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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28173/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che confermava la condanna per rapina aggravata infliggendo tre anni e quattro mesi di reclusione e 700 euro di multa. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione nella determinazione della pena, dopo la rimozione degli aumenti per continuazione relativi a reati prescritti; 2) violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche nonostante la risalenza della condotta e la successiva integrazione sociale del ricorrente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il rifiuto delle pene sostitutive (art. 20-bis cod. pen.), sostenendo che la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta senza adeguata valutazione della prognosi di recidiva e della situazione personale. Le richieste furono ribadite con memoria del 7 maggio 2025.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che: la quantificazione della pena rientra nella ampia discrezionalità del giudice di merito ed la motivazione data dalla Corte d'appello è esente da illogicità manifeste e adeguata ai parametri dell'art. 133 cod. pen.; le attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente in assenza di elementi positivi, e la Corte d'appello ha motivato correttamente il diniego richiamando precedenti penali e una prognosi di rischio di reiterazione; la richiesta di pene sostitutive è stata formulata tardivamente e in modo generico, e il giudice d'appello non può disporre d'ufficio la sostituzione se non richiesta specificamente nell'atto di gravame; pertanto il ricorso viene rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento"

    La quantificazione della pena è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente che la motivazione dia conto dell'impiego dei criteri dell'art. 133 in termini anche generali, mentre una spiegazione analitica è richiesta solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche non costituiscono diritto automatico per mera assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi che giustifichino la loro concessione; la loro negazione è legittima se mancano tali elementi e se emerge una personalità connotata negativamente (es. precedenti specifici).

  • art. 20-bis cod. pen.

    Le pene sostitutive possono essere concesse solo se richieste in modo specifico e tempestivo; la Corte d'appello non può disporre la sostituzione ex officio qualora nell'atto di gravame non sia stata formulata una richiesta motivata e tempestiva.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    La norma elenca in modo tassativo i benefici/decrementi devoluti in appello; la conversione della pena detentiva in pene sostitutive non rientra tra le ipotesi che il giudice d'appello può disporre d'ufficio se non previste nella specifica richiesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Se il ricorso per cassazione è rigettato, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La determinazione della pena in sede di merito gode di ampio margine discrezionale: la motivazione è sufficiente se mostra che il giudice ha applicato globalmente i criteri dell'art. 133, salvo casi di pena manifestamente eccedente la misura media edittale che richiedono spiegazioni più dettagliate.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di profili negativi non obbliga il giudice a riconoscerle.
  • Le richieste di pene sostitutive devono essere formulate in modo specifico e tempestivo nell'atto di impugnazione; richieste tardive o generiche possono essere respinte e non possono essere sostituite d'ufficio dal giudice d'appello.
  • La presenza di precedenti penali, specie se specifici, può giustificare una prognosi negativa e influire sul diniego di attenuanti o benefici finalizzati alla rieducazione.
  • Se il ricorrente perde il ricorso in Cassazione, è normale l'applicazione dell'onere di pagamento delle spese processuali secondo l'art. 616 c.p.p.

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