L.R. FVG 21/2016
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna l’ordinamento turistico del Friuli Venezia Giulia: competenze di Regione, Comuni e PromoTurismoFVG, disciplina di agenzie di viaggio, strutture ricettive, stabilimenti balneari e turismo itinerante, più incentivi per imprese e promozione. Contiene molti rinvii a regolamenti attuativi e disposizioni transitorie. Solo parte delle norme su contributi e incentivi opera dopo i regolamenti previsti.
Disciplina regionale del turismo e dell’attrattività territoriale in Friuli Venezia Giulia
Disciplina regionale del turismo e dell’attrattività del territorio regionale
La legge riordina in modo organico la materia turistica nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, definendo obiettivi di promozione, assetto istituzionale, regole per le principali attività turistiche e un sistema di incentivi. La disciplina opera solo nel territorio regionale e, per varie parti, richiede regolamenti attuativi o presenta efficacia differita.
Principi generali e finalità
La Regione afferma il ruolo strategico del turismo e lo collega alla valorizzazione dell’attrattività del territorio, al miglioramento degli standard organizzativi dei servizi, alla qualificazione degli operatori e alla qualità dell’offerta. Il sistema turistico regionale è impostato come sistema integrato, con coordinamento tra promozione e commercializzazione delle risorse, e con aggiornamento periodico di un piano del turismo. È inoltre sancito il principio del turismo accessibile, con tutela della fruizione autonoma da parte delle persone con disabilità e di chi ha temporanea riduzione della mobilità.
Assetto delle competenze e soggetti istituzionali
La Regione esercita funzioni di indirizzo strategico, programmazione, vigilanza e controllo su PromoTurismoFVG. Quest’ultima è l’ente preposto alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci. I Comuni gestiscono, tramite SUAP, i procedimenti relativi ad agenzie di viaggio, strutture ricettive e stabilimenti balneari, svolgendo anche vigilanza e controllo. Possono inoltre istituire punti informativi o gestire IAT in convenzione con PromoTurismoFVG.
Pro loco, consorzi turistici e reti di impresa
Le associazioni Pro loco sono riconosciute come soggetti privati volontari finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità del territorio. È istituito l’albo regionale delle Pro loco, con requisiti statutari e organizzativi e con iscrizione d’ufficio per le associazioni già iscritte al precedente albo. Sono previsti contributi annui al Comitato regionale UNPLI e alle Pro loco, disciplinati da regolamento. La legge valorizza anche i consorzi turistici per gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta e riconosce le reti di impresa come forma prioritaria di aggregazione tra operatori economici.
Agenzie di viaggio e turismo
L’attività di agenzia di viaggio e turismo è assoggettata a SCIA presentata al SUAP e può iniziare dalla data di presentazione. Il titolare deve stipulare assicurazione obbligatoria, nominare un direttore tecnico se privo dei requisiti e usare una denominazione non confondibile. Sono fissati limiti per aperture stagionali, chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico. La legge disciplina anche l’attività di associazioni senza scopo di lucro, che possono operare solo entro condizioni stringenti e, per le associazioni locali o regionali, tramite agenzie regolarmente definite. Sono previste sanzioni pecuniarie, sospensione e divieto di prosecuzione.
Strutture ricettive turistiche: quadro generale
Le strutture ricettive sono suddivise in tipologie alberghiere, bed and breakfast, unità abitative ammobiliate a uso turistico, affittacamere, strutture all’aria aperta, strutture sociali, rifugi e bivacchi. Per tutte valgono prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. L’esercizio è soggetto a SCIA al SUAP, con possibilità di avvio dalla presentazione. Sono disciplinate classificazione, denominazione, segni distintivi, comunicazione ospiti, pubblicità dei prezzi, subingressi, chiusure temporanee e sanzioni.
Disciplina delle principali tipologie ricettive
La legge dettaglia requisiti e classificazione di alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, country house, bed and breakfast, unità abitative ammobiliate a uso turistico, affittacamere, strutture all’aria aperta, strutture a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi e residenze d’epoca. Per molte categorie i requisiti di classificazione sono contenuti in allegati o demandati a regolamenti. Sono previste deroghe transitorie per alcune strutture già classificate e limiti temporali specifici per B&B, unità turistiche, campeggi mobili, rifugi e marina resort.
Stabilimenti balneari e turismo itinerante
Gli stabilimenti balneari, gestiti in concessione, sono soggetti a SCIA e devono garantire anche il wi-fi gratuito. Sono regolati denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi, subingresso, controlli e sanzioni. Per il turismo itinerante la Regione favorisce aree attrezzate per autocaravan e caravan, con requisiti fissati da regolamento, gestione comunale o convenzionata e permanenza massima ordinaria di 48 ore.
Incentivi, contributi e attività promozionali
La legge istituisce un ampio sistema di contributi e incentivi per imprese turistiche, infrastrutture, attività promozionali, eventi congressuali, incoming, sci di fondo e investimenti collegati. Molti interventi sono concessi nel rispetto del regime “de minimis” e secondo regolamenti attuativi da adottare entro 180 giorni. Sono previste procedure valutative a bando, comitati di valutazione, limiti percentuali di contributo, anticipazioni e controlli rendicontativi.
Imposta di soggiorno
È modificata la disciplina regionale della finanza locale introducendo la possibilità per alcuni enti locali di istituire un’imposta di soggiorno. L’efficacia delle nuove regole decorre dall’1 gennaio successivo all’entrata in vigore della legge e comunque dopo l’adozione dei regolamenti attuativi. Sono fissati limiti di importo per pernottamento e regole di destinazione del gettito a investimenti, servizi e promozione turistica.
Modifiche ad altre discipline regionali e norme finali
La legge modifica anche la normativa regionale sulle professioni turistiche, sulla cooperazione sociale, sul demanio marittimo e su altre materie connesse. Numerose disposizioni precedenti sono abrogate, con diversi regimi transitori per i procedimenti in corso e per l’efficacia differita di alcune norme, soprattutto quelle collegate ai regolamenti attuativi e ai nuovi incentivi.
Regime transitorio, efficacia differita e abrogazioni
Una parte rilevante della riforma entra subito in vigore, ma molte disposizioni operative restano sospese fino ai regolamenti di attuazione. Alcune norme hanno efficacia dal 1 gennaio 2017, altre dal 1 maggio 2018 o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti. Sono fatti salvi i procedimenti già in corso e sono previste numerose abrogazioni di vecchie disposizioni della legge organica del turismo e di leggi collegate.
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