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Sentenza

Sentenza n. 1128/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.SPO. del Questore del 7 febbraio 2023, notificato il 13 febbraio 2023, con divieto di accesso per sei anni alle manifestazioni calcistiche e ai luoghi di transito e sosta dei tifosi, nonché alle aree entro 500 metri dagli impianti sportivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il D.A.SPO. emesso dopo il rinvenimento di alcuni fumogeni, non utilizzati e occultati in una zona poco visibile, nel minivan sul quale viaggiava insieme ad altri tifosi diretti a una partita di Serie B. Deduceva eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria e difetto di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione aveva disposto misure identiche per tutti gli occupanti senza accertare chi avesse condotto o noleggiato il veicolo e a chi fossero attribuibili gli artifici; egli era un semplice passeggero e non era in condizione di conoscerne la presenza. Contestava inoltre la legittimità di un D.A.SPO. «di gruppo» fondato sulla mera presenza a bordo e sulla denuncia all’autorità giudiziaria, senza individuare una condotta individuale. Con un secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 6, comma 1, della l. 401/1989 e l’assenza di una valutazione della concreta pericolosità dei fumogeni per l’ordine pubblico e per la regolarità della competizione. In corso di causa richiamava anche la successiva assoluzione penale e l’annullamento della convalida dell’obbligo di firma, senza però produrre il provvedimento della Cassazione relativo a quest’ultimo profilo.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Precisa anzitutto che la legittimità del D.A.SPO. va valutata sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esistenti il 7 febbraio 2023: la successiva assoluzione non determina l’automatica caducazione della misura e può eventualmente essere fatta valere in un’istanza di revoca per la parte ancora efficace. Quanto alle censure istruttorie e motivazionali, ritiene sussistenti i presupposti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della l. 401/1989, poiché il ricorrente era stato denunciato per uno dei reati contemplati dalla norma e la condotta, valutata in sede amministrativa, rientrava nella fattispecie di riferimento. Nel sistema della prevenzione è sufficiente che l’autorità dimostri la potenziale pericolosità della condotta per l’ordine e la sicurezza pubblica; non deve accertare la responsabilità penale individuale secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il Questore poteva quindi ritenere consapevoli della presenza dei fumogeni i sei tifosi identificati a bordo dello specifico minivan: il caso non integrava un’indiscriminata misura di gruppo. Il TAR rileva inoltre che il provvedimento dava conto di precedenti penali e di polizia, alcuni specifici, rilevanti anche per la durata di sei anni consentita dall’art. 6, comma 5. La successiva assoluzione penale, pur avendo il giudice penale ritenuto integrato il reato quanto alla natura degli oggetti, non muta il giudizio di legittimità riferito al momento di adozione della misura. Spese compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989

    i presupposti per l’adozione del D.A.SPO., per quanto di interesse nel presente giudizio, sono costituiti anche dalla mera denuncia per uno dei resti menzionati nell’art. 6, comma 1, let. c), della L. n. 401/1989;

    Per la fattispecie in esame, il presupposto amministrativo per l’adozione del D.A.SPO. comprende la denuncia per uno dei reati indicati dalla disposizione; la valutazione preventiva non coincide con l’accertamento della responsabilità penale.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    nel caso del ricorrente, poi, hanno sicuramente inciso anche i numerosi precedenti penali e di polizia, alcuni peraltro “specifici”, di cui si dà conto del provvedimento impugnato (tanto è vero che è stato irrogato un divieto della durata di sei anni, come consentito dall’art. 6, comma 5, della L. n. 401/1989).

    I precedenti penali e di polizia, in particolare quelli specifici, possono concorrere a giustificare la durata del divieto, entro il limite previsto dalla legge.

Massime di principio

  • La legittimità di un D.A.SPO. va verificata con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione; una successiva assoluzione penale non determina l’automatica caducazione della misura, ma può essere sottoposta al Questore nell’ambito di un’istanza di revoca relativa alla parte ancora efficace.
  • Nel procedimento amministrativo di prevenzione, il Questore non deve accertare la responsabilità penale individuale secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente una valutazione della potenziale pericolosità della condotta per l’ordine e la sicurezza pubblica, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della l. 401/1989.
  • L’adozione di D.A.SPO. nei confronti di più persone coinvolte nel medesimo episodio non costituisce, per ciò solo, un D.A.SPO. di gruppo illegittimo: l’autorità può valutare la posizione dei soggetti identificati nell’ambito di uno specifico episodio e di un contesto circoscritto, senza che ciò equivalga a colpire indiscriminatamente tutti i tifosi presenti alla manifestazione.
  • I precedenti penali e di polizia, anche specifici, possono essere considerati nella determinazione della durata del D.A.SPO., nei limiti temporali stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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