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Legge

L.R. FVG 19/2016

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Normativa regionaleL.R. FVG 19/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina friulana del commercio e della somministrazione, soprattutto su grandi strutture, SCIA, vendita stampa, commercio su aree pubbliche, sanzioni e pianificazione comunale. Prevede nuove regole per localizzazione, parcheggi e studi viabilistici, con transitorio per i procedimenti già avviati e abrogazioni di varie disposizioni previgenti.

Adeguamento e razionalizzazione della disciplina regionale del commercio

Adeguamento della normativa regionale sul commercio

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia razionalizza la disciplina delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande, intervenendo sulla legge regionale 29/2005. Il provvedimento rafforza i criteri di pianificazione, disciplina l’insediamento delle grandi strutture di vendita, aggiorna il regime di SCIA e autorizzazioni, rivede il commercio su aree pubbliche e la vendita di stampa, e rimodula sanzioni e controlli.

Principi generali e finalità

La Regione afferma che la disciplina del settore commerciale deve essere esercitata nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, tutela dei consumatori e dei lavoratori, con attenzione al ruolo delle micro, piccole e medie imprese. Tra le finalità figurano:

  • sviluppo e modernizzazione della rete distributiva;
  • valorizzazione del territorio e delle produzioni locali e di qualità;
  • tutela dei locali storici;
  • contrasto all’abusivismo e alle pratiche illegali;
  • sostegno al servizio commerciale in aree montane, rurali e urbane;
  • mantenimento della concertazione con enti locali, categorie economiche, lavoratori e consumatori.

Pianificazione comunale e localizzazione delle grandi strutture

La pianificazione commerciale deve perseguire un equilibrio tra sviluppo della rete distributiva, tutela del territorio, sostenibilità ambientale e interesse dei consumatori. Le limitazioni all’insediamento possono essere giustificate solo da esigenze di tutela territoriale e ambientale, del pluralismo distributivo e dell’occupazione.

Il Comune che intenda localizzare grandi strutture di vendita deve approvare un Piano comunale di settore del commercio, che individua le zone omogenee ove tali esercizi possono insediarsi. In assenza di tale piano non è possibile rilasciare autorizzazioni per grandi strutture.

Per le grandi strutture con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 metri quadrati, oltre al piano comunale, l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento sono assoggettati alle ulteriori prescrizioni previste per gli strumenti attuativi.

Il piano deve:

  • delimitare aree edificate, centri storici, aree di recupero e riqualificazione;
  • individuare edifici soggetti a vincoli e zone destinate alle grandi strutture;
  • determinare le superfici assegnabili per zona omogenea;
  • recepire eventuali accordi di programma esistenti.

Sono privilegiati i siti con elevata accessibilità viaria, buona connessione con i centri urbani e integrazione con altri poli di attrazione. I criteri di localizzazione devono considerare anche la salvaguardia della rete viaria, la compatibilità ambientale e storico-paesaggistica, la tutela della salute e l’impatto acustico.

Studi viabilistici e contenuti tecnici

Per le grandi strutture la localizzazione deve essere supportata da studi specifici sulla viabilità, secondo le modalità dell’allegato B. Gli studi devono riguardare bacino d’utenza, flussi di traffico, capacità della rete, livelli di servizio, impatti e soluzioni progettuali concordate con l’ente proprietario delle strade.

Per gli esercizi fino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta complessiva, tali studi costituiscono parte integrante della documentazione minima per il rilascio dell’autorizzazione.

Le opere di raccordo con la viabilità devono essere completate prima dell’attivazione dell’attività commerciale e garantire fluidità degli accessi, piste di decelerazione e corsie laterali di servizio.

Parcheggi e aree logistiche

L’allegato B bis stabilisce dotazioni minime di parcheggi in relazione alla dimensione e alla tipologia dell’esercizio. In sintesi:

  • fino a 400 mq in zona residenziale: 60% della superficie di vendita;
  • fino a 400 mq in zone non residenziali: 100%;
  • oltre 400 mq e fino a 1.500 mq: 150%;
  • oltre 1.500 mq: 200%;
  • commercio all’ingrosso: 25% della superficie utile dell’edificio.

Sono previste inoltre aree per il parcheggio del personale e aree specifiche per carico/scarico merci. Per le grandi strutture tali aree devono essere separate dai percorsi della clientela e, ove possibile, realizzate con innesti distinti sulla viabilità pubblica.

Regime autorizzatorio e SCIA

La legge amplia l’uso della SCIA in vari ambiti commerciali. Tra le principali previsioni:

  • gli esercizi di vendita al dettaglio possono richiedere la SCIA per talune modifiche interne alle grandi strutture, anche prima dell’approvazione del piano comunale, purché non vi sia aumento della superficie complessiva di vendita;
  • per l’apertura dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica è richiesta la SCIA al SUAP;
  • per alcune attività itineranti è richiesto il DURC in sede di SCIA;
  • la disciplina sulle condizioni di esercizio richiede la dichiarazione di conformità a norme igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie, ambientali, antincendio, salute e sicurezza, impatto acustico e abbattimento barriere architettoniche.

La superficie di vendita deve essere indicata per singolo settore merceologico; il Comune determina la superficie nei casi di suolo privato a cielo libero e, per esercizi su più Comuni, la competenza segue la parte prevalente della superficie.

Somministrazione di alimenti e bevande

La disciplina della somministrazione viene aggiornata con specifiche regole su condizioni di esercizio, requisiti e localizzazioni particolari. È ammessa la somministrazione di prodotti agroalimentari DOP e vini DOC negli edifici di produzione e nelle relative superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita una dotazione a parcheggio almeno pari al 50% della superficie destinata alla somministrazione. Tale superficie non può superare quella produttiva e comunque non eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione devono essere comunicate telematicamente al SUAP almeno quindici giorni prima dell’inizio. La comunicazione indica ubicazione, data di inizio e durata; entro il giorno precedente va trasmesso l’elenco analitico delle merci con prezzi ordinari e sconti. Le vendite di liquidazione possono svolgersi durante tutto l’anno per la durata comunicata.

Commercio su aree pubbliche

La disciplina del commercio su aree pubbliche viene irrigidita sul piano sanzionatorio e chiarita nelle fattispecie vietate. L’esercizio senza SCIA, fuori dal territorio o dai limiti della concessione, o in violazione delle regole specifiche, comporta sanzioni pecuniarie elevate e la confisca di attrezzature e merce, con esclusione dei veicoli usati per il trasporto.

È previsto il divieto di esercizio in caso di mancanza dei requisiti soggettivi, di ulteriori violazioni igienico-sanitarie dopo sospensione, di decadenza della concessione o di sospensione dell’attività itinerante per oltre un anno, salvo proroga.

Vendita della stampa quotidiana e periodica

Il titolo dedicato alla stampa disciplina anche la vendita di giornali e riviste sulle aree pubbliche. I punti vendita sono soggetti a SCIA e possono vendere anche altri prodotti secondo la normativa vigente.

Gli operatori devono garantire la parità di trattamento tra le testate, con esclusione delle pubblicazioni anche solo parzialmente pornografiche. Sono previste definizioni puntuali di testata e regole per le chiusure domenicali, festive e per ferie, che devono essere organizzate tramite turni programmati dalla Camera di commercio, d’intesa con le organizzazioni di categoria.

Regime turistico e deroghe orarie

Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro; possono essere riconosciute ulteriori località con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del Comune, anche sulla base delle rilevazioni di PromoTurismoFVG.

In attesa del regolamento attuativo, la Giunta individua tali località sulla base della documentazione prodotta dai Comuni. In prima applicazione può inoltre sospendere, per l’intero territorio regionale, l’efficacia dell’articolo 29 per tutte o parte delle giornate previste, se vi sono diffuse esigenze organizzative dei Comuni.

Osservatorio regionale del commercio e monitoraggio

È istituito presso la Direzione centrale competente l’Osservatorio regionale del commercio, con compiti di monitoraggio della rete distributiva, delle superfici assegnate dai piani comunali, dell’andamento delle aperture e delle cessazioni, e di elaborazione e diffusione dei dati per la programmazione commerciale.

I Comuni devono trasmettere i dati richiesti e i piani di settore; la mancata comunicazione comporta il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all’adempimento.

CAT, CATT FVG e formazione professionale

La legge ridefinisce alcuni profili organizzativi dei Centri di assistenza tecnica alle imprese del terziario e commerciali. I CAT operano a titolo oneroso, possono svolgere attività gratuite per enti pubblici, devono prevedere un organo di controllo o revisore unico con designazione regionale e reinvestire gli utili nelle attività istituzionali, salvo una quota massima del 10% distribuibile ai soci.

I corsi professionali per l’accesso alle attività commerciali sono organizzati dal CATT FVG e dai CAT, senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale nei casi previsti dalla normativa statale.

Sanzioni e revoche

Le sanzioni amministrative sono riviste e coordinate con le nuove fattispecie. Tra le principali misure:

  • sanzioni da 1.600 a 10.000 euro per alcune violazioni, con previsione espressa dell’ordine di chiusura in caso di mancata comunicazione richiesta;
  • sanzioni da 2.500 a 15.000 euro e confisca per l’esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche;
  • sanzioni da 1.500 a 15.000 euro e chiusura dell’esercizio per somministrazione abusiva di alimenti e bevande;
  • sanzioni da 600 a 3.500 euro per violazioni delle regole di esercizio e pubblicità dei prezzi;
  • sanzione generale da 500 a 3.000 euro per ogni altra violazione delle disposizioni dei titoli I e II.

Sono inoltre disciplinati i casi di revoca dell’autorizzazione o di divieto di esercizio, inclusi il mancato avvio entro 180 giorni, la sospensione prolungata, il venir meno dei requisiti edilizi, sanitari o di sorvegliabilità, la perdita dei locali e la mancata osservanza dei provvedimenti sospensivi.

Disposizioni transitorie

Ai procedimenti amministrativi e sanzionatori già in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi, rispettivamente, le norme previgenti e, per i procedimenti sanzionatori, quelle più favorevoli al trasgressore.

Fino all’approvazione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti, se compatibili. È inoltre prevista una disciplina transitoria per una specifica materia richiamata dall’allegato E, nelle more dell’entrata in vigore della normativa statale di riordino delle amministrazioni pubbliche.

Abrogazioni e riordino finale

La legge abroga numerose disposizioni previgenti della legge regionale 29/2005 e di altre fonti regionali, eliminando norme superate o assorbite dal nuovo assetto. L’intervento ha quindi finalità di semplificazione, coordinamento e aggiornamento complessivo della disciplina del commercio nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

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