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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26161/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativa all'anno 2009, emesso nei confronti del titolare di un centro trasmissione dati che operava per conto di un bookmaker estero e nei confronti della società bookmaker stessa, ritenuti coobbligati. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, che per annualità anteriori al 2011 fosse venuto meno il fondamento dell'imposizione sia nei confronti del centro trasmissione dati sia del bookmaker, quale coobbligato in solido. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010, sostenendo che il giudice di appello abbia erroneamente escluso la soggettività passiva del bookmaker per il periodo 2009. La società controricorrente chiede inoltre un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la rimessione in pubblica udienza, istanze entrambe respinte.

La decisione

La Corte respinge preliminarmente l'istanza di rinvio pregiudiziale e quella di rimessione alla pubblica udienza, richiama il consolidato orientamento nazionale ed eurounitario sulla materia e ritiene fondato l'unico motivo di ricorso. Precisa che, per le annualità anteriori al 2011, la Corte costituzionale ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie/CTD operanti per conto di soggetti privi di concessione, non sulla posizione del bookmaker. Poiché nel caso in esame è in discussione esclusivamente la posizione del bookmaker per l'anno 2009, la decisione impugnata è cassata per non avere applicato correttamente i principi in materia di imposta unica sulle scommesse. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    È richiamato quale norma che individua il presupposto soggettivo dell'imposta unica; la Corte ne ribadisce l'applicazione, in combinato disposto con l'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010, anche al bookmaker per il periodo anteriore al 2011.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220

    È qualificata come disposizione interpretativa, applicabile anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore; per il periodo 2009 consente di affermare la soggettività passiva del bookmaker, ma non quella delle sole ricevitorie per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale limitata a queste ultime.

  • art. 56 TFUE

    È richiamato per escludere che l'imposta unica configuri una restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi, poiché essa si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, a prescindere dallo Stato di stabilimento.

  • Corte cost. n. 27/2018

    La declaratoria di illegittimità costituzionale è limitata alla parte in cui le norme assoggettano, per annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione; non elimina il prelievo nei confronti del bookmaker.

  • CGUE, 26 febbraio 2020, causa C-788/18

    È richiamata per affermare che non vi è discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri e che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse nel territorio italiano.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nel bookmaker estero che si avvalga di centri di trasmissione dati o ricevitorie operanti in Italia, poiché l'attività gestoria svolta nel territorio integra il presupposto impositivo.
  • La disposizione interpretativa sopravvenuta si applica anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, in assenza di una disciplina transitoria contraria, ma la sua portata va letta alla luce delle limitazioni eventualmente derivanti da pronunce di illegittimità costituzionale.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale riferita alle annualità antecedenti al 2011 incide solo sulla posizione delle ricevitorie/CTD, non anche su quella del bookmaker, quando quest'ultimo sia il reale soggetto passivo del tributo.
  • L'imposta unica sulle scommesse non è un tributo armonizzato e non viola di per sé la libertà di prestazione dei servizi se applicata in modo indistinto a operatori nazionali ed esteri che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
  • Quando nel giudizio è controversa soltanto la posizione del bookmaker per un'annualità anteriore al 2011, il giudice di merito deve verificare la soggettività passiva di quest'ultimo secondo il combinato disposto delle norme interne e dei principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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