delle consulenze tecniche.

  • art. 2733 c.c.

    citato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2735 c.c.

    citato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2727 c.c.

    citato nel primo motivo in relazione alle presunzioni e alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    citato nel primo motivo in relazione alle presunzioni e alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nella censura sul preteso comportamento non leale delle controparti e dei consulenti.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    invocato dal ricorrente per il concorso di colpa del danneggiato, ma la censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo ai difetti dell'opera edilizia, la distinzione tra semplice vizio ex art. 1667 c.c. e grave difetto ex art. 1669 c.c. richiede una sussunzione concreta delle risultanze tecniche nel caso specifico; non basta richiamare astrattamente la nozione generale di gravi difetti.
  • I gravi difetti ex art. 1669 c.c. non coincidono necessariamente con un pericolo di rovina o con un'incidenza sulla stabilità dell'edificio: è sufficiente una alterazione costruttiva che comprometta in modo apprezzabile la funzionalità globale o il normale godimento dell'immobile.
  • La motivazione che si limiti a enunciare principi di diritto senza confrontarsi con le emergenze processuali e con gli esiti delle consulenze tecniche integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
  • Nel regime previgente dell'art. 345 c.p.c., i documenti nuovi possono essere ammessi in appello solo se indispensabili e specificamente dedotti nell'atto introduttivo del gravame, salvo che siano sopravvenuti o resi necessari dallo sviluppo del processo.
  • La prova della responsabilità ex art. 1669 c.c. richiede che il danneggiato dimostri il nesso tra rovina, pericolo di rovina o gravi difetti e un vizio del suolo o un difetto di costruzione; la presunzione di colpa opera solo una volta provato tale nesso eziologico.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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