L.R. FVG 17/2016
Norme urgenti in materia di cultura e sport.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia interviene in via urgente su cultura, beni culturali, biblioteche, lingua slovena, dialetti veneti e sport. Modifica varie leggi regionali, disciplina conferme/proroghe di contributi e finanziamenti, introduce regole transitorie per procedure bibliotecarie e per alcuni interventi sportivi, e contiene disposizioni finanziarie per il solo anno 2016, con alcune misure e termini limitati al 2017.
Norme urgenti in materia di cultura e sport
Norme urgenti in materia di cultura e sport
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo puntuale su disciplina culturale, beni culturali, biblioteche, lingua slovena, valorizzazione dei dialetti e impiantistica sportiva. Il provvedimento ha soprattutto natura modificativa e transitoria, con varie misure legate a specifici procedimenti, finanziamenti e termini riferiti al 2016 e al 2017.
Interventi in materia di attività culturali e soggetti beneficiari
La legge modifica la disciplina regionale sulle attività culturali, ampliando e precisando i criteri di finanziamento e la platea dei soggetti destinatari. Viene consentito che i criteri e le modalità di attribuzione di contributi possano riguardare anche categorie di beneficiari destinatarie di altre tipologie di finanziamento.
Per i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale sono introdotte clausole di flessibilità nei casi di mutamento del riconoscimento FUS nel corso del triennio di finanziamento:
- se un teatro nazionale o di rilevante interesse culturale perde il riconoscimento o gli incentivi FUS, può chiedere il finanziamento previsto per l’altra tipologia anche dopo la scadenza dei termini ordinari;
- se un teatro regionale di ospitalità o di produzione acquista nel triennio il riconoscimento FUS come teatro nazionale o di rilevante interesse culturale, può chiedere il finanziamento previsto per l’altra tipologia anche oltre i termini ordinari.
Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica
La disciplina dei centri di divulgazione viene ridefinita in modo più ampio. Le iniziative e attività non riguardano più solo la gestione di centri, ma anche le iniziative e attività dei centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica, e vengono estese alla cultura scientifica.
Ai fini della legge sono considerati centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti che:
- siano ricompresi tra quelli richiamati dall’articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014;
- abbiano negli atti costitutivi o nello statuto lo scopo di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica;
- possiedano personalità giuridica e autonomia patrimoniale;
- dispongano di una o più sedi operative stabili nel territorio regionale;
- garantiscano attrezzature idonee;
- svolgano l’attività in modo continuativo;
- rendano fruibile al pubblico l’attività tramite l’apertura delle sedi nel territorio regionale.
Sono inoltre abrogate alcune disposizioni previgenti dell’articolo 26 della legge regionale 16/2014.
Subentro della Regione nelle convenzioni provinciali in materia culturale
A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di attività culturali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli sottoscritti prima dell’1 luglio 2016 dalle Province con enti e associazioni per il sostegno economico di progetti culturali pluriennali.
Il servizio regionale competente può anche stipulare atti convenzionali o protocolli novativi per integrare la disciplina dei rapporti contributivi conseguenti al trasferimento di funzioni.
Dialetti di origine veneta e semplificazione procedurale
La legge interviene sulla disciplina regionale di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati in Friuli Venezia Giulia, sopprimendo alcune previsioni di coinvolgimento della Commissione consiliare e degli enti locali e riformulando le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari. Le modalità applicative sono ricondotte al bando annuale degli interventi.
Interventi per la lingua slovena
Per il programma di interventi diretto a valorizzare e diffondere l’uso della lingua slovena, con riferimento alle risorse di cui alla legge regionale 14/2016, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore di quella legge sono riconosciute per interventi che possono essere realizzati e completati entro il 30 giugno 2017. La rendicontazione deve avvenire entro il 31 luglio 2017.
Interventi su beni culturali e fondazioni
In materia di beni culturali e interventi connessi vengono apportate diverse modifiche puntuali:
- si amplia l’ambito delle iniziative dei centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica;
- si prorogano fino al 31 dicembre 2017 alcune conferme di contributi per la valorizzazione di beni culturali;
- si modifica la disciplina relativa alla Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia, con abrogazione di una previsione del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18/2006.
È inoltre prevista una misura di valorizzazione della Fondazione Roberto Capucci tramite ERPAC: la Regione è autorizzata a ospitare, presso Villa Manin di Passariano di Codroipo, la sede della Fondazione e il suo archivio storico, a mettere a disposizione spazi e utenze gratuitamente e a organizzare attività espositive e didattiche. I rapporti sono regolati da convenzione con ERPAC, che disciplina anche durata minima della permanenza dell’archivio e consistenza dello stesso.
Biblioteche e sistemi bibliotecari
La legge introduce misure transitorie per la costituzione dei sistemi bibliotecari e il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale. Per l’anno 2017, in prima attuazione, si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale per rendere più celere lo svolgimento dei procedimenti.
Viene inoltre valorizzato il ruolo del Consorzio Culturale del Monfalconese: in sede di prima applicazione, la sua biblioteca è individuata come biblioteca centro sistema anche prescindendo dai requisiti ordinari, salvo alcune disposizioni specifiche della legge regionale 23/2015.
La legge fornisce anche un’interpretazione autentica in base alla quale le commissioni valutative previste dalla disciplina bibliotecaria possono essere composte anche da esperti designati dal Consiglio regionale che, pur non ancora nominati componenti della Commissione regionale per la cultura, siano già stati designati.
Subentro nelle convenzioni pluriennali delle Province
La Regione è autorizzata a subentrare nelle convenzioni e nei protocolli pluriennali in materia di attività culturali già stipulati dalle Province prima del trasferimento di funzioni dell’1 luglio 2016. Il subentro può essere accompagnato dalla stipula di atti novativi per adeguare i rapporti contributivi al nuovo assetto di competenze.
Impiantistica sportiva: conferme, conversioni e nuovi termini
La parte più ampia della legge riguarda l’impiantistica sportiva e la gestione di contributi già concessi ma non ancora completati nei termini originari.
Sono previste specifiche conferme o conversioni di contributi per:
- il Comune di Forni Avoltri, con conferma del contributo per manutenzione ordinaria di impianti sportivi nonostante il mancato rispetto del termine perentorio del bando, su istanza da presentare entro 15 giorni;
- l’Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, con conversione delle rate maturate di un contributo ventennale costante in finanziamento in conto capitale per nuovi interventi di riqualificazione, su domanda entro 90 giorni;
- il Comune di Trieste, con conferma del contributo ventennale costante già concesso per un impianto polifunzionale a San Giovanni, previa istanza entro 60 giorni e presentazione di un nuovo cronoprogramma.
In più, la Regione è autorizzata a confermare i contributi per investimenti in impiantistica sportiva già iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della legge, anche se non sono stati rispettati i termini di inizio, ultimazione o rendicontazione. Per questi casi:
- la domanda va presentata entro il 31 dicembre 2017;
- occorre allegare verbale di consegna, fine lavori o dichiarazione del direttore dei lavori;
- il servizio competente fissa nuovi termini di ultimazione e rendicontazione, anche in deroga alla disciplina generale;
- il mancato rispetto dei nuovi termini comporta revoca e restituzione del contributo, con eventuali interessi.
Programmi regionali sportivi già avviati
Per i programmi regionali di interventi per il 2009 e il 2010, la Giunta regionale può confermare, modificare, integrare o rimodulare il programma per gestire procedure ancora in corso e tenere conto di mutate esigenze o situazioni normative. L’istruttoria può essere avviata su istanza o d’ufficio.
A seguito della deliberazione regionale, la struttura competente può confermare o convertire i contributi provinciali precedentemente concessi. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2017 comporta revoca d’ufficio del contributo confermato o convertito. Si applica la disciplina della legge regionale 14/2002 e, in prima applicazione, vengono fissati nuovi termini di inizio, ultimazione e rendicontazione.
Modifiche alla disciplina generale dello sport
La legge aggiorna anche il testo unico regionale sullo sport:
- amplia i soggetti legittimati per i contributi relativi a lavori di straordinaria manutenzione, includendo proprietari di impianti sportivi o soggetti muniti di idoneo titolo autorizzatorio;
- sopprime alcune limitazioni lessicali e ricalibra l’ambito di applicazione di specifiche disposizioni;
- prevede che alcuni contributi siano concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata e in un’unica soluzione, con contestuale fissazione dei termini e delle modalità di rendicontazione.
Norme finanziarie
Le disposizioni finanziarie coprono esclusivamente l’esercizio 2016 e autorizzano specifiche spese e storni di bilancio per interventi in materia di cultura e beni culturali. Sono previste coperture anche tramite rimodulazioni di stanziamenti già iscritti su missioni e programmi relativi a cultura e sport.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 1° dicembre 2016. Alcune misure hanno applicazione limitata al 2017 o a procedure con termini espressamente fissati nella legge.
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