Sentenza del 25/09/2015 n. 19055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.S. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 1995, fondato sulla determinazione di un maggior reddito mediante i parametri degli accertamenti standardizzati. I tre motivi riguardavano: l'ammissione in appello di nuovi documenti e domande; l'illegittimo utilizzo dei parametri reddituali approvati nel 1996 e modificati nel 1997; e l'asserita mancanza di prova, da parte dell'Ufficio, del maggior reddito accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi, pur denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione, non contenevano il quesito di diritto e, per le censure motivazionali, il necessario momento di sintesi previsti dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza regionale è quindi rimasta ferma e B.S. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis del codice di procedura civile
quesito prescritto dall'art. 366 bis cod. proc. civ.; momento di sintesi
Nel regime applicabile al ricorso, la denuncia di violazioni di legge doveva essere accompagnata da uno specifico quesito di diritto, mentre la denuncia di vizio di motivazione doveva contenere una chiara e autonoma sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale. La mancanza di tali requisiti comportava l'inammissibilità del ricorso.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183
procedura di accertamento tributario standardizzato
La norma costituisce la base normativa per la determinazione presuntiva del maggior reddito mediante parametri, secondo la procedura di accertamento standardizzato.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Ha approvato i parametri utilizzati per la determinazione standardizzata del reddito.
D.P.C.M. 27 marzo 1997
Ha modificato i parametri precedentemente approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni di merito: ogni motivo deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge processuale applicabile al momento della proposizione del ricorso.
- La mancata formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi, quando richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., può determinare l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte esamini nel merito le censure fiscali.
- In materia di accertamenti standardizzati, il contribuente deve contestare concretamente l'applicabilità dei parametri e fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza o l'inattendibilità del maggior reddito presunto, anche nell'ambito del contraddittorio con l'Amministrazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
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