Ordinanza n. 2068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per motivi di studio, oggetto del ricorso di primo grado, e ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La richiedente ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di visto per motivi di studio. Ha dedotto, documentandole analiticamente, le proprie disponibilità reddituali e patrimoniali, personali e familiari, ritenendole astrattamente idonee a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda di visto. Le censure formulate nel ricorso introduttivo sono state ulteriormente sviluppate nell'appello cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha accolto la domanda cautelare di primo grado non per disporre direttamente il rilascio del visto, ma ai soli fini del riesame del diniego da parte dell'Amministrazione. Il riesame dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, considerando le censure dedotte e la documentazione relativa alle disponibilità reddituali e patrimoniali della richiedente e del suo nucleo familiare. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il richiedente documenta analiticamente disponibilità reddituali e patrimoniali, personali e familiari, astrattamente idonee a concorrere alla dimostrazione dei requisiti per il rilascio di un visto per motivi di studio, il giudice può accogliere la tutela cautelare disponendo il riesame del diniego da parte dell'Amministrazione.
- La tutela cautelare avverso il diniego di un visto può essere conformata come obbligo di riesame, senza sostituire la valutazione amministrativa né imporre direttamente il rilascio del visto.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve svolgersi entro il termine fissato dal giudice e alla luce delle censure e della documentazione dedotte nel giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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