L.R. FVG 20/2016
Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sopprime le Province del Friuli Venezia Giulia, trasferendo dal 1° gennaio 2017 molte funzioni alla Regione e ai Comuni/Unioni, con gestione stralcio liquidatoria, subentro in beni, personale, rapporti e partecipazioni, e norme transitorie fino al completamento dei trasferimenti nel 2017. Modifica inoltre varie leggi regionali su Unioni, servizi sociali, pari opportunità, polizia locale e finanza locale.
Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e riallocazione delle funzioni agli enti subentranti
Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e riallocazione delle funzioni
La legge attua, per il Friuli Venezia Giulia, la soppressione delle Province prevista dalla riforma statutaria, disciplinando il trasferimento delle funzioni alla Regione, ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, nonché il subentro nei beni, nel personale, nei rapporti giuridici e nelle partecipazioni societarie.
Procedimento di soppressione e gestione commissariale
Il procedimento di soppressione comprende la ricognizione di beni, risorse e rapporti, il subentro degli enti destinatari delle funzioni e la liquidazione delle attività non ricomprese nel Piano di subentro. Per le Province commissariate al 31 dicembre 2016 il procedimento decorre dall’1 gennaio 2017 e si conclude il 31 ottobre 2017; per le altre decorre dalla scadenza del mandato o cessazione anticipata degli organi e dura dodici mesi. Le gestioni commissariali cessano il 31 dicembre 2016. La Giunta regionale nomina il Commissario liquidatore, eventualmente affiancato da Vicecommissari, con indennità a carico degli enti commissariati.
Funzioni trasferite alla Regione
Dal 1° gennaio 2017 passano alla Regione, per le Province commissariate, le funzioni in materia di istruzione e politiche giovanili relative ai corsi di orientamento musicale, ai contributi per scuole e istituti non statali di musica, al coordinamento degli Informagiovani e al monitoraggio delle relative attività. Alla Regione confluiscono inoltre tutte le altre funzioni provinciali non espressamente trasferite ai Comuni.
Funzioni trasferite ai Comuni
Dal 1° gennaio 2017 sono trasferite ai Comuni le funzioni provinciali in materia di agricoltura relative ai contributi per le fattorie didattiche, le funzioni di tutela della cultura Rom, alcune funzioni in materia di politiche giovanili e le competenze sul contrasto delle discriminazioni e sulle pari opportunità connesse alle consigliere e ai consiglieri di parità di area vasta. I Comuni partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali esercitano tali funzioni obbligatoriamente in forma associata.
Gestione dei centri di elaborazione dati provinciali
Dal 1° gennaio 2017 la Regione subentra nella gestione dei centri di elaborazione dati provinciali, nei relativi rapporti attivi e passivi e nel trasferimento dei beni e delle risorse connesse, che sono assegnati alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi. I CED continuano a operare anche a favore delle Province fino al loro superamento definitivo.
Ricognizione, Piano di subentro e decorrenza dei trasferimenti
Il Commissario trasmette entro il 28 febbraio 2017 l’atto di ricognizione e entro il 31 marzo 2017 la proposta di Piano di subentro; il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017. Il trasferimento di risorse, personale e rapporti decorre dall’1 luglio 2017. Sono previsti criteri dettagliati di successione nei rapporti giuridici, nelle partecipazioni, nei beni e nelle risorse finanziarie, con regole specifiche per i trasferimenti immobiliari e mobili.
Piano di liquidazione e chiusura della gestione stralcio
Per le attività e i beni non inclusi nel Piano di subentro, il Commissario trasmette entro il 31 luglio 2017 la proposta di Piano di liquidazione, che la Giunta regionale approva entro quarantacinque giorni. I trasferimenti hanno effetto dall’1 ottobre 2017 e il bilancio finale di liquidazione deve essere approvato entro trenta giorni da tale termine.
Partecipazioni societarie ed enti strumentali
La legge disciplina in modo puntuale la sorte delle partecipazioni provinciali in consorzi industriali, turistici, universitari, fondazioni ITS, Dolomiti UNESCO, CAMPP e CISI, assegnandole a Comuni, Unioni o Regione secondo la tipologia dell’ente e l’interesse locale o regionale. La Regione aggiorna il piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, includendo quelle in cui subentra.
Norme speciali per le Province con organi elettivi
Per le Province non commissariate al 31 dicembre 2016, il trasferimento delle funzioni di Capo II opera dopo sette mesi dalla decorrenza dell’incarico del Commissario, con tempistiche differenziate per ricognizione, subentro, liquidazione e cessazione dell’incarico. Dal 1° gennaio 2017 tali Province svolgono solo le funzioni residue dell’Allegato A della legge regionale 26/2014; la Regione cura le altre funzioni, mentre le Province restano tenute a chiudere i procedimenti già avviati e a sopportare per un periodo limitato gli oneri connessi a mutui e prestiti obbligazionari riferiti a funzioni trasferite.
Modifiche alle leggi regionali su Unioni, servizi sociali, pari opportunità e polizia locale
La legge interviene sulla legge regionale 26/2014, rafforzando il ruolo delle Unioni territoriali intercomunali, definendo il Piano di riordino territoriale, i regimi di esercizio associato, le centrali di committenza e la disciplina transitoria del Servizio sociale dei Comuni. Modifica inoltre le leggi regionali su lavoro e pari opportunità, polizia locale, giovani, finanza locale e sistema del pubblico impiego locale.
Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni
Sono dettate regole transitorie per la continuità dei servizi, per la gestione degli immobili scolastici, per la nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati e per la qualificazione dei capoluoghi. Sono previste misure finanziarie per il 2017-2018 e l’abrogazione di numerose disposizioni provinciali e regionali non più compatibili con il nuovo assetto. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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