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Legge

L.R. FVG 15/2016

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Normativa regionaleL.R. FVG 15/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, la tutela e valorizzazione di geositi, geoparchi, aree carsiche, acquiferi carsici, grotte e forre. Istituisce i catasti regionali, fissa divieti e possibilità di deroga per opere di interesse pubblico, regola gestione, monitoraggio, partecipazione tecnica, sanzioni e contributi. Alcune spese e disposizioni transitorie riguardano soprattutto il 2017 e il passaggio ai nuovi regolamenti.

Tutela e valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche nel Friuli Venezia Giulia

Tutela e valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina in modo organico la conservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio geologico e speleologico, delle aree carsiche, degli acquiferi carsici e delle forre. Prevede catasti regionali, divieti di tutela, misure di gestione, strumenti di pianificazione, contributi, vigilanza e sanzioni.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce il pubblico interesse alla tutela del patrimonio geologico e speleologico, delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, in coerenza con la normativa statale e comunitaria e con la raccomandazione Rec(2004)3 del Consiglio d’Europa. La disciplina mira anche a promuovere studio, ricerca, monitoraggio, divulgazione, fruizione didattica e turistica compatibile, nonché la formazione degli speleologi.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce nozioni tecniche centrali, tra cui geodiversità, patrimonio geologico, geosito, geoparco, patrimonio speleologico, area carsica, sistema carsico, grotta, acquifero carsico, cavità artificiale, grotta turistica, forra e attività speleologica. Le cavità artificiali sono considerate ai fini applicativi della legge, mentre le grotte sono cavità naturali accessibili all’uomo con sviluppo lineare superiore a 5 metri.

Catasto dei geositi e dei geoparchi regionali

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di geologia il Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo), articolato in tre sezioni: catasto informatico dei geositi, catasto informatico dei geoparchi regionali ed elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza. Il catasto contiene dati identificativi, perimetrazioni e documentazione utile alla gestione e valorizzazione, e confluisce nel Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).

Individuazione, aggiornamento e tutela dei geositi

La ricognizione e perimetrazione dei geositi e dei geoparchi si fonda su approfondimenti tecnico-scientifici. Possono proporre inserimenti gli enti territoriali, gli enti parco, gli istituti di ricerca, gli ordini professionali e le associazioni ambientali. I relativi elenchi e aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale competente e pubblicati sul BUR e sul sito istituzionale, con trasmissione ai Comuni interessati.

Regime di tutela dei geositi

L’accesso ai geositi è libero, salvi i diritti dei proprietari e dei terzi e eventuali limitazioni più restrittive. Sono vietati distruzione, danneggiamento, deterioramento o deturpamento; per i geositi di particolare rilevanza sono vietate anche alterazioni del regime idrico e della morfologia del terreno, nonché l’asportazione o modifica degli elementi caratterizzanti. Nei geositi non possono essere realizzate nuove cave, impianti di recupero o smaltimento rifiuti, né utilizzati fanghi di depurazione in agricoltura.

Deroghe e provvedimenti di protezione per i geositi

L’autorità competente può autorizzare deroghe, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia, per interventi di rilevante e dimostrato interesse collettivo. Il richiedente deve presentare il progetto e una relazione geologica sull’impatto. La struttura regionale può inoltre adottare provvedimenti specifici per prevenire distruzione, danneggiamento e deturpamento, soprattutto per i geositi di particolare rilevanza.

Gestione dei geositi e dei geoparchi

La Regione monitora lo stato di conservazione dei geositi. Se i geositi ricadono in aree naturali protette, la valorizzazione e gestione spettano agli enti gestori delle aree, secondo i criteri del regolamento regionale. La struttura competente approva i progetti di valorizzazione e gestione. Ogni geoparco regionale deve prevedere la partecipazione di un laureato in geoscienze; se il geoparco ricade in aree protette o siti Natura 2000, alle sedute del Comitato tecnico scientifico per le aree protette partecipa anche un laureato in geoscienze a titolo consultivo.

Regolamento attuativo per il patrimonio geologico

Un regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina i criteri di gestione del CaRGeo, l’individuazione di geositi e geoparchi, l’inserimento nell’elenco speciale dei geositi di particolare rilevanza e i criteri per la valorizzazione e gestione dei beni tutelati. Il regolamento deve essere coerente con i criteri ISPRA e Global Geoparks Network.

Ricognizione e delimitazione delle aree carsiche e degli acquiferi carsici

La struttura regionale competente in materia di geologia approva i criteri per individuare aree carsiche, acquiferi carsici, zone sorgentifere e aree di ricarica, e poi procede alla loro delimitazione con decreto pubblicato sul BUR e sul sito regionale. La Regione acquisisce informazioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, ambientali e paesaggistiche, comprese quelle sugli acquiferi e sul loro grado di vulnerabilità.

Tutela delle aree carsiche e degli acquiferi carsici

La Regione definisce misure di tutela, anche nel Piano di tutela delle acque e nei piani di gestione dei bacini idrografici. Sono vietati impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree carsiche soggette a infiltrazione concentrata e nelle zone sorgentifere, nonché discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle aree carsiche soggette a infiltrazione diffusa.

Catasto speleologico regionale e forre

È istituito il Catasto speleologico regionale (CSR), tenuto dalla struttura regionale individuata dal regolamento organizzativo. Il CSR comprende l’elenco delle grotte, delle cavità artificiali, delle grotte turistiche e delle cavità turistiche; è prevista anche una sezione separata per le forre. I dati catastali, topografici, toponomastici, metrici e gli altri dati utili confluiscono nel catasto, con inserimento del preesistente Catasto regionale delle grotte nella relativa sezione.

Tutela del patrimonio speleologico e delle forre

L’accesso al patrimonio speleologico è libero, salvi i diritti dei proprietari e di terzi e i limiti più restrittivi. Nelle grotte sono vietati distruzione e alterazione della morfologia, abbandono di rifiuti e scarichi, alterazioni ambientali permanenti, tracciamenti delle acque non comunicati, asportazione di concrezioni salvo studio preventivamente comunicato, e asportazione di reperti paleontologici, paletnologici o archeologici. Nelle forre si applicano i divieti relativi a distruzione/alterazione, rifiuti e alterazioni ambientali permanenti.

Gestione delle grotte, grotte turistiche e chiusure degli accessi

La Regione monitora lo stato di conservazione del patrimonio speleologico. Possono essere individuate grotte di notevole interesse pubblico ai fini dei provvedimenti del codice dei beni culturali. Ogni uso diverso dall’attività speleologica richiede autorizzazione preventiva, sulla base di un progetto di fruizione e di una relazione sull’impatto. L’apertura di nuove grotte turistiche e il loro uso economico, turistico o sanitario sono anch’essi subordinati ad autorizzazione e al rispetto delle altre discipline di settore. La chiusura degli ingressi va comunicata preventivamente, o successivamente per esigenze di sicurezza, alla struttura regionale competente, che può imporre prescrizioni.

Consulta tecnico-scientifica e Tavolo della Speleologia

È istituita una Consulta tecnico-scientifica, organo consultivo della Regione per proposte e indirizzi in materia di tutela, gestione, monitoraggio, conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico. È composta da rappresentanti del mondo scientifico, speleologico, geologico e naturalistico, dura tre anni ed è rinnovabile. È inoltre istituito presso la Direzione centrale ambiente ed energia il Tavolo della Speleologia, sede di confronto con associazioni e gruppi speleologici iscritti nell’elenco regionale.

Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici

Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede nel territorio regionale, aggiornato almeno triennalmente. Per l’iscrizione sono richiesti almeno tre anni di attività documentata oppure cinque iscritti con quinquennale curriculum speleologico documentato, oltre a un’adeguata polizza assicurativa. Gli iscritti collaborano alla raccolta dei dati sul patrimonio speleologico.

Regolamento attuativo per il patrimonio speleologico

Un regolamento regionale disciplina l’organizzazione e l’aggiornamento del CSR, i dati identificativi ulteriori, le sottosezioni delle grotte, le modalità dei tracciamenti delle acque e della raccolta di campionature per studio, la chiusura degli ingressi e l’accesso alle grotte chiuse, l’apertura delle grotte turistiche e i criteri per i relativi progetti di fruizione, nonché i percorsi permanenti nelle grotte non turistiche.

Integrazione nella pianificazione territoriale e ambientale

CaRGeo, CSR e i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati devono essere inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici e territoriali, nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali, nel Piano paesaggistico regionale, nel Piano regionale di tutela delle acque, nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e nel Piano regionale delle attività estrattive.

Deroghe per opere pubbliche o di interesse pubblico

La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico può essere autorizzata in deroga ad alcuni divieti sui geositi, previo parere della struttura regionale competente in materia di geologia. Per le grotte, le opere soggette a VIA possono essere autorizzate in deroga al divieto di alterazioni ambientali permanenti con una motivata ponderazione tra tutela del patrimonio e interesse pubblico; per le opere non soggette a VIA è richiesto il parere della struttura regionale competente.

Promozione del patrimonio geologico

La Regione favorisce geoparchi regionali, studi, ricerca, divulgazione, fruizione responsabile, utilizzo didattico e sviluppo sostenibile. L’amministrazione regionale può sostenere attività di studio e divulgazione, promuovere fruizione turistica, allestire itinerari escursionistici, produrre materiale divulgativo, realizzare eventi promozionali, promuovere iniziative legate al patrimonio geologico e sostenere interventi di valorizzazione e manutenzione.

Promozione del patrimonio speleologico e sostegno alla speleologia

La Regione promuove conoscenza, fruizione responsabile, uso didattico e ricerca speleologica. Può concedere contributi ad associazioni e gruppi speleologici per esplorazioni, attrezzature, studi, pubblicazioni, censimento e documentazione delle grotte, nonché per convegni e iniziative di diffusione, progresso e sicurezza dell’attività speleologica. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono demandati a regolamento.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza è svolta dalla Regione in collaborazione con enti locali ed altri organismi competenti. L’accertamento delle violazioni spetta alle strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e al Corpo forestale regionale, con obbligo di comunicazione entro dieci giorni alle strutture che gestiscono i catasti. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono graduate per violazioni ai divieti su geositi, grotte e procedure di comunicazione/autorizzazione; resta ferma la rimessa in pristino dei luoghi, quando possibile, e l’immediata cessazione dell’attività vietata.

Disposizioni finanziarie

Per il 2017 sono autorizzate spese specifiche per le attività di promozione del patrimonio geologico e speleologico: 40.000 euro per iniziative di studio, divulgazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio geologico, 40.000 euro per interventi di itinerari escursionistici e valorizzazione materiale, e 30.000 euro per la promozione della speleologia. La legge disciplina anche le corrispondenti coperture e l’accertamento delle entrate da sanzioni.

Disposizioni transitorie e regime di passaggio

Fino all’approvazione della sezione del CSR relativa alle grotte continua ad applicarsi il vecchio Catasto regionale delle grotte. Fino all’adozione del regolamento sull’articolazione del patrimonio speleologico resta applicabile il regolamento del 1995. In via transitoria, prima dell’istituzione dell’elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici, la designazione di alcuni componenti della Consulta avviene tramite federazioni e associazioni speleologiche storicamente operanti nel territorio.

Abrogazioni

La legge abroga la previgente disciplina speleologica regionale del 1966 e successive modifiche, oltre a specifiche previsioni della legge regionale di assestamento 2016 e a una norma finanziaria del 2007, in modo da far subentrare la nuova disciplina organica su patrimonio geologico e speleologico.

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