L.R. FVG 18/2016
Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il Comparto unico del Friuli Venezia Giulia, istituendo il ruolo dei dirigenti, l’Ufficio unico, la delegazione trattante e nuove regole su reclutamento, mobilità, incarichi, formazione, valutazione e relazioni sindacali. Molte disposizioni decorrono dall’1 giugno 2017; altre hanno effetto immediato. Previste norme transitorie per incarichi e organi in essere e coperture finanziarie per il 2016-2017.
Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia
Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina il sistema integrato di interventi e regole per le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è razionalizzare l’organizzazione, uniformare i trattamenti e migliorare efficienza, formazione, gestione del personale e contenimento della spesa.
Finalità generali e ambito di applicazione
Il provvedimento opera nel solo territorio del Friuli Venezia Giulia e si inserisce nel quadro dello Statuto speciale e delle norme di attuazione richiamate. Le finalità dichiarate sono:
- realizzare compiutamente il Comparto unico;
- razionalizzare la gestione e contenere la spesa di personale;
- uniformare l’applicazione degli istituti normativi e contrattuali;
- assicurare livelli omogenei di formazione;
- rendere più coerente la gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso;
- semplificare i rapporti con altri enti e istituzioni per comunicazioni, monitoraggi e rilevazioni;
- migliorare i servizi al cittadino e l’efficienza complessiva.
Dirigenza del Comparto unico: ruolo, accesso e governo del sistema
La legge istituisce il ruolo unico dei dirigenti del Comparto, articolato in sezioni speciali per profili professionali e tecnici. In fase di prima applicazione vi confluiscono i dirigenti a tempo indeterminato delle amministrazioni del Comparto, compresi quelli in aspettativa o comando, e determinati segretari comunali e provinciali del Friuli Venezia Giulia che presentino specifici requisiti e facciano domanda entro il 31 marzo 2017.
Il fabbisogno dirigenziale è definito periodicamente dalla Giunta regionale, almeno ogni tre anni, sulla base delle esigenze delle amministrazioni e dei vincoli di spesa. L’accesso avviene soprattutto tramite corso-concorso; per le sezioni speciali è previsto esclusivamente il concorso. È possibile anche la mobilità intercompartimentale verso soggetti inseriti nei ruoli unici nazionali, o, in attesa di tali ruoli, verso dirigenti di altre pubbliche amministrazioni.
La tenuta del ruolo è affidata all’Ufficio unico, che gestisce una banca dati con dati anagrafici, professionali e di carriera, aggiornati e in parte pubblici nel rispetto della privacy. È inoltre istituito un Comitato di indirizzo con compiti di controllo, indirizzo e supporto consultivo su fabbisogni, formazione, criteri di incarico, valutazione e monitoraggio dei dirigenti in comando o aspettativa.
Rapporto di lavoro, incarichi dirigenziali e responsabilità
I dirigenti inseriti nel ruolo sono dipendenti della Regione, salvo quanto previsto per l’accesso al ruolo e per le discipline speciali. Le amministrazioni di assegnazione conservano le attribuzioni sul rapporto funzionale e sugli istituti contrattuali connessi, tranne i procedimenti disciplinari.
Per le amministrazioni locali del Comparto, in particolare Comuni, UTI e Province, la funzione dirigenziale deve essere garantita anche in forma associata secondo gli ambiti territoriali e le soglie demografiche previste dalla normativa di riordino locale. La disciplina del trattamento economico dei dirigenti, compresi i dirigenti apicali o di vertice, è demandata alla contrattazione collettiva.
Gli incarichi dirigenziali hanno durata ordinaria di tre anni, sono rinnovabili una sola volta per tre anni senza interpello e possono essere di durata inferiore in caso di esigenze particolari o per raggiungimento dell’età pensionabile. È ammessa una proroga tecnica non superiore a novanta giorni e sempre la risoluzione consensuale. La revoca dell’incarico può derivare dal mancato raggiungimento degli obiettivi o dall’inosservanza delle direttive; nei casi gravi può comportare anche la disponibilità o la cessazione del rapporto.
Conferimento degli incarichi e disciplina della disponibilità
Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene prioritariamente attingendo al ruolo, tramite interpello pubblicato dall’Ufficio unico. L’amministrazione che intende conferire l’incarico trasmette una richiesta dettagliata con tipologia, contenuti della posizione e trattamento economico. L’Ufficio unico pubblica l’interpello e raccoglie le candidature dei dirigenti in disponibilità, che devono partecipare se in possesso dei requisiti; la mancata partecipazione volontaria riduce il periodo di disponibilità di due mesi per ogni omissione.
Se non vi sono candidati in disponibilità, l’amministrazione può procedere con altri strumenti previsti dalla legge. Per incarichi fiduciari specifici, e per i vertici indicati dalla disciplina consiliare, l’interpello può non essere necessario.
Gli incarichi a soggetti esterni al ruolo sono possibili, in via selettiva e comparativa, con contratti a tempo determinato anche di diritto privato, nel rispetto dei requisiti statali. Tali incarichi non possono superare cinque anni, salvo quelli extra dotazione organica negli enti locali secondo il TUEL.
La disponibilità riguarda i dirigenti revocati o privi di nuovo incarico alla scadenza. Per i primi due anni si mantiene una disciplina economica protetta; dopo tale periodo, in caso di mancata ricollocazione, il dirigente può decadere dal ruolo. Durante la disponibilità il dirigente può essere impiegato in attività di supporto, incarichi commissariali o comandi; può anche presentare domanda di ricollocazione nella categoria apicale del personale non dirigente, con sospensione dei termini di disponibilità. È previsto un fondo integrativo di solidarietà, finanziato da tutte le amministrazioni del Comparto, per coprire i trattamenti economici dei dirigenti in disponibilità.
Formazione della dirigenza e del personale
I dirigenti inseriti nel ruolo hanno l’obbligo di formazione continua dal momento dell’inserimento. La formazione è coordinata dall’Ufficio unico, che ne controlla l’attuazione e promuove il riconoscimento uniforme dei crediti formativi. La Giunta regionale definisce periodo di valutazione, numero di crediti ed eventuali esenzioni.
L’obbligo formativo si estende anche a chi ha superato le procedure di accesso ma non ha ancora ricevuto il primo incarico, nonché ai dirigenti in disponibilità, comando, distacco o in altre forme di utilizzo che mantengano l’iscrizione nel ruolo. L’Ufficio unico può avvalersi del CeSFAM per le attività formative.
Per tutto il personale del Comparto unico, l’Ufficio unico assicura formazione, aggiornamento e riqualificazione; la Giunta definisce i fabbisogni formativi e la programmazione, mentre la Regione stanzia le relative risorse in legge di stabilità. Parte delle risorse è destinata alle UTI per interventi formativi specifici. La formazione della polizia locale resta regolata da una disciplina speciale.
Ordinamento del personale e relazioni sindacali
Il personale non dirigenziale è inquadrato in almeno tre categorie, con articolazioni economiche e profili definiti dalla contrattazione collettiva. Restano confermate, salvo diversa disciplina contrattuale, le aree della polizia locale e del Corpo forestale regionale; può essere introdotta un’area quadri.
Le relazioni sindacali si svolgono negli ambiti previsti dalla normativa nazionale e secondo le modalità della contrattazione di Comparto. La contrattazione collettiva di Comparto e quella decentrata hanno durata triennale per la parte giuridica ed economica. Le risorse per gli incrementi retributivi sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio e di contenimento della spesa.
Delegazione trattante pubblica e rappresentatività sindacale
È istituita presso la Regione la Delegazione trattante pubblica di Comparto, composta da tre membri nominati dal Presidente della Regione su designazioni di Giunta, CAL e ANCI. Dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. Opera in autonomia, con supporto dell’Ufficio unico, e può essere trasformata in organo monocratico per la sola trattativa della dirigenza in caso di incompatibilità.
La rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione richiede almeno il 5 per cento della media tra dato associativo e dato elettorale, riferita alle aree dirigenziale e non dirigenziale. La sottoscrizione del contratto richiede che le organizzazioni aderenti rappresentino complessivamente almeno il 51 per cento della media tra i due dati. Sono previste regole per la raccolta e certificazione dei dati, un comitato paritetico presso l’Ufficio unico e forme di informazione e accesso ai dati per le organizzazioni rappresentative.
Reclutamento, mobilità, comando e distacco
La copertura dei posti vacanti avviene seguendo un ordine di priorità:
- prima, immissione in ruolo di personale in eccedenza di altre amministrazioni del Comparto;
- poi, mobilità di Comparto;
- in alternativa, mobilità intercompartimentale;
- infine, procedure selettive, graduatorie valide o contratti di formazione-lavoro.
La mobilità di Comparto avviene tramite avviso pubblico, salvo il caso di scambio contestuale di due lavoratori con consenso delle amministrazioni. Il trasferimento non richiede nulla osta e avviene di regola dopo novanta giorni dalla comunicazione, salvo diverso termine concordato entro il limite massimo di centottanta giorni. Il personale trasferito conserva posizione giuridica ed economica, anzianità e trattamenti fondamentali.
La mobilità intercompartimentale può avvenire secondo tabelle di equiparazione definite dalla Giunta regionale. In caso di trasferimento di funzioni si applica la disciplina statale del passaggio di personale, con neutralità della spesa per l’ente ricevente e trasferimento delle corrispondenti risorse.
Il comando è ammesso per esigenze specifiche e per un massimo complessivo di tre anni, salvo casi particolari; il personale comandato conserva stato giuridico e trattamento fondamentale, con spesa a carico dell’ente di destinazione. Il distacco e l’utilizzo mediante convenzioni sono anch’essi disciplinati, con consenso del lavoratore e ripartizione degli oneri. Resta confermata la messa a disposizione di personale regionale presso altre amministrazioni, agenzie e fondazioni.
Eccedenze di personale e patto generazionale
Le amministrazioni devono rilevare le eccedenze di personale secondo la disciplina statale, comunicandole alle organizzazioni sindacali del Comparto e all’Ufficio unico. Prima della copertura dei posti vacanti, va verificata l’eventuale presenza di eccedenze presso altre amministrazioni del Comparto.
Per favorire il ricambio generazionale, negli ultimi tre anni di servizio il dipendente può chiedere una riduzione dell’orario tra il 35 e il 70 per cento; l’amministrazione versa però contributi e quiescenza calcolati sul tempo pieno. I risparmi sono destinati ad assunzioni part-time e, al pensionamento del personale interessato, possono essere trasformate a tempo pieno.
Valutazione della prestazione e organismo indipendente di valutazione
Le amministrazioni adottano sistemi di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, previa informativa sindacale. Il sistema deve garantire trasparenza, partecipazione del valutato, coerenza con gli obiettivi politici e collegamento ai sistemi di programmazione e bilancio.
Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, controllabili e temporalmente definiti. La trasparenza della prestazione è assicurata anche tramite un piano della prestazione, una relazione consuntiva e sistemi di accessibilità ai dati.
L’organismo indipendente di valutazione è nominato per tre anni, rinnovabile una sola volta, in forma monocratica o collegiale; nel caso delle UTI può essere unico per tutti i Comuni aderenti. Valida la relazione sulla prestazione, monitora il sistema di valutazione, controlla la correttezza dei processi e propone la valutazione annuale dei dirigenti. Per il Consiglio regionale la disciplina è adattata all’autonomia organizzativa.
Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale
La legge interviene sull’organizzazione consiliare, prevedendo specifiche figure dirigenziali: Segretario generale, Vice Segretario generale coordinatore di Area, direttore di Servizio e direttore di staff. Le posizioni apicali di Segretario generale e Vice Segretario generale hanno natura fiduciaria.
Gli incarichi dirigenziali del Consiglio sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza. Per gli incarichi di cui alle regole ordinarie, la Segreteria generale richiede l’interpello o la procedura selettiva tramite l’Ufficio unico; per alcune figure apicali si può prescindere dall’interpello. Il Consiglio definisce inoltre autonomamente formazione, mobilità, comando, assegnazione e trasferimento di personale con il necessario assenso del Segretario generale.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e regime iniziale
Fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo di Comparto per la dirigenza continuano ad applicarsi gli assetti economici e giuridici vigenti al 31 maggio 2017 per gli incarichi già in essere. Restano in vigore, per un periodo transitorio, le discipline dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti apicali già inseriti o inseribili nel ruolo. Alcuni incarichi, graduatorie e comandi in essere al 31 maggio 2017 restano validi fino alla loro scadenza naturale.
Il ruolo dei dirigenti e l’Ufficio unico diventano operativi rispettivamente dall’1 giugno 2017 e dall’1 marzo 2017; alcune disposizioni producono effetto già dalla data di entrata in vigore della legge. La legge prevede anche scadenze specifiche per la rideterminazione delle dotazioni organiche, la trasmissione dei dati essenziali e la presentazione delle domande di mobilità.
Sono inoltre abrogate numerose disposizioni regionali previgenti in materia di personale, organizzazione e dirigenza, con ampia riscrittura del quadro normativo regionale sul pubblico impiego.
Clausola valutativa e norme finanziarie
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione biennale sullo stato di attuazione della legge, sui risultati della riforma e sulle criticità emerse, con pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio.
Le norme finanziarie prevedono stanziamenti per il funzionamento degli organi istituiti, per il pagamento di specifiche spese connesse alla disciplina transitoria e per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Sono disciplinate anche le coperture di spesa per gli organi di valutazione e per gli oneri derivanti da aspettative sindacali e altre misure previste dalla legge.
Regime temporale e applicabilità
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione, ma la maggior parte delle disposizioni ha efficacia dall’1 giugno 2017. Hanno effetto immediato, tra le altre, le norme istitutive del ruolo, dell’Ufficio unico, della Delegazione trattante, dell’OIV e quelle transitorie e finanziarie espressamente richiamate. La disciplina va letta come quadro organico regionale del Comparto unico e non come normativa di portata generale nazionale.
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