Sentenza n. 11/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1199/2025, resa tra le parti, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso, promosso per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo - della determina di aggiudicazione Prot. ISMETT n. 4380 del 27 febbraio 2025, pubblicata e comunicata in data 5 marzo 2025, avente ad oggetto la “gara a procedura aperta europea, per l’appalto delle forniture quinquennali di reagenti e strumentazioni occorrenti al laboratorio analisi di ISMETT, con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” disposta in favore di Siemens Healthcare s.r.l. con riferimento al Lotto 3; - dei verbali del 22 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025, e del suo allegato All. 3B) recante l’assegnazione dei punteggi per il Lotto 3; - della lex specialis nelle parti in esposizione; - della nota di ISMETT prot. n. 5419/2025 dell’11 marzo 2025, nella parte in cui con essa ISMETT ha osteso solo il verbale delle sedute riservate di gara e la documentazione amministrativa di Siemens e non la documentazione tecnica ed economica dell’aggiudicataria; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono; e per la condanna ex art. 116 c.p.a. di ISMETT a consentire la presa visione e l’estrazione di copia di tutti i documenti richiesti da Roche con l’istanza di accesso; nonché per il risarcimento del danno subito come di seguito indicato; quanto al ricorso incidentale depositato il 5 maggio 2025 di tutti gli atti impugnati in via principale, nonché di ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi la nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara, le graduatorie provvisorie e definitive; nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la valutazione di anomalia dell’offerta, e ogni altro atto confermativo dell’ammissione in graduatoria di Roche e della valutazione delle offerte, anche non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1199/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione a Siemens del Lotto 3 della gara per la fornitura quinquennale di reagenti e strumentazioni per il laboratorio analisi di ISMETT, nonché contro gli atti di valutazione tecnica e il parziale diniego di accesso
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roche ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l’erroneità della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A, B, G, F e P del disciplinare. Con il primo e il secondo motivo ha contestato il giudizio di insufficienza attribuito alla propria offerta per il criterio A, concernente il progetto complessivo di installazione e layout, lamentando travisamento, violazione della par condicio e della proporzionalità, difetto di istruttoria e motivazione, nonché l’inadeguatezza del voto numerico e l’omessa indicazione dei coefficienti individuali dei commissari. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’offerta Siemens non rispettasse il requisito minimo della capacità di carico contemporaneo superiore a 700 provette. Con il quarto motivo ha contestato l’attribuzione dei punteggi per il criterio G, affermando che la propria offerta comprendesse anche il sorting fisico, oltre al check-in. Con il quinto motivo ha censurato la diversa valutazione del criterio F, relativo alla movimentazione per singola provetta, assumendo che anche Siemens utilizzasse un rack a più posizioni. Con il sesto motivo ha contestato il punteggio assegnato per il criterio P, sostenendo di offrire entrambe le modalità di calibrazione previste dalla lex specialis. Roche ha chiesto il subentro nell’esecuzione del contratto, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, o in subordine il risarcimento per equivalente. Siemens ha riproposto con appello incidentale le censure del ricorso incidentale non esaminate dal TAR, sostenendo la pregiudizialità dell’illegittimità dell’ammissione e della valutazione dell’offerta Roche.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello principale e ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rigetto dell’appello principale. Quanto al criterio A, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione multifattoriale del progetto di layout, fondata su criteri dettagliati e riferita all’installazione concreta presso i laboratori ISMETT, anche in ragione dell’obbligo di sopralluogo. Non è stata ravvisata manifesta illogicità nel giudizio di maggiore compatibilità del progetto Siemens, né era consentito sostituire la valutazione della Commissione con quella dell’impresa concorrente; inoltre, l’attribuzione del solo giudizio di sufficienza non avrebbe comunque superato la prova di resistenza. Quanto alla motivazione, il Collegio ha rilevato che l’Allegato 3.B indicava il punteggio complessivamente assegnato da ciascun commissario per ciascuna voce e ha ribadito che, quando i criteri siano sufficientemente specifici, il punteggio numerico è idoneo a motivare la valutazione dell’offerta. Le valutazioni individuali possono essere assorbite nella decisione collegiale finale, salvo diversa previsione della lex specialis. Il terzo motivo è stato respinto perché la capacità di carico e la produttività di carico e scarico sono concetti distinti; inoltre, la stessa appellante aveva riconosciuto che Siemens disponeva di 780 posizioni, superando il requisito minimo di 700 provette. Il quarto motivo è stato respinto perché, ai fini del punteggio premiale del criterio G, Roche non aveva menzionato il sorting nella relazione richiesta dal disciplinare e il manuale richiamato non conteneva un riferimento univoco. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché Roche aveva dichiarato in gara che i campioni si muovevano su rack a cinque posizioni, sicché la Commissione doveva attenersi alla dichiarazione dell’offerente; in ogni caso, la censura non avrebbe superato la prova di resistenza per l’insufficienza del punto ottenibile. Il sesto motivo è stato respinto perché dalla relazione di Roche risultava che la calibrazione automatica riguardava soltanto il 49% delle metodiche di chimica clinica offerte, e non sussisteva quindi il presupposto per attribuire il punteggio relativo alla presenza integrale della caratteristica. È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il risarcimento, anche in forma specifica. Roche è stata condannata alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Costituiva la base della domanda di condanna della stazione appaltante all’esibizione e all’ostensione della documentazione richiesta; la decisione in esame non accoglie tale domanda, essendo respinto l’appello principale.
art. 18.1 del disciplinare di gara
Individua i criteri e gli elementi di valutazione delle offerte tecniche, compresi i criteri A, B, F, G e P, applicati dal giudice per verificare la correttezza dei punteggi.
art. 18.2 del disciplinare di gara
Con esclusivo riferimento al Lotto 3, criterio A ed ai relativi elementi valutativi ivi indicati, è assegnato un punteggio graduale con il metodo discrezionale. Pertanto, si procederà all’attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno espresso in valori centesimali secondo i seguenti criteri motivazionali: Ottimo: 1,00 Buono: 0,75 Sufficiente: 0,50 Insufficiente: 0,25 Inadeguato: 0,00.
Prevede una valutazione discrezionale graduata per il criterio A, articolata in coefficienti corrispondenti ai giudizi da ottimo a inadeguato; la previsione è stata ritenuta sufficientemente dettagliata e coerente con il voto numerico.
art. 11 del disciplinare di gara
Prevedeva l’obbligatorietà del sopralluogo per il Lotto 3; tale elemento conferma che la valutazione del criterio A riguardava il progetto concretamente riferito alla struttura e agli spazi dei laboratori ISMETT.
art. 16, lett. a), del disciplinare di gara
Imponeva la descrizione delle caratteristiche rilevanti dell’offerta; la mancata menzione del sorting nella relazione Roche ha impedito l’attribuzione del relativo punteggio premiale.
Massime di principio
- Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione tecnica quando la lex specialis abbia previamente individuato con chiarezza criteri e sub-criteri, tanto più quanto maggiore è il livello di dettaglio della relativa articolazione.
- Le valutazioni dei singoli commissari espresse mediante coefficienti non comparativi possono essere assorbite nella valutazione collegiale finale, salvo che la legge di gara imponga una loro autonoma verbalizzazione; la separata indicazione dei punteggi individuali costituisce, in assenza di tale previsione, una formalità interna ai lavori della commissione.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice, ove il giudizio tecnico-discrezionale sia fondato su criteri predeterminati e non presenti manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
- Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, la commissione deve valutare l’offerta secondo quanto effettivamente dichiarato e documentato dal concorrente nella relazione tecnica richiesta dalla lex specialis; non può attribuire caratteristiche premiali non esplicitamente indicate nell’offerta sulla base di riferimenti tecnici non univoci.
- La prova di resistenza impedisce l’accoglimento di una censura sulla valutazione dell’offerta quando, anche riconoscendo il punteggio contestato, il concorrente non potrebbe conseguire un risultato utile ai fini dell’aggiudicazione.
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