Sentenza n. 414/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- pratica n.-OMISSIS- reg. generale del 6 settembre 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rigetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria e di demolizione di un fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 22 l.r. Lazio 15/2008, sostenendo che il fabbricato fosse stato demolito nel 2009 e ricostruito tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011 e che costituisse una pertinenza dell'attiguo opificio artigianale. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che il Comune non avesse adeguatamente esaminato le controdeduzioni al preavviso di rigetto. Il Comune aveva invece ritenuto insussistente la doppia conformità, sia perché l'opera sarebbe stata realizzata anteriormente al 2005, quando l'edificazione in zona agricola era consentita soltanto per esigenze connesse alla conduzione del fondo o ad attività agricole, sia perché il fabbricato sarebbe stato destinato anche a uso residenziale, come risultante dall'accatastamento in categoria A/2 e dall'utilizzo abitativo prospettato dal ricorrente. Il ricorrente ha inoltre contestato tale destinazione, affermando che nessun familiare vi avesse la residenza anagrafica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato su una motivazione plurima e autonoma: l'assenza della doppia conformità e la destinazione anche residenziale dell'opera. Quanto alla data di realizzazione, il Collegio ha applicato il principio secondo cui l'onere di provare epoca e consistenza dell'abuso grava sul privato, mentre l'amministrazione, in assenza di titolo legittimante, deve procedere alla sanzione. Il Comune aveva supportato la propria ricostruzione, relativa alla realizzazione antecedente al 2005, con rilievi aerofotogrammetrici e ortofoto; il ricorrente si era limitato a contestazioni e dichiarazioni non documentate. Anche ammettendo la realizzazione nel 2011, il bene, per stessa prospettazione del ricorrente, non aveva destinazione esclusivamente artigianale o commerciale, ma anche abitativa; l'accatastamento A/2 costituiva inoltre un elemento coerente con tale conclusione. Il certificato storico di residenza del figlio, prodotto in giudizio, non dimostrava la destinazione non abitativa dell'immobile. Il TAR ha escluso anche la mancata valutazione delle controdeduzioni, poiché il provvedimento dava conto del loro esame e delle ragioni per cui erano state ritenute non probanti. In presenza del preavviso di rigetto, l'amministrazione non è tenuta a confutare singolarmente ogni deduzione, purché esamini le osservazioni e consenta un effettivo contraddittorio. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità ... possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
Il permesso di costruire in sanatoria presuppone la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.
art. 22 l.r. Lazio 15/2008
È indicato quale base normativa dell'istanza di titolo edilizio in sanatoria, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto assicura la conoscenza anticipata dei motivi ostativi e la possibilità di presentare controdeduzioni; l'amministrazione deve esaminarle, ma non è tenuta a confutare singolarmente ogni deduzione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nell'accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il richiedente deve dimostrare la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; in mancanza, il permesso in sanatoria deve essere negato.
- In materia di abuso edilizio, l'onere di provare l'epoca di realizzazione e la consistenza dell'opera grava sul privato, mentre l'amministrazione, in presenza di un manufatto privo di titolo legittimante, può fondare l'accertamento anche su rilievi aerofotogrammetrici e ortofotografici.
- La destinazione anche parzialmente residenziale di un'opera realizzata in zona agricola può impedire il riconoscimento della conformità urbanistica quando la disciplina di zona consente l'edificazione soltanto per esigenze connesse alla conduzione del fondo o ad attività agricole o connesse.
- Quando il provvedimento amministrativo è fondato su autonome ragioni ostative, ciascuna idonea a sorreggerlo, l'infondatezza delle contestazioni relative anche a una sola di esse può essere sufficiente a confermare la legittimità dell'atto; nel caso esaminato il diniego era comunque sostenuto sia dall'assenza della doppia conformità sia dalla destinazione residenziale dell'opera.
- La comunicazione dei motivi ostativi e l'esame delle controdeduzioni soddisfano gli obblighi partecipativi dell'amministrazione; non è necessario confutare singolarmente ogni osservazione, purché il provvedimento dia conto dell'esame delle deduzioni e delle ragioni per cui esse non risultano idonee a modificare la decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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